CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15370/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntonini-ricorrente-controAgenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n. 2854/2022 depositata il 04/07/2022.sul ricorso iscritto al n. 9158/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Antonini-ricorrente-Numero registro generale 3815/2023Numero sezionale 3086/2026Numero di raccolta generale 15370/2026Data pubblicazione 20/05/2026controComune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria della Lombardia n.2695/2024, depositata il 16 ottobre 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Proc. n. 3815-20231. Dalla sentenza impugnata risulta che, a seguito della presentazionedi denuncia di variazione Docfa per diversa distribuzione degli spaziinterni, l'Ufficio validò (atto MI0136898/2017) il classamento relativo a unimmobile di proprietà del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], sito a Milano in ForoBuonaparte n. 16, piano 4, interno 1, scala A, F. 349, part. 15, sub. 750,4.663,61.Successivamente, nel febbraio 2018, l'Ufficio, in autotutela, rettificò ilprecedente atto di validazione attribuendo all'immobile la Categoria A/1,Classe 2, Vani 10,5, Rendita € 4.717,83.L’avviso di accertamento fu impugnato dal contribuente e il ricorsoaccolto per difetto di motivazione. Avverso la decisione di primo grado fuinterposto appello, con esito positivo, dall’Agenzia delle Entrate.2. Il giudice di merito mosse dal principio secondo cui, in tema diestimo catastale, ove il nuovo classamento sia stato adottato d'ufficio inautotutela, il provvedimento di riclassamento deve essere adeguatamentemotivato in ordine agli elementi sia intrinseci sia estrinseci della singolaunità immobiliare, nonché alla qualità urbana del contesto nel qualel'immobile è inserito, alla qualità ambientale della zona di mercato in cuil'unità è situata, alle caratteristiche edilizie del fabbricato e della singolaunità immobiliare, che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamentoNumero registro generale 3815/2023Numero sezionale 3086/2026Numero di raccolta generale 15370/2026Data pubblicazione 20/05/2026della singola unità immobiliare, affinché il contribuente sia posto incondizione di conoscere "ex ante" le ragioni che ne giustificano in concretol'emanazione.accertamento ossia: "L'unità in oggetto è ubicata in un fabbricato di tiposignorile di 6 piani fuori terra, ubicato in zona centrale, nell'isolatodelimitato da via [OSCURATO:PERSONA] e via Sacchi, nelle immediate vicinanzedi importanti luoghi di interesse artistico e culturale, del [OSCURATO:PERSONA] del parco Sempione. La zona è ottimamente servita da mezzi pubblici disuperficie e dalla linea metropolitana..”. Fu quindi osservato che“l'abitazione è collocata al piano quarto di un complesso immobiliareoggetto di riqualificazione totale con un elevato standard qualitativo tantonella parte edilizia quanto in quella impiantistica (efficienza energeticaclasse A, ecosostenibilità, domotica e sicurezza), occupa una superficie dimq. 267, calcolata ai sensi del dpr. 138/98; dispone di ampi locali conottimale distribuzione degli ambienti, buona luminosità dovuta alla triplaesposizione, doppio ingresso di cui uno con ascensore con sbarco internoprivato, doppio soggiorno e quattro servizi igienici."Il riportato contenuto dell’avviso fu quindi ritenuto idoneo a consentireal contribuente di comprendere le ragioni del nuovo classamento nonché “i presupposti di fatto che avevano determinato la rettifica in autotutela delclassamento poiché “infatti l'attribuzione di una determinata classe èindubbiamente correlata alla qualità urbana del contesto in cui l'immobileè inserito (infrastrutture, servizi, eccetera), e alla qualità ambientale(pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici), della zona dimercato immobiliare in cui l'unità stessa è situata, tali caratteristichegenerali -come nel caso di specie- sono state individuate dall'Ufficio inconcreto con riferimento alla specifica porzione di territorio in cui siinserisce l'unità immobiliare”.Numero registro generale 3815/2023Numero sezionale 3086/2026Numero di raccolta generale 15370/2026Data pubblicazione 20/05/2026Il giudice di secondo grado evidenziò che nell’avviso era stato datoera stato dato valore all’appartamento in sé, nonché al fabbricato che locomprendeva.Le eccezioni sollevate da Giacometti furono in parte disattese e inparte dichiarate assorbite.Avverso questa decisione ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] base di tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 14-4-2026 la Corte hariservato il deposito dell’ordinanza.Proc. n. 9158/20251. Il contenzioso ha ad oggetto un avviso di accertamento relativo aIMU per l’anno di imposta 2019 per la somma di € 5.330 a titolo diimposta e € 1.599 per sanzioni (30%); oltre interessi e accessori; il tuttoin relazione alla unità immobiliare adibita ad abitazione principale sita inMilano, [OSCURATO:PERSONA] n. 16, iscritta al catasto al Foglio 349, Particella15, Subalterno 750).Il contribuente ha impugnato l’avviso rilevando che esso si basa su unavviso di accertamento catastale con cui è stato modificato il classamentodell’immobile da A/2 (esente IMU trattandosi di prima casa) a A/1immobile signorile (come tale soggetto a IMU anche se prima casa).[OSCURATO:PERSONA] ha osservato che l’avviso di modifica del classamentocatastale era stato annullato con sentenza della C.T.P. di Milano (n.2558/2019 del 12.02-04.06.2019) e, trattandosi di sentenza esecutiva,non poteva che travolgere l’atto impugnato.Il ricorso è stato respinto e la decisione appellata.La C.T.R. ha rigettato l’appello osservando la rilevanza di duecircostanze. La prima era costituita dal fatto che la sentenza del giudice diprimo grado (che aveva annullato la rettifica del classamento catastale)era stata integralmente riformata in grado di appello (sent. n.Numero registro generale 3815/2023Numero sezionale 3086/2026Numero di raccolta generale 15370/2026Data pubblicazione 20/05/20262854/4/2022) dalla C.T.R. della Lombardia, che aveva confermato lalegittimità del classamento A/1. La seconda circostanza era costituita dalfatto che, nel momento in cui era stato emesso l’avviso di accertamentoIMU di cui si discute, la classificazione catastale dell’immobile, per comerisultante dalle registrazioni dell’Agenzia delle Entrate - Ufficio territorialecompetente, era ancora A/1 (ossia quella come modificata in abitazionesignorile), perché non era stata ancora eseguita la sentenza di primogrado.Ciò è bastato per “concludere nel senso della piena legittimitàdell’avviso di accertamento impugnato, nella misura in cui l’enteimpositore non ha alcun titolo per provvedere in ambito di classificazionecatastale e si limita ad assumere e recepire i relativi dati dalla Banca datidell’Ufficio territoriale competente dell’AE”.Quanto alla motivazione, il giudice di merito ha ritenuto che l’attoconteneva “i riferimenti catastali dell’immobile, il richiamo alladeterminazione dell’Agenzia del territorio, e ai provvedimenti in materia diclassamento catastale di unità immobiliari di proprietà privata,l’indicazione degli atti di aggiornamento catastale”.Avverso la predetta decisione, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorsoaffidato a tre motivi.Il Comune di Milano resiste con controricorso. In prossimitàdell’udienza è stata depositata memoria illustrativa.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente deve disporsi la riunione del procedimento recanten. 9158/2025 al procedimento n. 3815/2023 stante l’oggettivaconnessione tra le questioni da affrontare.Invero, «la riunione delle impugnazioni, che è obbligatoria, ai sensidell'art. 335 cod. proc. civ., ove investano lo stesso provvedimento, puòaltresì essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, oveesse siano proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi,Numero registro generale 3815/2023Numero sezionale 3086/2026Numero di raccolta generale 15370/2026Data pubblicazione 20/05/2026quando la loro trattazione separata prospetti l'eventualità di soluzionicontrastanti, siano ravvisabili ragioni di economia processuale ovverosiano configurabili profili di unitarietà sostanziale e processuale dellecontroversie» (così Cass. S.U. n. 1521 del 23/01/2013).2. Con la prima censura formulata nel proc. n. 3815/2023 si denuncial’illegittimità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7della legge n. 212 del 2000, n. 212, dell’art. 2-quater del d.l. n. 564 del1994, regolamentato dal d.m. n. 37 del 1997, e dell’art. 1 del d.m. n. 701del 1994, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.L’Ufficio, infatti, con l’avviso di accertamento ha operato una rettificadel classamento già validato basandosi su un “diverso apprezzamento deimedesimi elementi indicati dalla parte” e su un “diverso calcolo delleconsistenze indicato dalla parte”.I Giudici d’appello si sarebbero così, in tesi, posti in aperto contrastocon le disposizioni indicate in rubrica, avendo ritenuto legittimo l’avviso diaccertamento prescindendo dalla previa verifica circa la sussistenza di unerrore giustificativo dell’emissione di un provvedimento di autotutela.In sostanza, secondo il ricorrente, poiché nell’intervallo temporaleintercorrente tra la validazione e la rettifica non è intercorso alcunmutamento, né avendo riguardo alle caratteristiche dell’appartamento néavendo riguardo alle caratteristiche della microzona cui accede, il collegiogiudicante avrebbe dovuto riscontrare l’illegittimo esercizio del potere diautotutela.2.2. Il motivo è infondato.L’autotutela nel diritto tributario costituisce un poteredell’Amministrazione finanziaria che trova il suo fondamento nelle stessenorme che giustificano l’esercizio delle potestà attive per l’esazione deitributi.Ne deriva che la possibilità del suo esercizio – anche reiterato -permane inalterata per il principio di perennità dell’azione, salvi solo iNumero registro generale 3815/2023Numero sezionale 3086/2026Numero di raccolta generale 15370/2026Data pubblicazione 20/05/2026limiti derivanti dai termini di decadenza per l’esercizio delle attività diaccertamento per i singoli tributi ovvero dall’avvenuto passaggio ingiudicato di sentenza favorevole all’Amministrazione finanziaria (Cass.S.U. n. 30051/2024).La disciplina positiva appare orientata, in prevalenza, a consentirel’emersione delle ipotesi di illegittimità dell’atto impositivo in danno delcontribuente; la stessa però non esaurisce gli spazi dell’autotutelatributaria, che si può realizzare anche nelle situazioni in cui l’illegittimitàdetermini un pregiudizio per l’erario, che risultano, in molti casi, specularie necessariamente implicate in quelle oggetto di specifica considerazione afavore del contribuente (Cass. S.U. cit.).Deve quindi muoversi dal presupposto che il potere di autotutela traeil suo fondamento dallo stesso originario potere in base al quale venneemesso l’atto impositivo viziato.L’Amministrazione finanziaria in sede di autotutela ha la medesimaposizione che ricopriva rispetto al primo atto: la valutazione, in fatto ediritto, in base alla quale l’atto viene annullato, sostituito o modificato (oconvalidato) è, quindi, omogenea (ma con un esito diverso) a quellaoriginaria.Proprio la natura doverosa dell’imposizione fiscale impone che, in sededi riesame per l’autotutela, siano suscettibili di considerazione, pervalutarne la coerenza rispetto all’obbligo di legge, tutti gli elementi formalie strutturali che avevano dato origine all’atto impositivo di primo grado.Ne deriva che, in termini generali, la rinnovata valutazione diconformità dell’atto impositivo ai requisiti formali e sostanziali necessariper la sua adozione (e conservazione) non incontra alcun limite, salvo chenon sia espressamente previsto.Dalla disciplina positiva poi – sia previgente che quella adottata aseguito del d.lgs. n. 219 del 2023 – non emerge alcuna delimitazione diordine generale alla tipologia di vizi rilevabili.Numero registro generale 3815/2023Numero sezionale 3086/2026Numero di raccolta generale 15370/2026Data pubblicazione 20/05/2026La stessa casistica individuata dall’art. 2 d.m. n. 37 del 1997 e, oggi,dall’art. 10-quater, comma 1, l. n. 212 del 2000 annovera vizi sia formalisia sostanziali. In conclusione, nell’autotutela sostitutiva la “rivalutazione”avviene sempre e comunque ex post rispetto all’atto già adottato, facendoesclusivo riferimento agli elementi che erano presenti quandol’Amministrazione finanziaria aveva emesso l’atto originario, senza alcunaintegrazione: sono gli stessi elementi che avevano dato origine allapretesa ad essere oggetto di riesame poiché il primo atto ne avevaconcretizzato un esito viziato, una illegittimità “originaria”, come tale daeliminare.Da quanto innanzi sinteticamente riportato risulta evidente l’errore nelquale incorre il ricorrente, atteso che l’autotutela può essere esercitataproprio in presenza della medesima situazione fattuale che, nella specie,aveva determinato la validazione della proposta del contribuente.Sicché alcuna violazione può sussistere delle norme invocate in caso diesercizio dell’autotutela che si sia realizzato mediante l’emissione di unnuovo avviso di accertamento congruamente motivato circa le ragioniposte a fondamento del nuovo classamento.Nel caso che ci occupa, il giudice di merito ha peraltro datodiffusamente atto del contenuto dell’avviso e della sua completezza ai finidella comprensione da parte del contribuente delle ragioni della variazionedalla categoria A2 ad A1.3. Con la seconda censura, formulata nel citato procedimento, èdenunciata la nullità della sentenza per apparenza della relativamotivazione, nella parte in cui ha ritenuto corretta la rettifica operatadall’ufficio, in violazione e/o falsa applicazione degli artt. 156, comma 2, e132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36, comma 2, n. 4, deld.