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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 giugno 2024

Cassazione n. 18597/2024

Testo disponibile della fonte

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fatti– limiti tem- porali.

Adunanza camerale 13/6/2024 ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorson. 22254/2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., difesa dagli avvocatiPaolo Bastianini e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], Edilmasters.r.l., difesi da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 1201 /202 1 d el 16/6/2021.

Uditala relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa La promissaria acquirente Impredil convienedinanzi al Tribunale di Gros- seto la promittente venditrice [OSCURATO:SOCIETA]. e la terza promissaria acqui- rente [OSCURATO:PERSONA].

Allega che nel giugno 2016 [OSCURATO:SOCIETA] le aveva pro- messo in vendita due immobili, ma che nel luglio 2017 la promittente ven- ditrice aveva promesso di vendere gli stessi beni a [OSCURATO:PERSONA].

L’at- trice domanda l’accertamento dell’autenticità delle sottoscrizioni apposte sul preliminare di compravendita da lei sottoscritto, nonché l’accertamento della nullità del preliminare del 2017.

La promittente venditrice propone 2di 5 – 22254/2021 – 2 – 1 7 / 6 /202 4 ( 2 2 ) – [OSCURATO:PERSONA]. domanda riconvenzionale di risoluzione del preliminare del 2016 per ina- dempimento della promissaria acquirente.In primo e in secondo grado sono state rigettate le domande dell’attrice ed è stataaccolta la riconvenzionale.

Ricorre in cassazione l’attriceImpredil con un motivo.

Resistono le con- venuteEdilmaster e Clotilde con controricorso e memoria.

Il consigliere de- legato ha proposto la definizione per manifesta infondatezza del ricorso.

La ricorrente ne ha chiesto la decisione.

Ragioni della decisione

1. –Con l’unico motivo, la promissaria acquirente attrice Impredil denun- cia la violazione dell’art. 115 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 183 c.p.c., poiché la Corte di appello (p. 7 s.) ha ritenuto tardiva la propria contestazione -svolta con la terza memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. - avente ad oggetto i fatti allegati dalla promittente venditrice convenuta [OSCURATO:SOCIETA] a fondamento della domanda riconvenzionale di risoluzione,ha ritenuto così provati tali fatti e disatteso i mezzi istruttori richiesti.

Infatti, la contesta- zione specifica può avvenire fino alla scadenza (coincidente conla memoria ex l’art. 183 n. 3 c.p.c.) dei termini concessi per l’integrazione del thema decidendum e del thema probandum.

Si argomenta dalla mancanza nell’art.115 c.p.c. di un termine preclusivo e dalla giurisprudenza più recente di questa Corte.

2. - Nell’istanza di decisione il ricorrente replica alla proposta del consi- gliere delegato di infondatezzamanifesta, argomentando che il fulcro della questione non concerne il principio pacifico secondo cui la contestazione ha da aver luogo entro il momento della definitiva determinazione del thema decidendum, bensì riguarda quale sia l’ultimo momento utile entro il quale il thema decidendum si determina definitivamente, che in linea con la giu- risprudenza di legittimità coincide con il termine per il deposito della terza memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.

La giurisprudenza di legittimità citata nella proposta di definizione dopo aver delineato il principio nei suoi tratti gene- rali, si limita a specificare che è tardiva la contestazione svolta nella 3di 5 – 22254/2021 – 2 – 1 7 / 6 /202 4 ( 2 2 ) – [OSCURATO:PERSONA]. comparsa conclusionale o in appello.

Inoltre, tra i precedenti di legittimità citati nella proposta vi è una pronuncia la quale, al contrario, sancisce pro- prio il principio invocato a fondamento del ricorso in cassazione, ovvero che - in caso di assegnazio ne di termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. – prima della scadenza di tali termini non matura alcuna preclusione all’esercizio del po- tere di allegazione e di contestazione e negazione dei fatti storici a fonda- mento delle rispettive domande ed eccezioni.

La ricorrente aggiunge che la valutazione della condotta del convenuto quale non contestazione dei fatti allegati dall’attore è da correlare al regime delle preclusioni, che sono col- legate all'esaurimento della fase processuale entro la quale è consentito alle parti di precisare e modificare il thema decidendum , sia allegando nuovi fatti -diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espres- samente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora narrando una versione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese svolte precedentemente.

In particolare,si fa valere che la mancata contestazionetempestiva, sin dalle prime difese, dei fatti allegati dall'attore è comunque ritrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali(elencate nella frase precedente).

Fin qui la replica della ricor- rente alla proposta del consigliere delegato. 3.1.- Il ricorso non è fondato.

In ragione del principio di preclusione(che opera nel passaggio dalla fase introduttivo-preparatoria alla fase istruttoria del processo di cognizione, salvi meccanismi di recupero occasionati da impedimenti non imputabili, sopravvenienze ed esercizio di poteri istruttori d’ufficio), laparte è tenuta a contestare specificamentei fatti allegati dalla controparte (e rientranti nella sua sfera di conoscibilità) nella prima difesa utile a ciò , entro il termine di determinazione definitiva del thema decidendum.

Pertanto, limitando l’esemplificazione all’attore, egli è tenuto a contestar e i fatti allegati dal convenuto nella comparsa di risposta (o nella prima udienza di trattazione) entro il termine perentorio assegnato per la prima memoria ex art. 183 co. 4di 5 – 22254/2021 – 2 – 1 7 / 6 /202 4 ( 2 2 ) – [OSCURATO:PERSONA].6 c.p.c., mentre per i fatti allegati solo con tale prima memoria l’ultimo momento utile per la contestazione è la scadenza del termine per la seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.( affinché egli sia post o in condizione di dedurremezzi istruttori sul punto, nel rispetto delle preclusioni ex art. 183 co. 6c.p.c.: cfr. Cass. 2223/2022).

3.2. – Il giudizio di infondatezza del ricorso è sorretto dall’argomenta- zione delineata nel precedente sottoparagrafo.

Allapromissaria acquirente, oggi ricorrente , è stato imputato tempesti- vamente l’inadempimento, sulla base dell’allegazione dei fatti seguenti: mancata corresponsione della caparra confirmatoria pattuita nella misura residua di € 15.000 (oltre ad euro 5.000 già corrisposti); mancato accollo del debito contratto con terzi nella misura concordata di €75.000; scadenza del termine essenziale del 15/9/2016 per la stipulazione del definitivo, con il correlativo obbligo di pagamento del prezzo residuo dovuto di € 305.000, a mezzo assegno circolare o accollo del mutuo bancario acceso dalla pro- mittente venditrice.

A fronte di ciò, costei ha contestatotali fatti solo nella terza memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.

Non convince il richiamo a Cass. 7093/19, su cui è imperniata l’istanza di decisione del ricorso.

Di tale pronuncia la ricorrente omette di ricordare che ad essa è sottesa una«fattispecie ‘ratione temporis’ assoggettata al regime processuale anteriore alle modifiche degli artt. 183 e 184 c.p.c. recate nel 2005 (d.l. 3572005 conv. in l. 80/2005 e modificate ex l. 263/2005), che prevedeva la eventuale cesura diacronica tra la fasedi trattazione e quella di ammissione delle prove, consentendo pertanto alle parti di modulare le istanze istruttorie in relazione ai fatti da provare secondo il quadro [di alle- gazioni] definito alla udienza di trattazione o con le memorie depositate ai sensi dell'art. 183 c.p.c.».

Tale diversità di regime processuale impediscedi impiegare la pronuncia citatacon prospettiva di successo a sostegno della 5di 5 – 22254/2021 – 2 – 1 7 / 6 /202 4 ( 2 2 ) – [OSCURATO:PERSONA]. tesi della ricorrente.

Si conferma così l ’indirizzo giurisprudenziale consoli- dato,menzionato nel sottoparagrafo 3.1.

4. - Il ricorso è rigettato.

Le spese si liquidano in dispositivo , anche ex art. 96co. 3 e 4 c.p.c.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che li- quida in €8.000, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge.

