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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02866/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 maggio 1984 avverso la sentenza resa il 29 gennaio 2020 dalla Corte di appello di L'Aquila udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza resa il 19 settembre 2018 dal Tribunale di Pescara che ha affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione di cui al capoverso dell'articolo 648 codice penale, avente ad oggetto un assegno bancario provento di furto. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 violazione dell'articolo 648 primo comma cod.pen. per l'inesistenza dell'elemento oggettivo del reato di ricettazione in quanto Fedele non è intervenuto in alcun modo nella sottrazione del titolo di credito e non può pertanto rispondere di ricettazione. 2.2 violazione degli articoli 648 e 712 cod.pen. ed inesistenza dell'elemento soggettivo poiché la corte non ha dimostrato il dolo specifico e il teste Palumbo, che ha ricevuto in pagamento il titolo di credito, non ha ottenuto alcun beneficio, in quanto il titolo non è stato pagato in banca.

Deve ritenersi piuttosto che Fedele abbia agito con negligenza e colposamente abbia ricevuto il titolo, sicché la sua condotta va qualificata come incauto acquisto.2.3 Violazione dell'art. 648 codice penale e contraddittorietà della motivazione in ordine al profitto dei reato poiché l'imputato ha utilizzato l'assegno per pagare la merce acquistata dal Palumbo, ma quest'ultimo ha dichiarato che il pagamento non è andato a buon fine. 2.3Violazione degli articoli 132, 133 e 648 capoverso cod.pen. ed erronea determinazione del trattamento sanzionatorio poiché la sentenza non ha motivato la scelta di determinare la pena in mesi tre di reclusione e 100 C di multa, in misura superiore al minimo edittale considerato che la pena minima è quella di 15 giorni di reclusione. 2.4 Violazione degli articoli 62 bis e 132 codice penale in ordine al diniego delle attenuanti generiche poiché la corte ha affermato la insussistenza di elementi favorevoli di valutazione ma non ha tenuto conto dell'assenza di gravità del reato. 3.11 ricorso è inammissibile poiché tutti i motivi sono manifestamente infondati e generici in quanto costituiscono reiterazione delle censure già proposte con l'atto di appello e non si confrontano con la esaustiva motivazione resa al riguardo dalla corte, che le ha respinte 3.1 In particolare sotto il profilo oggettivo la corte ha ribadito che è stato dimostrato che l'assegno era di provenienza furtiva e proprio la costatazione che non vi è prova che l'imputato abbia partecipato al furto consente di contestargli il delitto di ricettazione, in ragione della clausola di esclusione espressamente prevista dall'articolo 648. 3.2 Sussiste altresì il dolo specifico poiché l'imputato ha ceduto l'assegno a titolo di pagamento di una partita di bevande e ne ha pertanto conseguito un vantaggio; il predetto non ha fornito alcuna valida giustificazione in ordine alle modalità di ricezione e al possesso dell'assegno, così palesando la volontà di occultare l'origine illecita dell» titolo di cui era pienamente consapevole. 3.3 Il motivo relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche non si confronta con la motivazione della corte che ha ritenuto di applicare la fattispecie della particolare tenuità del fatto prevista dal capoverso dell'articolo 648 codice penale, in relazione alle modalità esecutive del delitto e alla potenzialità del danno, determinando la pena in misura prossima al minimo edittale, e ha osservato che non sussistono e non sono stati evidenziati neppure dall'appellante ulteriori elementi favorevoli di valutazione in ragione dei quali riconoscere anche il beneficio delle circostanze attenuanti generiche.

È noto peraltro che la condizione di incensurato dell'imputato, che è stata adeguatamente presa in considerazione dalla corte per concedere i benefici della sospensione condizionale e della non menzione, non può da sola giustificare anche la concessione delle attenuanti generiche.

La motivazione della corte appare pertanto immune dai vizi dedotti.

In conclusione per le considerazioni su riportate si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di una somma che si ritiene congrua determinare in 3000 C in favore della cassa delle ammende in ragione del livello di colpa nella presentazione del ricorso stesso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Roma 25 novembre 2021 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 maggio 1984 avverso la sentenza resa il 29 gennaio 2020 dalla Corte di appello di L'Aquila udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza resa il 19 settembre 2018 dal Tribunale di Pescara che ha affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione di cui al capoverso dell'articolo 648 codice penale, avente ad oggetto un assegno bancario provento di furto. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 violazione dell'articolo 648 primo comma cod.pen. per l'inesistenza dell'elemento oggettivo del reato di ricettazione in quanto Fedele non è intervenuto in alcun modo nella sottrazione del titolo di credito e non può pertanto rispondere di ricettazione. 2.2 violazione degli articoli 648 e 712 cod.pen. ed inesistenza dell'elemento soggettivo poiché la corte non ha dimostrato il dolo specifico e il teste Palumbo, che ha ricevuto in pagamento il titolo di credito, non ha ottenuto alcun beneficio, in quanto il titolo non è stato pagato in banca. Deve ritenersi piuttosto che Fedele abbia agito con negligenza e colposamente abbia ricevuto il titolo, sicché la sua condotta va qualificata come incauto acquisto.2.3 Violazione dell'art. 648 codice penale e contraddittorietà della motivazione in ordine al profitto dei reato poiché l'imputato ha utilizzato l'assegno per pagare la merce acquistata dal Palumbo, ma quest'ultimo ha dichiarato che il pagamento non è andato a buon fine. 2.3Violazione degli articoli 132, 133 e 648 capoverso cod.pen. ed erronea determinazione del trattamento sanzionatorio poiché la sentenza non ha motivato la scelta di determinare la pena in mesi tre di reclusione e 100 C di multa, in misura superiore al minimo edittale considerato che la pena minima è quella di 15 giorni di reclusione. 2.4 Violazione degli articoli 62 bis e 132 codice penale in ordine al diniego delle attenuanti generiche poiché la corte ha affermato la insussistenza di elementi favorevoli di valutazione ma non ha tenuto conto dell'assenza di gravità del reato. 3.11 ricorso è inammissibile poiché tutti i motivi sono manifestamente infondati e generici in quanto costituiscono reiterazione delle censure già proposte con l'atto di appello e non si confrontano con la esaustiva motivazione resa al riguardo dalla corte, che le ha respinte 3.1 In particolare sotto il profilo oggettivo la corte ha ribadito che è stato dimostrato che l'assegno era di provenienza furtiva e proprio la costatazione che non vi è prova che l'imputato abbia partecipato al furto consente di contestargli il delitto di ricettazione, in ragione della clausola di esclusione espressamente prevista dall'articolo 648. 3.2 Sussiste altresì il dolo specifico poiché l'imputato ha ceduto l'assegno a titolo di pagamento di una partita di bevande e ne ha pertanto conseguito un vantaggio; il predetto non ha fornito alcuna valida giustificazione in ordine alle modalità di ricezione e al possesso dell'assegno, così palesando la volontà di occultare l'origine illecita dell» titolo di cui era pienamente consapevole. 3.3 Il motivo relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche non si confronta con la motivazione della corte che ha ritenuto di applicare la fattispecie della particolare tenuità del fatto prevista dal capoverso dell'articolo 648 codice penale, in relazione alle modalità esecutive del delitto e alla potenzialità del danno, determinando la pena in misura prossima al minimo edittale, e ha osservato che non sussistono e non sono stati evidenziati neppure dall'appellante ulteriori elementi favorevoli di valutazione in ragione dei quali riconoscere anche il beneficio delle circostanze attenuanti generiche. È noto peraltro che la condizione di incensurato dell'imputato, che è stata adeguatamente presa in considerazione dalla corte per concedere i benefici della sospensione condizionale e della non menzione, non può da sola giustificare anche la concessione delle attenuanti generiche. La motivazione della corte appare pertanto immune dai vizi dedotti. In conclusione per le considerazioni su riportate si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di una somma che si ritiene congrua determinare in 3000 C in favore della cassa delle ammende in ragione del livello di colpa nella presentazione del ricorso stesso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Roma 25 novembre 2021 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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