CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 settembre 2023
Cassazione n. 44701/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];/ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che i motivi di ricorso proposti si caratterizzano per la loro evidente reiteratività, in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello, che non si presta a censure in questa sede; Atteso che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01); la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01); rilevato che il primo motivo di ricorso si limita a proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede a fronte di una motivazione logica e persuasiva quanto alla ricostruzione dei fatti imputati con la quale il ricorrente non si confronta (pag. 6 della sentenza impugnata); Considerato come il secondo motivo di ricorso non si confrontkin alcun modo con la chiara e logica motivazione della Corte di appello sul tema della continuazione (pag. 7 punto 2.1. quanto all'autonoma determinazione criminosa); atteso che identiche considerazioni devono essere riferite al terzo e quarto di motivo di ricorso in tema di recidiva e mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, in presenza di una logica e persuasiva motivazione sul punto con la quale il ricorrente non si confronta (pag. 7 e 8, punto 2.2.); Rilevato che il quinto motivo di ricorso, che genericamente contesta il trattamento sanzionatorio, è del tutto aspecifico, atteso che il ricorrente non ha evidenziato una effettiva irragionevolezza del trattamento sanzionatorio inflitto, che non ha carattere anomalo o eccessivamente afflittivo; atteso che il giudice nel realizzare il giudizio di determinazione della pena "non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento". (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n.5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 settembre 2023 Il Consigliere es