Inoltre, condanna la parte ricorrente al pagamento ex art. 96 co. 3 c.p.c. di € 7.000 in favore della parte contro- ricorrente, nonché al pagamento ex art. 96 co. 4 c.p.c. di € 2.500 in favore della cassa delle ammende.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fatti– limiti tem- porali. Adunanza camerale 13/6/2024 ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorson. 22254/2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., difesa dagli avvocatiPaolo Bastianini e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], Edilmasters.r.l., difesi da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 1201 /202 1 d el 16/6/2021. Uditala relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa La promissaria acquirente Impredil convienedinanzi al Tribunale di Gros- seto la promittente venditrice [OSCURATO:SOCIETA]. e la terza promissaria acqui- rente [OSCURATO:PERSONA]. Allega che nel giugno 2016 [OSCURATO:SOCIETA] le aveva pro- messo in vendita due immobili, ma che nel luglio 2017 la promittente ven- ditrice aveva promesso di vendere gli stessi beni a [OSCURATO:PERSONA]. L’at- trice domanda l’accertamento dell’autenticità delle sottoscrizioni apposte sul preliminare di compravendita da lei sottoscritto, nonché l’accertamento della nullità del preliminare del 2017. La promittente venditrice propone 2di 5 – 22254/2021 – 2 – 1 7 / 6 /202 4 ( 2 2 ) – [OSCURATO:PERSONA]. domanda riconvenzionale di risoluzione del preliminare del 2016 per ina- dempimento della promissaria acquirente.In primo e in secondo grado sono state rigettate le domande dell’attrice ed è stataaccolta la riconvenzionale. Ricorre in cassazione l’attriceImpredil con un motivo. Resistono le con- venuteEdilmaster e Clotilde con controricorso e memoria. Il consigliere de- legato ha proposto la definizione per manifesta infondatezza del ricorso. La ricorrente ne ha chiesto la decisione. Ragioni della decisione 1. –Con l’unico motivo, la promissaria acquirente attrice Impredil denun- cia la violazione dell’art. 115 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 183 c.p.c., poiché la Corte di appello (p. 7 s.) ha ritenuto tardiva la propria contestazione -svolta con la terza memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. - avente ad oggetto i fatti allegati dalla promittente venditrice convenuta [OSCURATO:SOCIETA] a fondamento della domanda riconvenzionale di risoluzione,ha ritenuto così provati tali fatti e disatteso i mezzi istruttori richiesti. Infatti, la contesta- zione specifica può avvenire fino alla scadenza (coincidente conla memoria ex l’art. 183 n. 3 c.p.c.) dei termini concessi per l’integrazione del thema decidendum e del thema probandum. Si argomenta dalla mancanza nell’art.115 c.p.c. di un termine preclusivo e dalla giurisprudenza più recente di questa Corte. 2. - Nell’istanza di decisione il ricorrente replica alla proposta del consi- gliere delegato di infondatezzamanifesta, argomentando che il fulcro della questione non concerne il principio pacifico secondo cui la contestazione ha da aver luogo entro il momento della definitiva determinazione del thema decidendum, bensì riguarda quale sia l’ultimo momento utile entro il quale il thema decidendum si determina definitivamente, che in linea con la giu- risprudenza di legittimità coincide con il termine per il deposito della terza memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. La giurisprudenza di legittimità citata nella proposta di definizione dopo aver delineato il principio nei suoi tratti gene- rali, si limita a specificare che è tardiva la contestazione svolta nella 3di 5 – 22254/2021 – 2 – 1 7 / 6 /202 4 ( 2 2 ) – [OSCURATO:PERSONA]. comparsa conclusionale o in appello. Inoltre, tra i precedenti di legittimità citati nella proposta vi è una pronuncia la quale, al contrario, sancisce pro- prio il principio invocato a fondamento del ricorso in cassazione, ovvero che - in caso di assegnazio ne di termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. – prima della scadenza di tali termini non matura alcuna preclusione all’esercizio del po- tere di allegazione e di contestazione e negazione dei fatti storici a fonda- mento delle rispettive domande ed eccezioni. La ricorrente aggiunge che la valutazione della condotta del convenuto quale non contestazione dei fatti allegati dall’attore è da correlare al regime delle preclusioni, che sono col- legate all'esaurimento della fase processuale entro la quale è consentito alle parti di precisare e modificare il thema decidendum , sia allegando nuovi fatti -diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espres- samente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora narrando una versione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese svolte precedentemente. In particolare,si fa valere che la mancata contestazionetempestiva, sin dalle prime difese, dei fatti allegati dall'attore è comunque ritrattabile nei termini previsti per il compimento delle attività processuali(elencate nella frase precedente). Fin qui la replica della ricor- rente alla proposta del consigliere delegato. 3.1.- Il ricorso non è fondato. In ragione del principio di preclusione(che opera nel passaggio dalla fase introduttivo-preparatoria alla fase istruttoria del processo di cognizione, salvi meccanismi di recupero occasionati da impedimenti non imputabili, sopravvenienze ed esercizio di poteri istruttori d’ufficio), laparte è tenuta a contestare specificamentei fatti allegati dalla controparte (e rientranti nella sua sfera di conoscibilità) nella prima difesa utile a ciò , entro il termine di determinazione definitiva del thema decidendum. Pertanto, limitando l’esemplificazione all’attore, egli è tenuto a contestar e i fatti allegati dal convenuto nella comparsa di risposta (o nella prima udienza di trattazione) entro il termine perentorio assegnato per la prima memoria ex art. 183 co. 4di 5 – 22254/2021 – 2 – 1 7 / 6 /202 4 ( 2 2 ) – [OSCURATO:PERSONA].6 c.p.c., mentre per i fatti allegati solo con tale prima memoria l’ultimo momento utile per la contestazione è la scadenza del termine per la seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.( affinché egli sia post o in condizione di dedurremezzi istruttori sul punto, nel rispetto delle preclusioni ex art. 183 co. 6c.p.c.: cfr. Cass. 2223/2022). 3.2. – Il giudizio di infondatezza del ricorso è sorretto dall’argomenta- zione delineata nel precedente sottoparagrafo. Allapromissaria acquirente, oggi ricorrente , è stato imputato tempesti- vamente l’inadempimento, sulla base dell’allegazione dei fatti seguenti: mancata corresponsione della caparra confirmatoria pattuita nella misura residua di € 15.000 (oltre ad euro 5.000 già corrisposti); mancato accollo del debito contratto con terzi nella misura concordata di €75.000; scadenza del termine essenziale del 15/9/2016 per la stipulazione del definitivo, con il correlativo obbligo di pagamento del prezzo residuo dovuto di € 305.000, a mezzo assegno circolare o accollo del mutuo bancario acceso dalla pro- mittente venditrice. A fronte di ciò, costei ha contestatotali fatti solo nella terza memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. Non convince il richiamo a Cass. 7093/19, su cui è imperniata l’istanza di decisione del ricorso. Di tale pronuncia la ricorrente omette di ricordare che ad essa è sottesa una«fattispecie ‘ratione temporis’ assoggettata al regime processuale anteriore alle modifiche degli artt. 183 e 184 c.p.c. recate nel 2005 (d.l. 3572005 conv. in l. 80/2005 e modificate ex l. 263/2005), che prevedeva la eventuale cesura diacronica tra la fasedi trattazione e quella di ammissione delle prove, consentendo pertanto alle parti di modulare le istanze istruttorie in relazione ai fatti da provare secondo il quadro [di alle- gazioni] definito alla udienza di trattazione o con le memorie depositate ai sensi dell'art. 183 c.p.c.». Tale diversità di regime processuale impediscedi impiegare la pronuncia citatacon prospettiva di successo a sostegno della 5di 5 – 22254/2021 – 2 – 1 7 / 6 /202 4 ( 2 2 ) – [OSCURATO:PERSONA]. tesi della ricorrente. Si conferma così l ’indirizzo giurisprudenziale consoli- dato,menzionato nel sottoparagrafo 3.1. 4. - Il ricorso è rigettato. Le spese si liquidano in dispositivo , anche ex art. 96co. 3 e 4 c.p.c. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che li- quida in €8.000, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Inoltre, condanna la parte ricorrente al pagamento ex art. 96 co. 3 c.p.c. di € 7.000 in favore della parte contro- ricorrente, nonché al pagamento ex art. 96 co. 4 c.p.c. di € 2.500 in favore della cassa delle ammende. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera d
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