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.3. Con la terza censura è denunciata la nullità della sentenza nellaparte in cui ha ritenuto non rilevante ai fini della decisione il motivoNumero registro generale 3815/2023Numero sezionale 3086/2026Numero di raccolta generale 15370/2026Data pubblicazione 20/05/2026formulato dal ricorrente in via di riproposizione in relazione alla censuratalesione del principio di legittimo affidamento, per violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 156, comma 2, e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118disp. att. c.p.c. e 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546/1992, essendo lastessa corredata di una motivazione apparente e/o perplessa, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.La sentenza risulterebbe affetta dal vizio rappresentato poichéometterebbe del tutto di indicare il percorso logico-giuridico che avrebbecondotto il giudice di merito a ritenere idonea la classificazionedell’Appartamento nella categoria catastale A/1.3.1. I due motivi possono essere trattati congiuntamente e sonoinfondati.Si resta nel solco di un orientamento ampiamente consolidato diquesta Corte nel ritenere che l’ipotesi di motivazione apparente ricorraallorché essa, pur graficamente e, quindi, materialmente esistente, comeparte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rendatuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché costituita daargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logicoseguito per la formazione del convincimento, non consentendo, in talmodo, alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità delragionamento del giudice, lasciando all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture.Siffatta motivazione si considera – come suol dirsi – non attingere lasoglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma,Cost., il che rende nulla la sentenza per violazione (censurabile ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.) anche dell’art. 132,secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. o, nel processo tributario, ex art.36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.Tanto chiarito sul piano dei principi, va riconosciuto che dal resocontodei contenuti della sentenza impugnata emergono, con ogni evidenza, leNumero registro generale 3815/2023Numero sezionale 3086/2026Numero di raccolta generale 15370/2026Data pubblicazione 20/05/2026ragioni della decisione impugnata, basate sul rilievo secondo cui l’avvisoera compiutamente motivato e rendeva chiaramente intellegibile alcontribuente il percorso del ragionamento del giudice di merito.Si tratta di una motivazione perfettamente chiara, che rendemanifesto il ragionamento seguito, il che vale ad escludere i dedotti vizi,dovendo piuttosto osservarsi che il motivo di impugnazione, largamentesviluppatosi sulla critica alla decisione assunta dal Giudice a quo, è, inrealtà, diretto a porre in rilievo i motivi della non condivisione della stessa,ipotesi questa non ammissibile in questa sede.4. Quanto poi alla paventata violazione del principio del legittimoaffidamento, deve osservarsi che la situazione del contribuente tutelabile èquella caratterizzata da «a) da un'apparente legittimità e coerenzadell'attività dell'Amministrazione finanziaria, in senso favorevole alcontribuente; b) dalla buona fede del contribuente, rilevabile dalla suacondotta, in quanto connotata dall'assenza di qualsiasi violazione deldovere di correttezza gravante sul medesimo; c) dall'eventuale esistenzadi circostanze specifiche e rilevanti, idonee a indicare la sussistenza deidue presupposti che precedono.Ebbene, in caso di esercizio del potere di autotutela, la mera – ederronea – valutazione già operata dall’Amministrazione sugli elementi afondamento dell’atto impositivo, come verificatosi nella specie, non è, insé, sufficiente a generare un affidamento legittimo, poiché equivale asostenere che l’affidamento è determinato dalla mera illegittimità dell’attooriginario, condizione che, in sé, precluderebbe lo stesso esercizio delpotere di autotutela. La stessa Corte di giustizia, del resto, ha chiarito, inmateria di tributi armonizzati, che il principio del legittimo affidamento «siestende a ogni individuo in capo al quale un’autorità amministrativa abbiafatto sorgere fondate speranze a causa di assicurazioni precise che essagli avrebbe fornito» (Corte di giustizia, 14 giugno 2017, [OSCURATO:PERSONA]Comércio e Reparação de Automóveis, in causa C-26/16, punto 76), maNumero registro generale 3815/2023Numero sezionale 3086/2026Numero di raccolta generale 15370/2026Data pubblicazione 20/05/2026«non può basarsi su una prassi illegittima dell’amministrazione» (Corte digiustizia, 11 aprile 2018, SEB Bankas, in causa C-532/16, punto 50) e,dunque, a maggior ragione, neppure a fronte di una mera erratavalutazione dell’Amministrazione.In secondo luogo, va rilevato che la posizione di interesse delcontribuente non trae fondamento dal principio di capacità contributiva exart. 