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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 1968

Cassazione n. 12318/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/04/1968 avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso sulla affermazione di responsabilità è genericamente proposto per questioni di fatto involgenti la valutazione probatoria ( v. pg.2 della sentenza); Quanto al diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. il ricorso è manifestamente infondato oltre che genericamente proposto.

Del tutto generica è la censura riguardante le attenuanti c.d. generiche rispetto alla giudizio di congruità della pena pecuniaria inflitta ( v. pg. 3 della sentenza).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16.12.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] ostanzo .3EPOSATATO ;N CANcLLEIA O 4 A 202/ IL Ats

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/04/1968 avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso sulla affermazione di responsabilità è genericamente proposto per questioni di fatto involgenti la valutazione probatoria ( v. pg.2 della sentenza); Quanto al diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. il ricorso è manifestamente infondato oltre che genericamente proposto. Del tutto generica è la censura riguardante le attenuanti c.d. generiche rispetto alla giudizio di congruità della pena pecuniaria inflitta ( v. pg. 3 della sentenza). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16.12.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] ostanzo .3EPOSATATO ;N CANcLLEIA O 4 A 202/ IL Ats
Sentenza Cassazione n. 12318/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris