CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 novembre 2023
Cassazione n. 36454/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17874/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].,in persona de i legali rappresentanti; rappresenta ta e dife sa da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al ricorso ; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; rappresenta ti e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ) , in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- per la cassazione dellasentenza n. 5057/2019 della CORTE di APPELLO di NAPOLI,pubblicata il 17 ottobre 2019; C.C. 22.11.2023 N. R.G. 17874/2020 Pres.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 2 novembre 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] S paziani . [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2013, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli - Sezione Distaccata di Ischia, la Società da [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., deducendo che: -nel 2001, [OSCURATO:PERSONA] aveva concesso in locazione alla società [OSCURATO:PERSONA] e C.s.n.c. un locale sito ad Ischia; -nel 2007, la società Di M eglio [OSCURATO:SOCIETA]. , a sua vol ta, aveva sublocato il locale alla Società da [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].(d’ora in avanti: Società da [OSCURATO:SOCIETA]) per un corrispettivo mensile di Euro 1.250,00; -successivamente, [OSCURATO:PERSONA] aveva venduto loro l’immobile e alla compravendita, stipulata con rogito notarile del 30 giugno2010, aveva partecipato anchela [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. , la quale , con appositapattuizione inserita nel contratto (art.4), aveva convenuto con il venditore la risoluzione dellalocazione per mutuo consenso; - con lettera del 9 luglio 2010, essi avevano comunicato alla sublocatrice,Società da [OSCURATO:SOCIETA]., che, risoltasi per mutuo consenso la locazione tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] e C.s.n.c. (per effetto della pattuizione inserita nel contratto di compravendita), si era determinata, per riflesso, anche la risoluzione della sublocazione, talché la subconduttrice si trovava nella alternativa di scegliere se stipulare un nuovo contratto di locazione alle medesime condizioni con i nuovi proprietarioppure rilasciare immediatamente il locale; C.C. 22.11.2023 N. R.G. 17874/2020 Pres.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. -peraltro, la Società da [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva scelto alcuna delle due alternative, ma aveva continuato a detenere l’immobile senza versare alcun corrispettivo; - essi, pertanto, aveva no avviato la procedura di sfratto , ma la domanda era stata rigettata dal Tribunale di Napoli -Sezione distaccata di Ischia con sentenza 16 novembre 2012, n.519, passata in giudicato, proprio sul rilievo che il contratto di sublocazione si era risolto quale conseguenza della risoluzione, per mutuo consenso, di quello di locazione, alla luce della pattuizione contenuta nell’art.4 del contratto di compravendita del 30 giugno 2010; - alla luce di tale decisione, non impugnata e dunque passata in giudicato, la Società da [OSCURATO:SOCIETA]. doveva ritenersi detentrice sine titulodel locale, a far tempo dal 1° luglio 2010; Sulla base di queste deduzioni, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domandaronoche la società convenuta fosse condannata al rilascio dell’immobile, nonché al pagamento, a titolo di risarcimento del danno per occupazione illegittima, della sommadi Euro 41.610,00 (o della diversa somma accertanda), oltre accessori e, infine , al pagamento, a titolo di risarcimento dell’ulteriore pregiudizio patito, anche per l’impossibilità di usufruire e dare in locazione l’immobile, della somma di Euro 30.000,00 o di quella differente determinata secondo equità. Si costituì in giudizio la convenuta , la quale invocò il rigetto della domanda, deducendo: che la natura reale dell’azione proposta (azione di rivendica)avrebbe imposto agli attori di assolvere il rigoroso onere di provare il rivendicato diritto di proprietà ; che tanto la domanda di pagamento dell’indennità per l’illegittima occupazionequanto quella di risarcimento degli ulteriori danni erano inammissibili – o, comunque, C.C. 22.11.2023 N. R.G. 17874/2020 Pres.