Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 settembre 2025

Cassazione n. 29284/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15928/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DELLA CAMPANIA n. 11582/31/16 depositata il 20/12/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 11582/31/16 del 20/12/2016 , la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 36/03/16 della Commissione tributaria provinciale di Benevento (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito [OSCURATO:SOCIETA]) nei confronti di un avviso di accertamento per IRES relativa all’anno d’imposta 2010. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione dell’effettuazione, da parte di [OSCURATO:SOCIETA], di operazioni ritenute oggettivamente inesistenti. 1.2.La CTR respingeva l’appello di AE evidenziando che: a) la documentazione prodotta dall’Ufficio in primo e secondo grado non era idonea a far ritenere la legittimità della sottoscrizione dell’avviso di accertamento da parte del capo team [OSCURATO:PERSONA]; b) AE non aveva, dunque, dimostrato la riferibilità del potere esercitato dal capo team all’Ufficio, difettando nel caso di specie anche la «stessa delega del [OSCURATO:PERSONA] in calce all’atto accertativo, integrante ulteriore profilo di illegittimità dell’atto stesso». 2.AE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. 3.[OSCURATO:SOCIETA] non depositava controricorso, restando intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va pregiudizialmente evidenziato che il ricorso è tempestivo, essendo stato notificato in data 14/06/2017 a mezzo PEC al domiciliatario in appello di [OSCURATO:SOCIETA] entro il termine semestrale previsto dalla legge per l’impugnazione, in difetto di notifica della sentenza impugnata, depositata il 20/12/2016. 2.Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla esistenza della delega di firma del funzionario sottoscrittore dell’atto.

In particolare, si evidenzia la genericità della motivazione della sentenza impugnata, che non avrebbe considerato la documentazione in atti, oltre ad essere palesemente contraddittoria. 2.1.Il motivo è inammissibile. 2.2.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie» (Cass. n. 17005 del 20/06/2024; Cass. n. 27415 del 29/10/2018). 2.3.Nel caso di specie, la CTR ha indicato – con motivazione logica ed esauriente –le ragioni per le quali ha ritenuto che la delega rilasciata dal [OSCURATO:PERSONA] di AE non sia valida.

I fatti di cui la parte ricorrente assume l’omessa valutazione sono stati, pertanto, considerati dal giudice di appello, che ne ha dato un’interpretazione plausibile. 1.1.Si tende, dunque, a contrapporre una diversa interpretazione dei medesimi fatti storici già presi in considerazione dalla CTR, sicché la censura implica la proposizione o di un vizio di insufficiente motivazione, inammissibile anche alla luce della nuova formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass.

S.U. n. 8053 del 07/04/2014; conf.

Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828 del 20/11/2015; Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598 del 25/09/2018), ovvero di un vizio di violazione di legge, in ipotesi non proposto. 2.In conclusione, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese in ragione della mancata costituzione in giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15928/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA n. 11582/31/16 depositata il 20/12/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 11582/31/16 del 20/12/2016 , la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 36/03/16 della Commissione tributaria provinciale di Benevento (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito [OSCURATO:SOCIETA]) nei confronti di un avviso di accertamento per IRES relativa all’anno d’imposta 2010. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione dell’effettuazione, da parte di [OSCURATO:SOCIETA], di operazioni ritenute oggettivamente inesistenti. 1.2.La CTR respingeva l’appello di AE evidenziando che: a) la documentazione prodotta dall’Ufficio in primo e secondo grado non era idonea a far ritenere la legittimità della sottoscrizione dell’avviso di accertamento da parte del capo team [OSCURATO:PERSONA]; b) AE non aveva, dunque, dimostrato la riferibilità del potere esercitato dal capo team all’Ufficio, difettando nel caso di specie anche la «stessa delega del [OSCURATO:PERSONA] in calce all’atto accertativo, integrante ulteriore profilo di illegittimità dell’atto stesso». 2.AE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. 3.[OSCURATO:SOCIETA] non depositava controricorso, restando intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va pregiudizialmente evidenziato che il ricorso è tempestivo, essendo stato notificato in data 14/06/2017 a mezzo PEC al domiciliatario in appello di [OSCURATO:SOCIETA] entro il termine semestrale previsto dalla legge per l’impugnazione, in difetto di notifica della sentenza impugnata, depositata il 20/12/2016. 2.Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla esistenza della delega di firma del funzionario sottoscrittore dell’atto. In particolare, si evidenzia la genericità della motivazione della sentenza impugnata, che non avrebbe considerato la documentazione in atti, oltre ad essere palesemente contraddittoria. 2.1.Il motivo è inammissibile. 2.2.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie» (Cass. n. 17005 del 20/06/2024; Cass. n. 27415 del 29/10/2018). 2.3.Nel caso di specie, la CTR ha indicato – con motivazione logica ed esauriente –le ragioni per le quali ha ritenuto che la delega rilasciata dal [OSCURATO:PERSONA] di AE non sia valida. I fatti di cui la parte ricorrente assume l’omessa valutazione sono stati, pertanto, considerati dal giudice di appello, che ne ha dato un’interpretazione plausibile. 1.1.Si tende, dunque, a contrapporre una diversa interpretazione dei medesimi fatti storici già presi in considerazione dalla CTR, sicché la censura implica la proposizione o di un vizio di insufficiente motivazione, inammissibile anche alla luce della nuova formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014; conf. Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828 del 20/11/2015; Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598 del 25/09/2018), ovvero di un vizio di violazione di legge, in ipotesi non proposto. 2.In conclusione, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese in ragione della mancata costituzione in giudizio
Sentenza Cassazione n. 29284/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris