CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 1977
Cassazione n. 09907/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/09/1977 avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna conferma la decisione impugnata, pronunciata dal Tribunale di Bologna il 10/07/2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto per il reato di cui all'art. 76 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, accertato a Caste! [OSCURATO:PERSONA] il 19/03/2016. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente del trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato, che veniva censurato per la mancata concessione delle attenuanti generiche, che si imponeva alla luce del modesto disvalore delle condotte illecite contestate al ricorrente ex art. 76 d.lgs. n. 159 del 2011. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame della vicenda processuale, relativamente al trattamento sanzionatorio, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Bologna conformemente alle emergenze probatorie. Tale riesame, in ogni caso, è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata possiede, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 2, n. 9242 dell'08/02/2013, Reggio, Rv. 254988-01). La Corte di appello di Bologna, invero, evidenziava che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti il 19/03/2016, che nella loro consistenza materiale devono ritenersi incontroversi e non sono nemmeno contestati dalla difesa del ricorrente, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento all'ipotesi di reato ascrittagli ai sensi dell'art. 76 d.lgs. n. 159 del 2011. In questa cornice, il trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA] discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti di reato contestati, vagliati dalla Corte territoriale bolognese nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., tenuto conto delle connotazioni, oggettive e soggettive, della condotta illecita dell'imputato, che non consentivano l'attenuazione della pena invocata dal suo difensore, anche in considerazione dei precedenti penali specifici del ricorrente e del suo comportamento processuale, che imponevano di escludere il riconoscimento delle attenuanti generiche (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054-01; Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804- 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] an ro [OSCURATO:PERSONA]