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. infondate– in ragione del giudicato costituito dalla sentenza n.519 del 16 novembre 2012, che aveva escluso il subingresso degli acquirenti nel rapporto di sublocazione e , quindi, l’esistenza di un titolo contrattuale; che, in ogni caso, la domanda risarcitoria avrebbe richiesto una rigorosa dimostrazione nell’ane nel quantum. Il Tribunale adìto , qualificata la domanda come a zion e personale restitutoria, la accolse parzialmente e condannò la società convenuta al rilascio dell’immobile, nonché a pagare agli attori, a titolo di risarcimento del danno per l’illegittima occupazione , la somma complessiva di Euro 2.000,00, liquidata in via equitativa; rigettò le ulteriori domande, «in particolare quella di pagamento dei pregressi canoni di locazione e sublocazione» (così la sentenza impugnata, p.3). 2.La Corte d’appello di Napoli – adìta con impugnazione principale dagli attori e con impugnazione incidentale dalla convenuta – ha parzialmenteaccolto la prima e ha rigettato la seconda, confermando la condanna al rilascio e condannando la Società daCiccio a pagare a OrnellaDi Costanzo e [OSCURATO:PERSONA], a titolo di risarcimento del danno per occupazione illegittima, la maggior somma di Euro 41.610,00, ma dichiarando inammissibile la domanda degli ulteriori danni nella misura di Euro 30.000,00, già oggetto di pronuncia di rigetto respinta in primo grado, in quantola relativa impugnazione non era fondata su specifici motivi di censura. 3. Propone ricorso per cassazione la Società da [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di sette motivi. R ispond ono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale,ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. C.C. 22.11.2023 N. R.G. 17874/2020 Pres.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. La società ricorrente ha depositatomemoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivoviene denunciata la «violazione degli articoli 324, 112, 99 c.p.c. (in relazione all’art.360, comma 1, n.4, c.p.c.». La ricorrente, riportando ampi stralci della sentenza n. 519/2012, passata in giudicato, resa tra le stesse partinel contraddittorio con la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., osserva chela predetta sentenza, nel rigettare la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento all’obbligazione di pagamento dei canoni, proposta dai ricorrenti in confronto della Società da [OSCURATO:SOCIETA]. , dato atto del contratto di locazione conclusonel 2001 tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] t o e C.s.n.c., nonché del contratto di sublocazione stipulato nel 2007 tra quest’ultima e la Società da [OSCURATO:SOCIETA]. , aveva accertato che , per effetto della pattuizione contenuta nell’art.4 del contratto di vendita dell’immobileconcluso nel 2010 tra [OSCURATO:PERSONA] e i ricorrenti (in cui era intervenuta la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].), si era risolta sia la locazione, sia – per effetto del disposto dell’art.1595, terzo comma, cod. civ.– la sublocazione, senza che gli acquirenti fossero subentrati nellaposizione della sublocatrice. Sostiene, dunque, la Società da [OSCURATO:SOCIETA]. che il giudicato esterno «rappresentatodagli accertamenti e dalle statuizioni ( esplicite o implicite) contenute nella sentenza n.519/2012 [avrebbe] investito la domanda di rilascio (ma anche quella di risarcimento danni o di pagamentodell’indennità di occupazione ex art.1591 c.c.)». Conclude che, pertanto, la sentenza impugnata, nel riconoscere invece il diritto dei ricorrenti al pagamento dei canoni ai sensi dell’art.1591 cod. civ., anche se sotto forma risarcitoria, avrebbeeluso C.C. 22.11.2023 N. R.G. 17874/2020 Pres.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. il giudicato esterno, nella parte in cui aveva accertato l’inesistenza di un rapportocontrattuale tra le parti. 1.1.Il motivo è manifestamente infondato. Stando agli stralci trascritti in ricorso, la sentenza n.519 del 16 novembre 2012, pronunciata tra le stesse odierne parti, nel contraddittorio con la società Di M eglio [OSCURATO:SOCIETA]., chiamata in causa dallaSocietà da [OSCURATO:SOCIETA], aveva rigettato la domanda di risoluzione del contratto proposta contro quest’ultima società da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],sul rilievo che essi non erano legittimati a tale azione in quanto, da un lato, il contratto di sublocazione stipulato tra la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. e la Società da [OSCURATO:SOCIETA] si era risolto, ai sensi dell’art.1595 cod. civ., in seguito alla risoluzione , per mutuo consenso, del contratto di locazione stipulato tra l a prima società e [OSCURATO:PERSONA]; e in quanto, dall’altro lato, gli attori, pur subentrando nella posizione del locatore Carlo di Meglio, per effetto dell’acquisto, con la vendita per atto notarile del 2010, dell’immobile da quegli precedentemente locato allaDi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., non erano tuttavia subentrati nella posizione di quest’ultima quale sublocatrice del medesimo locale, che la Società da [OSCURATO:SOCIETA] aveva continuato a deteneresine titulo. L’accertamento contenuto nella sentenza del 2012, passata in giudicato, faceva dunque stato, tra le parti, dell’inesistenza attuale di un rapporto contrattuale per essersi sia la locazione che la sublocazione risoltein seguito all’alienazione del locale da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali, p e rtanto , non erano subentrati nel contratto di sublocazione di cui avevano indebitamente domandato la risoluzione. C.C. 22.11.2023 N. R.G. 17874/2020 Pres.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Tale giudicato, se, da un lato, precludeva agli attuali ricorrenti di domandare nei confronti della Società da [OSCURATO:SOCIETA]. la risoluzione di un contratto non più in essere e del quale non erano parti, nonché di domandare, in alternativa, la manutenzione del contratto medesimo mediantecondanna della subcondut t rice al pagamento dei canoni non pagati, dall’altro l ato, tuttavia, per un verso, non precludeva loro di agire per il pagamento dei canoni ex art.1595 cod. civ. (avendone la sentenzapassata in giudicato accertato il subentro nella posizione del locatore [OSCURATO:PERSONA], sia pure contestualmente allo scioglimento della locazioneda quegli stipulata con la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., ed avendo la stessa sentenza escluso espressamente che tale azione fossestata già esercitata nel giudizio da essa definito); per altro verso, lungi dal costituire una preclusione in tal senso, li legittimava addirittura sia all’esperimentodell’azione restitutoria sia alla domanda dei danni per ritardata restituzione, oltre all’eventuale maggior danno, ai sensi dell’art.1591 cod. civ., avendo accertato la mancanza di titolo nella perdurante occupazione dell’immobile da parte della Società da [OSCURATO:SOCIETA].. Il primo motivo di ricorso va,dunque, rigettato. 2. Con il secondo motivo viene denunciata la « violazione degli articoli 112, 99 c.p.c. e 948, 2697 c.c. (in relazione all’art.360, comma 1, n.4, c.p.c.». La ricorrente deduce che la formazione del giudicato esterno sull’inesistenza di un rapporto contrattuale tra le odierne parti avrebbe dovuto condurre il giudice del merito a qualificare l’azione proposta come azione reale di rivendicazione, anziché come azione personale di restituzione. C.C. 22.11.2023 N. R.G. 17874/2020 Pres.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Osservache, in conseguenzadell’inesatta qualificazione, i ricorrenti sarebbero stati sollevati dal rigoroso onere probatorio connesso all’azione realeesercitata, ottenendo l’invocata pronuncia di condanna al rilascio, senza provare il diritto di proprietà che ne era stato posto a fondamento. 2.1.Anche questo motivo è manifestamente infondato. Come la stessa ricorrente ha evidenziato, la sentenza n. 519 del 2012 aveva accertato, tra l’altro, la scioglimento dei contratti di locazione e di sublocazione, nonché il mancato subingresso in quest’ultimo contratto deg l i a c quirenti dell’immobile, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], traendone , pera l tro, non solo la conseguenza che quest’ultimi non e r ano legittimati a domandare la risoluzione di un contrattonon più in essere e del quale non erano parti, ma anche l’implicazione che la S ocietà d a [OSCURATO:SOCIETA]. doveva intendersidetentrice sine tit ulo . Proprio il venir meno del titolo della detenzione, accertato con la sentenzan.519 del 2012, è stato posto a fondamento della domanda di rilascio (nonché della conseguente domanda di risarcimento del danno per occupazione illegittima) formulata nel presente giudizio, la quale correttamente è stat a i nterpretata e qualificata dal giudice del meritocome azione restitutoria di natura personale. Infatti, l’attore che non chiede l'accertamento del suo diritto di proprietà e non agisce affermando che il convenuto è possessore del suo bene, ma che lo detiene senza titolo, ricollegando la pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che aveva giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto, esercita un ’ azione personale di restituzione per il sopravvenuto venir meno del titolo di detenzione (Cass., Sez. Un., 28 C.C. 22.11.2023 N. R.G. 17874/2020 Pres.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. marzo 2014, n. 7305; Cass. 14/01/2013, n. 705; Cass. 04/07/2013, n.14135; Cass. 23/06/2023, n.18050); azione che va tenuta distinta sia dall’azione reale di rivendicazione, siadall’azione di risoluzione per inadempimento del cont r atto di locazione ( C ass. 23/10/2014, n. 22531). La correttezza dell’interpretazione e qualificazione della domanda proposta dai ricorrenti esclude che la sentenza impugnata sia incorsa nella dedotta violazione del regime dell’onere probatorio dell’azione di rivendica, con conseguente necessità di rigettare anche il secondo motivo del ricorso per cassazione proposto dalla Società da [OSCURATO:SOCIETA].. 