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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 maggio 2023

Cassazione n. 14327/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 2318-2017 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.2318/2017 Cron.

Rep.

Ud.04/05/2023 CC avverso la sentenza n. 822/2016 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 379/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che con sentenza del 13 ottobre 2016 la Corte di Appello di L’Aquila, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Pescara, sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, avente ad oggetto il pagamento delle ore eccedenti prestate in misura di sei ore settimanali per dodici mensilità l’anno dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.8.2012 nell’ammontare di cui agli artt. 70 e 87 CCNL [OSCURATO:PERSONA] 2006/2009, in luogo di quello previsto dall'art. 4 dell'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dall'art. 4 delle Intese del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 19.3.2013, condannava il MIUR al pagamento della predetta prestazione anche per l’ulteriore mensilità relativa al periodo di ferie; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto che l'art. 87 c. 3 prevede che per i docenti coordinatori provinciali per l'educazione fisica il compenso per le ore eccedenti rispetto all'orario settimanale deve essere pagato con la maggiorazione del 10%, che in relazione alla materia relativa alle attività aggiuntive dei coordinatori provinciali non è rinvenibile nell'art. 30 del CCNL alcuna delega in favore della contrattazione integrativa perché siffatta disposizione ha fatto riferimento alla sola contrattazione integrativa vigente alla data di stipula del CCNL, che, in mancanza di una delega della contrattazione collettiva di comparto alla contrattazione integrativa né l’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] né le Intese successive potevano statuire in modo difforme e peggiorativo rispetto a quanto previsto dal CCNL; -che per lacassazione di tale sentenza ricorre il MIUR affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il [OSCURATO:PERSONA]; CONSIDERATO -che, con il primo motivo il Ministero ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 40, comma 3 bis, d.lgs. n. 165/2001, 87 e 4 CCNL [OSCURATO:PERSONA] 2006-2009 nonché 4, d.l. n. 78/2010, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale nella parte in cui esclude, in contrasto con le norme invocate, il rinvio in via generale dalla contrattazione di comparto a quella integrativa per la determinazione del trattamento economico accessorio; -che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 77 CCNL [OSCURATO:PERSONA] 2006/2009, il Ministero ricorrente, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale anche sotto il profilo del riconoscimento del diritto al compenso per il periodo feriale, asserendo che, trattandosi di emolumento accessorio, non poteva essere considerato quale elemento normale della retribuzione; -che il primo motivo risulta infondato tenuto conto che l'art. 87 del CCNL 2006-2009 regolamenta le attività complementari di educazione fisica dettando al c. 1 la disciplina del trattamento economico spettante al personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva in relazione alle ore di lavoro eccedenti le 18 settimanali (effettuabili fino ad un massimo di 6 settimanali), disponendo che esse vanno individuate ed erogate nell'ambito di uno specifico progetto contenuto nel POF, progetto che può riguardare anche la prevenzione di paramorfismi fisici degli fisici degli studenti e stabilisce che tale compenso può essere corrisposto in via alternativa con applicazione della maggiorazione del 10% sulle ore prestate ovvero in modo forfetario; invece, in relazione ai docenti coordinatori provinciali per l'educazione fisica, l'art. 87 al c. 3 dispone che il compenso relativo al lavoro eccedente le 18 ore settimanali è erogato "nel limite orario settimanale del precedente comma 1, ... con la maggiorazione prevista dal presente articolo", sicché il dato testuale e quello sistematico delle disposizioni contenute nell'art. 87 evidenziano in modo chiaro ed inequivoco che le parti collettive hanno così voluto differenziare le modalità di computo dei compenso per le ore 'di lavoro eccedenti le 18 ore settimanali: applicazione della maggiorazione del 10% ovvero, in alternativa, in modo forfetario quanto ai docenti (comma 2); applicazione della sola maggiorazione del 10% quanto ai coordinatori provinciali (comma 3); -la differente modalità di computo del compenso trova ragione nella diversità della posizione dei coordinatori provinciali, che non svolgono funzioni di docenza e la cui attività è per tale ragione estranea al piano dell'offerta formativa (POF) e ai progetti della singola istituzione scolastica; -con ciò si esclude la pretesa delega alla contrattazione collettiva integrativa della disciplina delle attività aggiuntive e delle ore eccedenti d'insegnamento che, del resto, si evince dalla disposizione contenuta nell'art. 4 del CCNL che, nell'individuare le materie delegate allacontrattazione collettiva decentrata (nazionale, regionale, direzione scolastica) precisando che essa è "finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte", non contempla la regolamentazione del compenso del lavoro eccedente le 18 ore settimanali prestato dai coordinatori provinciali per l'educazione fisica; - che di contro inammissibile si rivela il secondo motivo, atteso che il Ministero ricorrente, nel limitarsi a ribadire il carattere meramente accessorio dell’emolumento, non formula replica alcuna all’affermazione della Corte territoriale per cui nell’art.77 del CCNL alla lettera d. dell’elencazione il compenso per le ore eccedenti sarebbe indicato come voce retributiva ordinaria e nell’art. 13 la nozione di normale retribuzione dovuta per il periodo feriale esclude non quel compenso, ma soltanto le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntive o per straordinario; -che il ricorso va dunque rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2318-2017 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.2318/2017 Cron. Rep. Ud.04/05/2023 CC avverso la sentenza n. 822/2016 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 379/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che con sentenza del 13 ottobre 2016 la Corte di Appello di L’Aquila, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Pescara, sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, avente ad oggetto il pagamento delle ore eccedenti prestate in misura di sei ore settimanali per dodici mensilità l’anno dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.8.2012 nell’ammontare di cui agli artt. 70 e 87 CCNL [OSCURATO:PERSONA] 2006/2009, in luogo di quello previsto dall'art. 4 dell'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dall'art. 4 delle Intese del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 19.3.2013, condannava il MIUR al pagamento della predetta prestazione anche per l’ulteriore mensilità relativa al periodo di ferie; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto che l'art. 87 c. 3 prevede che per i docenti coordinatori provinciali per l'educazione fisica il compenso per le ore eccedenti rispetto all'orario settimanale deve essere pagato con la maggiorazione del 10%, che in relazione alla materia relativa alle attività aggiuntive dei coordinatori provinciali non è rinvenibile nell'art. 30 del CCNL alcuna delega in favore della contrattazione integrativa perché siffatta disposizione ha fatto riferimento alla sola contrattazione integrativa vigente alla data di stipula del CCNL, che, in mancanza di una delega della contrattazione collettiva di comparto alla contrattazione integrativa né l’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] né le Intese successive potevano statuire in modo difforme e peggiorativo rispetto a quanto previsto dal CCNL; -che per lacassazione di tale sentenza ricorre il MIUR affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il [OSCURATO:PERSONA]; CONSIDERATO -che, con il primo motivo il Ministero ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 40, comma 3 bis, d.lgs. n. 165/2001, 87 e 4 CCNL [OSCURATO:PERSONA] 2006-2009 nonché 4, d.l. n. 78/2010, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale nella parte in cui esclude, in contrasto con le norme invocate, il rinvio in via generale dalla contrattazione di comparto a quella integrativa per la determinazione del trattamento economico accessorio; -che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 77 CCNL [OSCURATO:PERSONA] 2006/2009, il Ministero ricorrente, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale anche sotto il profilo del riconoscimento del diritto al compenso per il periodo feriale, asserendo che, trattandosi di emolumento accessorio, non poteva essere considerato quale elemento normale della retribuzione; -che il primo motivo risulta infondato tenuto conto che l'art. 87 del CCNL 2006-2009 regolamenta le attività complementari di educazione fisica dettando al c. 1 la disciplina del trattamento economico spettante al personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva in relazione alle ore di lavoro eccedenti le 18 settimanali (effettuabili fino ad un massimo di 6 settimanali), disponendo che esse vanno individuate ed erogate nell'ambito di uno specifico progetto contenuto nel POF, progetto che può riguardare anche la prevenzione di paramorfismi fisici degli fisici degli studenti e stabilisce che tale compenso può essere corrisposto in via alternativa con applicazione della maggiorazione del 10% sulle ore prestate ovvero in modo forfetario; invece, in relazione ai docenti coordinatori provinciali per l'educazione fisica, l'art. 87 al c. 3 dispone che il compenso relativo al lavoro eccedente le 18 ore settimanali è erogato "nel limite orario settimanale del precedente comma 1, ... con la maggiorazione prevista dal presente articolo", sicché il dato testuale e quello sistematico delle disposizioni contenute nell'art. 87 evidenziano in modo chiaro ed inequivoco che le parti collettive hanno così voluto differenziare le modalità di computo dei compenso per le ore 'di lavoro eccedenti le 18 ore settimanali: applicazione della maggiorazione del 10% ovvero, in alternativa, in modo forfetario quanto ai docenti (comma 2); applicazione della sola maggiorazione del 10% quanto ai coordinatori provinciali (comma 3); -la differente modalità di computo del compenso trova ragione nella diversità della posizione dei coordinatori provinciali, che non svolgono funzioni di docenza e la cui attività è per tale ragione estranea al piano dell'offerta formativa (POF) e ai progetti della singola istituzione scolastica; -con ciò si esclude la pretesa delega alla contrattazione collettiva integrativa della disciplina delle attività aggiuntive e delle ore eccedenti d'insegnamento che, del resto, si evince dalla disposizione contenuta nell'art. 4 del CCNL che, nell'individuare le materie delegate allacontrattazione collettiva decentrata (nazionale, regionale, direzione scolastica) precisando che essa è "finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte", non contempla la regolamentazione del compenso del lavoro eccedente le 18 ore settimanali prestato dai coordinatori provinciali per l'educazione fisica; - che di contro inammissibile si rivela il secondo motivo, atteso che il Ministero ricorrente, nel limitarsi a ribadire il carattere meramente accessorio dell’emolumento, non formula replica alcuna all’affermazione della Corte territoriale per cui nell’art.77 del CCNL alla lettera d. dell’elencazione il compenso per le ore eccedenti sarebbe indicato come voce retributiva ordinaria e nell’art. 13 la nozione di normale retribuzione dovuta per il periodo feriale esclude non quel compenso, ma soltanto le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntive o per straordinario; -che il ricorso va dunque rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 pe
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