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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 gennaio 2026

Cassazione n. 02437/2026

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/04/1975 avverso la sentenzadel 01/07/2025 della Corte di appello di Palerm o visti gli atti, il provvedimento impugnatoe il ricorso; uditala relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] ; a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo , in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Sciacca in data 21 dicembre 2023 , nei confronti – per quanto qui rileva – di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110-640 cod. pen. , ha rideterminato la pena, in accoglimento del concordato intercorso tra le parti, confermando nel resto.

2. Ricorreper cassazione il suddetto imputato, deducendo un unico motiv o di ricorsocon cui lamenta l ’ omessa valutazione da parte del la Corte di appello delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art.129 cod. proc. pen. 3.

Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti.

In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art.599-bis cod. proc. pen. solo qualora deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969-01).

Invero, in conseguenza dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia(Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti,Rv. 283878-01).

4. Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

Il ricorrente deve essere condannato, per legge, al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente come da dispositivo.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 gennaio 2026. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/04/1975 avverso la sentenzadel 01/07/2025 della Corte di appello di Palerm o visti gli atti, il provvedimento impugnatoe il ricorso; uditala relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] ; a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo , in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Sciacca in data 21 dicembre 2023 , nei confronti – per quanto qui rileva – di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110-640 cod. pen. , ha rideterminato la pena, in accoglimento del concordato intercorso tra le parti, confermando nel resto. 2. Ricorreper cassazione il suddetto imputato, deducendo un unico motiv o di ricorsocon cui lamenta l ’ omessa valutazione da parte del la Corte di appello delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art.129 cod. proc. pen. 3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art.599-bis cod. proc. pen. solo qualora deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969-01). Invero, in conseguenza dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia(Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti,Rv. 283878-01). 4. Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Il ricorrente deve essere condannato, per legge, al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente come da dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 2026. [OSCURATO:PERSONA]