3.Con il terzo motivo viene denunciata la « violazione degli articoli 324, 112, 99 e 345 c.p.c. (in relazione all’art.360, comma 1, n.4, c.p.c.». La società ricorrente deduce che la sentenza n. 519 del 2012, avendo escluso l’esistenza di un rapporto contrattuale tra essa e gli originari attoried avendo conseguentemente rigettato le domande di risoluzionedel contratto e di pagamento dei canoni proposte da questi ultimi, aveva accertato, con efficacia di giudicato, l’infondatezza di ogni «pretesa degli odierni ricorrenti di ottenere utilità di carattere economico come conseguenza di un rapporto di sublocazione disconosciuto giudizialmente». Infatti, poiché il giudicato copre sia il dedotto che il deducibile, l’accertamentocontenuto nel la sentenza del 2012 avrebbe precluso la possibilità di invocare , oltre al pagamento dei canoni maturati, qualsiasi corrispettivo dell’occupazione, nonché prestazioni di carattere risarcitorio. C.C. 22.11.2023 N. R.G. 17874/2020 Pres.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Sulla base di queste considerazion i , la Società da [OSCURATO:SOCIETA] censura pertanto la sentenza impugnata per avere, in parziale accoglimento dell’appello principale (ma in sostanziale elusionedel giudicato esterno costituito dalla sentenza n.519/2012) , riconosciuto il diritto dei ricorrenti ad ottenere, a titolodi risarcimentodel danno da occupazione illegittima, l’importodi Euro 41.610,00, pari alla sommatoria dei canoni non versati duranteil periodo dell’occupazione. 3.1.Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. Come si è già posto in evidenza, il giudicato costituito dalla sentenza del 2012– circoscritto al rigetto della domanda di ris o luzione del contratto e di condanna al pagamento dei canoni dovuti in base alla sublocazione, sul presupposto dell’avvenuta risoluzione di tale contratto e del mancato subingresso in esso degli ac q uirenti dell’immobile –non precludeva, però, a quest’ ultimi – di cui invece era stata accertato il subentro nella posizione del locatore, CarloDi Meglio, sia pure contestualmenteallo scioglimento del rapporto di locazione – né la possibilità di agire ai sensi dell’art.1595cod. civ., né la possibilità di agire per il rilascio del bene e per i danni da ritardata restituzione, ai sensi dell’art.1591 cod. civ. , atteso che, al contrario, la legittimazione all’esercizio di tali azioni trovava fondamento proprio nell’accertamentodel venir meno del titolo delle detenzione, contenuto nella medesima sentenza. Pertanto, la domanda di risarcimento del danno da occupazione illegittima, non preclusa dall’accertamento contenuto nel la sentenza del 2012, dovevareputarsi perfettamente ammissibile. Quanto, poi , alla liquidazione del danno nell a somma di Euro 41.610,00, essa è incensurabile in sede di legittimità, poiché costituisce l’oggettodi un motivato apprezzamento di m e rito, all’esito C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 17874/2020 Pres.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. del quale la Corte di appello ha ritenuto provato il pregiudizio in parola nella misura di Euro 1.250,00 mensili, pari al canone versato dalla Società da [OSCURATO:SOCIETA]. alla società Di M eglio [OSCURATO:SOCIETA]. in pendenza della sublo c azione, da moltiplicarsi per il numero di mesi intercorsi tra la vendita del 2010 e l’atto di citazione. 4. Con il quarto motivo , viene denunciata la « violazione degli articoli 112 e 343 c.p.c. (in relazione all’art.360, comma 1, n.4 c.p.c.)». La ricorrente deduce che la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciare sul motivo di appello incidentale con cui –previa censura della statuizione del T ribunale che, anziché dichiararle inammissibili , aveva rigettato le domande ulteriori rispetto a quella risarcitoria, con particolare riferimento alla domanda di pagamento dei canoni – era stato chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, fosse « la domanda attorea, proposta con riferimentoalla condanna della società appellata al pagamento dell’indennità di occupazione, dichiarata inammissibile». 4.1. Anche questo motivo è manifestamente infondato, dal momento che con l a statuizione di condanna della Società da [OSCURATO:SOCIETA]., oltre che al rilascio del bene, al risarcimento del danno per l’illegittima occupazione, liquidato nella maggior somma (rispetto al la quantificazione operata dal Tribunale) di Euro 41.610,00, la Corte di merito ha pronunciato (tra l’altro, espressamente : v. p.4 , penultimo capoverso, della sentenza impugnata ) sia sull’appello incidentale, rigettandolo, che su quello principale, accogliendolo per quanto di ragione. 5.Con il quinto motivo viene denunciata la « violazione degli articoli 112, 343 e 99 c.p.c. (in relazione all’art.360, comma 1, n.4 c.p.c.)». C.C. 22.11.2023 N. R.G. 17874/2020 Pres.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. La società ricorrente deduce che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel domandare la sua condanna (oltre che al risarcimento del danno quantificato nella somma di Euro 30.000,00) al pagamento dell’importo di Euro 41.610,00, pari alla sommatoria dei canoni asseritamente non pagati dal 1° luglio 2010, avevano inteso recuperare il corrispettivo della sublocazione, pur riferendo espressamentela pretesa (non ai canoni , ma) all’indennità di illegittima occupazione. La Corte di merito avrebbequindi dovuto inq uadrare la pretesa nel paradigma dell’art.1591 cod. civ., quale pretesa che, nel la prospettazione attorea, trovava fondamentoin un pregresso rapporto di sublocazione, di cui, pera l tro , era stata giudizialmente accertata l’insussistenza, con efficacia di giudicato. Invece, travalicandoi limiti della domanda – e quindi incorrendo in violazionedell’art.112 cod. proc. civ. (oltre che dell’art.324 c od. proc. civ.)– il giudice di appello av rebbe sostituito d’ufficio la causa petendi della domandaformulata, «riconducendola ad un illecito contrattuale , così diversificandola da quel la realmente posta a base della domanda attorea e omettendo di pronunciarsi sull’appello incidentale sp i egato dalla società appellata », con la conseguenza di assicurare agli attori, attualicontroricorrenti, una utilità economica che non avevano diritto di ottenere. 5.1.Anche questo motivo è manifestamente infondato. Va ribaditoche,per effetto del giudicato del 2012 , non era precluso agli originariattori (di cui era stata bensì esclus a la successione alla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. nel risolto contratto di sublocazione, ma era stato anche accertato il sub entro ne l l a posizione del proprio dante causa, il locatore C arlo Di M eglio, sia pure contestualmente al la C.C. 22.11.2023 N. R.G. 17874/2020 Pres.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. risoluzione della locazione) né di agire verso la società (già) subconduttrice ai sensi dell’art.1595 cod. civ. né, a maggior ragione, di agire, oltre che per il rilascio, per il risarcimento del danno per occupazione illegittima. Proposte dunque tali azioni, il giudice nel merito, nel qualificare la prima come azione personaledi restituzione , per mancanza del titolo della protrattadetenzione, e nel ritenere ammissibile la seconda (poi giudicata fondata sulla base di un motivato e incensurabile apprezzamento di fatto) non ha né eluso il precedente giudicato esterno, né – facendo cattivo uso del potere, ad esso riservato, di rilevazione e interpretazione del contenuto della domanda –ha in alcun modo violato i limiti posti a t a le potere, costituiti, da un lato, dall’esigenza di rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciatoe, dall’altro, dal divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella espressamente e formalmente proposta. Anche il quinto motivo, pertanto, deve essererigettato. 6. Con il senso motivo viene denunciata la « violazione dell’art.1591 c.c. (in relazione all’art.360, comma 1, n. 3)». La società ricorrente, dopo aver ricordato che gli attori, con l’atto di appello,avevano precisato che la loro domanda non era finalizzata al conseguimento dei canoni di locazione o sub l ocazione, bens ì all’ottenimentodell’indennità di illegittima occupazione, deduce che la sentenza impugnata, attribuendoagli odierni controricorrenti, a titolo di risarcimento danni da oc c upazione illegittima , proprio il “corrispettivo” della locazione, avrebbe violato il disposto dell’art.1591 cod. civ., condannandola ad eseguire una prestazi one che gli s t essi attori avevano dichiarato di non voler conseguire ed a cui comunque non avevano diritto. C.C. 22.11.2023 N. R.G. 17874/2020 Pres.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 6.1.Il sesto motivo è inammissibile. La liquidazionedel danno da occupazione illegittima in una somma (Euro 41.610,00) contenuta in quella risultante dalla moltiplicazione dell’importo del canone mensile di Euro 1.250,00 – versato dalla Società da [OSCURATO:SOCIETA]. in pendenza del contratto di sublocazione– per il numero di mesi (38) in cui si era protratta l’occupazione sine t itulo (da agosto 2010 a ottobre 2013) , costituisce l’oggetto, non già dell’attribuzione, in violazione dell’art.1591 cod. civ., del corrispettivo della locazione, bensì del giudizio di merito attinente alla quantificazione del danno, motivatamente formulato sulla base della valutazione delle risultanzeistruttorie e, pertanto , insindacabile. 