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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 novembre 2023

Cassazione n. 49022/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma in data 12 maggio 2023 ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 582 e 583, comma 1, n. 1, cod. pen. (fatto commesso in Roma 18 maggio 2015); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che i primi due motivi di ricorso, con i quali si censura, anche sotto il profilo della violazione dell'art. 234 cod. proc. pen., l'operata valutazione delle prove poste a fondamento della responsabilità dell'imputato per il delitto ascrittogli, sono affidati a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive - anche sotto il profilo della loro aspecificità per indeterminatezza e assertività (ciò con peculiare riguardo alla ripresa video realizzata dalla parte offesa) - di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata in ordine alla ricostruzione della dinamica del fatto, in cui la Corte territoriale ha evidenziato come l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa fosse corroborata non solo dal contenuto del DVD, rappresentativo dell'azione di offesa del Bedetti, ma anche dai referti medici in atti), e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il terzo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 583, comma 1, cod. pen., è manifestamente infondato, posto che i certificati medici in atti del 18 maggio 2015 e del 30 maggio del 2015, anche prescindendo dalla ulteriore visita medica del 3 luglio 2015 e quindi dagli ulteriori giorni di prognosi, certificano una prognosi che, decorrente dal 18 maggio 2015 giunge al 29 giugno 2015, per un totale di 43 giorni che è coerente con le lesioni contestate (vedasi pag. 5 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 novembre 2023 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma in data 12 maggio 2023 ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 582 e 583, comma 1, n. 1, cod. pen. (fatto commesso in Roma 18 maggio 2015); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che i primi due motivi di ricorso, con i quali si censura, anche sotto il profilo della violazione dell'art. 234 cod. proc. pen., l'operata valutazione delle prove poste a fondamento della responsabilità dell'imputato per il delitto ascrittogli, sono affidati a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive - anche sotto il profilo della loro aspecificità per indeterminatezza e assertività (ciò con peculiare riguardo alla ripresa video realizzata dalla parte offesa) - di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata in ordine alla ricostruzione della dinamica del fatto, in cui la Corte territoriale ha evidenziato come l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa fosse corroborata non solo dal contenuto del DVD, rappresentativo dell'azione di offesa del Bedetti, ma anche dai referti medici in atti), e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il terzo motivo, che denuncia la violazione dell'art. 583, comma 1, cod. pen., è manifestamente infondato, posto che i certificati medici in atti del 18 maggio 2015 e del 30 maggio del 2015, anche prescindendo dalla ulteriore visita medica del 3 luglio 2015 e quindi dagli ulteriori giorni di prognosi, certificano una prognosi che, decorrente dal 18 maggio 2015 giunge al 29 giugno 2015, per un totale di 43 giorni che è coerente con le lesioni contestate (vedasi pag. 5 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 novembre 2023 Il Consigliere esten
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