CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 dicembre 2023
Cassazione n. 36247/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 12 / 12/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 16323 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 16323del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] –AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore, legale rappre- sentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Nicola (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56P04 G806Z) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76E07 C573F) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bolo- gnan. 65/2022, pubblicata in data 11 gennaio 20 22 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 12 dicembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] proposto opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., nel corso di alcuni procedimenti esecutivi, sia mobiliari che presso terzi, Ric. n. 16323/2022 –Sez. 3 – A d. 12 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 promossi nei suoi confronti dall’agente della riscossione per una pluralità di crediti iscritti a ruolo. L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Rimini. La Corte d’appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre l’Agenzia delle Entrate –Riscossione, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA]. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.È pregiudiziale, rispetto all’esame del merito, il rilievo della inammissibilità del ricorso, per violazione dei requisiti di speci- ficità e della sommaria esposizione del fatto, previsti dall’art. 366, comma 1, n. 3 e n. 6, c.p.c.. 1.1Si tratta di requisiti di contenuto - forma del ricorso , il quale deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass.,Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 –01; conf.: Sez. 3, Ordinanzan. 22385 del 19/10/2006 , Rv. 592918 – 01; Sez. 3, Sentenzan. 15478 del 08/07/2014 , Rv. 631745 – 01; Sez. 6- 3 , Sentenza n. 16103 del 02/08/2016 , Rv. 641493 - 01). La prescrizione di siffatti requisitinon risponde ad un’esi- genza di mero formalismo, ma a quella di consentire una cono- scenza chiara e completa deifatti di causa, sostanziali e/o pro- cessuali, che permetta di bene intendere il significato e la Ric. n. 16323/2022 –Sez. 3 – A d. 12 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass.,Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 –01; Sez. L , Sentenza n. 12761 del 09/07/2004 , Rv. 575401 –01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004 ). È , dunque, necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in re- lazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomenta- zioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sen- tenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata. Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo. 1.2 In primo luogo, si osserva che nell’esposizione dei fatti di causa contenuta nel paragrafo del ricorso a tanto dedicato, si afferma genericamente che l’opposizione del [OSCURATO:PERSONA] era stata proposta – parrebbe addirittura cumulativamente – con ri- guardo ad un pignoramento mobiliare di veicoli e tre pignora- menti di crediti presso terzi effettuati ai sensi dell’art. 72 bisdel D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, ma non si chiarisce altro in ordine a tali procedure esecutive: non è quindi specificato per quali crediti ognuna di esse era stata promossa, quali beni (mo- bili e crediti) erano oggetto di ciascuna procedura e quali fos- sero esattamente le specifiche ragioni poste a base dell’opposi- zione (l’agenzia ricorrente si limita ad affermare che era stata dedotta la mancata notificazione delle sottese cartelle esatto- riali, la prescrizione del credito intimato e l’illegittimità delle somme accessorie richieste, e, in particolare, che il credito in- timato scaturiva dall’attività della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita, onde Ric. n. 16323/2022 –Sez. 3 – A d. 12 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 l’attività di riscossione avrebbe dovuto essere circoscritta all’in- terno della procedura concorsuale). Nessun concreto riferimento vi è, nel ricorso, alla precisa natura ed all’entità dei crediti fatti valere in ciascuna procedura esecu- tiva (genericamente definiti come “crediti erariali”) ed ai con- creti termini delle contestazioni in concreto avanzate con ri- guardo agli stessi ed alla loro prescrizione, oltre che alla rego- larità degli atti della riscossione. Già solo sulla base di tale rilievo, il ricorso deve qualificarsi inammissibile, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.. 1.3Inoltre, nel presente giudizio, il cui oggetto è costituito da una opposizione all’esecuzione proposta, ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., nel corso di un processo esecutivo per espro- priazione di crediti presso terzi (anzi, per la precisione, di tre distinti processi di tale natura, oltre che di un processo di espro- priazione mobiliare, per quanto emerge dal ricorso), non solo non risulta evocato il terzo pignorato (o i terzi pignorati), nean- che in sede di legittimità, ma neanche è indicato chi siail sud- detto terzo pignorato (o i suddetti terzi pignorati), né se siano state rese una o più dichiarazioni di quantità,ed eventualmente in quali termini. Questa Corte ha sancito, con decisione applicabile a tutte le opposizioni esecutive, di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanzain materia di esecuzione for- zata (cd. “progetto esecuzioni”, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6 - 3 , Ordi- nanza n. 4964 del 20/02/2019 ), il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropria- zione presso terzi ai sensi degli art. 543 e ss. c.p.c. il terzo Ric. n. 16323/2022 –Sez. 3 – A d. 12 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 pignorato è sempre litisconsortenecessario», superando ogni precedente incertezza in proposito e chiarendo, anzi, espressa- mente, in motivazione, che «è avviso del Collegio giudicante che il terzo pignorato sia un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi: e debba es- serlo sempre, senza distinzioni di sorta.Ciò per molteplici ra- gioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (per la più esau- stiva illustrazione, in dettaglio, delle suddette ragioni, si fa di- retto rinvio alla motivazione del precedente in questione, e cioè Cass., Sez. 3, Sentenzan. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412 –01, al quale successivamente risultano conformi, tra i molti altri: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26114 del 27/09/2021, Sez. 6– 3 ; Ordinanza n. 37929 del 02/12/2021; Sez. 3 , Ordinanza n. 39973 del 14/12/2021 , Rv. 663189 – 01; nel medesimo senso, anche con specifico riferimento alla riscossione coattiva di crediti a mezzo ruolo, ai sensi dell’art. 72 bis del D.P.R. n. 602 del 1973, cfr.: Cass., Sez. 3 , Ordinanza n. 16236 del 19/05/2022, Rv. 665106 – 01; con riguardo al giudizio di re- clamo avverso la dichiarazione di estinzione del processo ese- cutivo: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 32445del 03/11/2022, Rv. 666112 -01). Ai principi di diritto sopra indicati va data piena continuità. La parte ricorrente, peraltro, non si è fatta carico– nemmeno nell’ampio intervallo di tempo trascorso dall’esplicito arrestoso- pra richiamato – di attivare gli strumenti processuali per farvi adeguatamente fronte. Orbene, se il giudizio di merito si è certamente svolto in man- canza di (almeno) un litisconsorte necessario, non è neanche possibile per questa Corte, a causa delle lacune espositive di cui al ricorso, valutare adeguatamente –sulla base dell’esposi- zione dei fatti in quest’ultimo contenuta – se vi siano e quali siano eventuali altri litisconsorti necessari pretermessi, nonché verificare la sussistenza di eventuali altre questioni di carattere Ric. n. 16323/2022 –Sez. 3 – A d. 12 dicembre 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 processuale e/o sostanziale, rilevabili di ufficio anche ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., che possano avere rilievo ai fini della decisione della presente controversia. 1.4 In definitiva, a causa del segnalato difetto di esposizione dei fatti di causa, non è possibile per la Corte accedere alla va- lutazione del merito dei motivi di ricorso, dovendo il ricorso stesso essere dichiarato inammissibile (cfr., in proposito, da ul- timo, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26562 del 14/09/2023 , Rv. 668669 –01: «in materia di opposizioni esecutive, il ricorso per cassazione carente dell’esatta indicazione dei litisconsorti ne- cessari è inammissibile, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.: non è possibile, nonostante la violazione dell’art. 102 c.p.c., rimettere l’intera causa al giudice di primo grado al fine di procedere a contraddittorio integro a causa dell’assoluta in- certezza dell’identità dei litisconsorti stessi, trattandosi di re- quisito di contenuto-forma che deve essere assolto necessaria- mente con il ricorso e non può essere ricavato “aliunde”; in ap- plicazione del principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ri- corso proposto dal creditore procedente avverso la sentenza di accoglimento dell’opposizione proposta dal debitore esecutato in un’esecuzione mobiliare presso terzi, in ragione della totale omissione di identificazione dei terzi pignorati, litisconsorti ne- cessari»; nel medesimo senso: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11268del 12/06/2020, Rv. 658143 – 01 ) . 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna l’ente ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole Ric. n. 16323/2022 –Sez. 3 – A d. 12 dicembre 2023 – Ordinanza – Pa