7. Con il settimo motivo , vi e ne denunciata la « violazione degli articoli 2697, 1591, 2729, 1322, 1224, 1226 c.c. (in relazione all’art.360, comma 1, n.3)». [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:SOCIETA]. censura la statuizione con cui, riformando la liquidazione equitativa del danno da occupazione illegittima, effettuata dal giudice di prime cure, la Corte di appello lo ha liquidato nella maggior somma di Euro 41.610,00, ponendo a base del calcolo l’importo mensile del canone versato in pendenza della sublocazione(Euro 1.250,00). In tal modo, la Corte territoriale avrebbe «derogato alle disposizioni che regolano i criteri di riconoscimento e liquidazione del danno, che impongono la dimostrazione del danno a carico dell’attore» e avrebbe imposto «un improponibile automatismo facendo coincidere il risarcimento del danno da occupazione illegittima con il canone locativo». 7.1.Anche questo motivo è inammissibile. C.C. 22.11.2023 N. R.G. 17874/2020 Pres.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Ritenuta ammissibile e fondata la domanda di risarcimento del danno da occupazioneillegittima, nel pronunciare sul motivo di appello con cui era statacensurata la ridotta liquidazione di tale danno, operata dal primo giudice, la Corte di merito, dopo avere escluso che venisse in considerazione un’ipotesi di danno in re ipsa, lungi dall’attribuire l’onere probatorio ad una parte diversa da quella cui sarebbe spettato secondo le regole discomposizione della fattispecie basate sulla distinzione trafatti costitutivi ed eccezio ni (nel che soltanto sarebbe ravvisabile la violazione dell’art.2697 cod. civ.: cfr., ex multis, Cass.29/05/2018, n. 13395 e Cass. 23/10/2018, n.26769), haritenuto che gli appellanti ( origin a ri attori e attuali controricorrenti ) avessero dato la prova delle conseguenze pregiudizievoli da loro patite a causa dell’indisponibilitàdell’immobile dovuta alla accertata sua occupazione sinetitulo da parte della Società da [OSCURATO:SOCIETA]. . Ad avviso della Corte territoriale, precisamente, questa prova si sarebbe ricavata da gli stessi accertamenti contenuti nel la sentenza passata in giudicato del 2012 e in particolare dalla circostanza che l’immobile illegittimamente occupato, s ino al la ven dita del 30 giugno 2020,aveva formato oggetto di locazione e di sublocazione, in fo r za della quale ultima era stato versato un canone mensile di Euro 1.250,00, da reputarsi corrisponde n te al valore locativo effettivo del cespite; valore che gli acqui r enti , in ragione del protrarsi dell’occupazionesine titulo, n on avevano potut o realizzare. Di conseguenza , il concreto pregiudizio da essi subìto per l’occupazione illegittima da parte della Società da [OSCURATO:SOCIETA]. era quantificabile nella predetta somma di Euro 1.250,00, moltiplicata per i 38 mesi in cui si era protratta l’occupazione, intercorsi tra la vendita del giugno2010 e la domanda giudiziale dell’ottobre 2013; somma in C.C. 22.11.2023 N. R.G. 17874/2020 Pres.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. cui era contenuta quella, di Euro 41.610,00, costituente il petitumdella domanda. Le motivate valutazioni della Corte territoriale danno conto di un argomentato accertamento di m e rito, come tale insindacabile in sede di legittimità, atteso che l’ a pprezzamento d elle circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione e la valutazione delle risultanze istruttorie funzionali a tale accertamento sono attività riservate al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 4 luglio 2017, n. 16467; Cass. 23 maggio 2014, n. 11511; Cass. 13 giugno 2014, n. 13485; Cass. 15 luglio 2009, n. 16499). Il settimo motivo, al pari del sesto, deve dunque essere dichiarato inammissibile. 8.In definitiva, il ricorso proposto dalla Società da [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]deve essere rigettato. 9.Le spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, vanno distratte in favore deldifensore dei controricorrenti, dichiarat o si antistatari o . 10.Avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; C.C. 22.11.2023 N. R.G. 17874/2020 Pres.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. condanna la società ricorrente a rimborsare a i controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrarsi in favore del loro difensore, dichiaratosi antistatario; ai sensi dell’art. 13, com