53 Cost.: l’originaria pretesa impositiva, inferiore a quella dovuta, nonpuò, per il solo fatto che essa era stata recepita in un atto rivelatosiillegittimo, trovare copertura nel principio di capacità contributiva,principio che, al contrario, rafforza la necessità di una rimozione del primo53 Cost., di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propriacapacità contributiva.In conclusione, l’affidamento del contribuente nell’assetto determinatodall’adozione del primo atto non sorge per il solo fatto della suaillegittimità, ovvero per l’errata valutazione delle circostanze poste a suofondamento, ma resta ancorato ai concreti elementi checontraddistinguono la specifica vicenda, coniugati ad esigenze di certezzae stabilità dei rapporti, e confluisce, nei termini così caratterizzati, nellavalutazione che l’Amministrazione finanziaria è tenuta ad effettuare allaluce dei principi di imparzialità e buona amministrazione ex art. 97 Cost.,in funzione del riesame dell’atto e della sua sostituzione (Cass. S.U. n.30051/2024).I motivi sono in conclusione disattesi.5. Nel proc. n. 9918/2024, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso affidato atre motivi.5.1.Con il primo motivo è denunciata l’illegittimità della sentenza perviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 69 del d.lgs. n. 546 del 1992 (inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) poiché la rettifica catastaleoperata con l’avviso di accertamento catastale era stata annullata dallaNumero registro generale 3815/2023Numero sezionale 3086/2026Numero di raccolta generale 15370/2026Data pubblicazione 20/05/2026sentenza n. 2558/2019 (depositata il 4 giugno 2019), immediatamenteesecutiva. Dunque, era venuto meno il titolo legittimante la pretesa IMU,dovendosi considerare l’Appartamento come classificato in categoria A/2 enon assoggettabile a IMU, unitamente alle relative pertinenze, in forzadell’art. 1, comma 740, della legge n. 160 del 2019.Il primo motivo è infondato.La rendita attribuita dall’Agenzia delle Entrate in sede di rettifica, sullacui base l’imposta è stata calcolata, era stata sì annullata ma con sentenzanon ancora passata in giudicato.In proposito va ricordato che, in tema di imposta comunale sugliimmobili (ICI), solo la rendita catastale stabilita in via definitiva dalgiudice tributario rappresenta, in virtù degli effetti retroattivi propri dellestatuizioni giudiziali, l'unico dato da prendere in considerazione ai finidell'individuazione della base imponibile, in quanto costituisce l'unicarendita valida ed efficace ai fini dell'applicazione dell'art. 5, comma 2, deld.lgs. n. 504 del 1992, con la conseguenza che, per l'annualità in cuiinterviene il giudicato, ove si accerti che a tale momento esistevano già lecondizioni richieste per l'emanazione del provvedimento, la baseimponibile è quella determinata con il provvedimento giudiziale (Cass.,Sez. T, n. 18637/2022).In particolare, in caso di impugnazione dell'atto di attribuzione dellarendita catastale, la sentenza che ne determina la misura, ancorchépassata in giudicato nel corso del giudizio avente ad oggetto ladeterminazione dell'imposta dovuta dal contribuente, rappresenta l'unicodato da prendere in considerazione ai fini dell'individuazione della baseimponibile, dovendosi ritenere, a seguito dell'accertamento giudizialedefinitivo, che essa costituisca l'unica rendita valida ed efficace ai finidell'applicazione dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992 fin dalmomento dell'attribuzione da parte dell'UTE, atteso che gli effetti di ogniNumero registro generale 3815/2023Numero sezionale 3086/2026Numero di raccolta generale 15370/2026Data pubblicazione 20/05/2026provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda(Cass., Sez. T, n. 4334/2015).Tanto è vero che tra la controversia che oppone il contribuenteall'Agenzia del Territorio in ordine all'impugnazione della rendita catastalecontro il Comune, avente ad oggetto l'impugnazione della liquidazionedell'ICI gravante sull'immobile cui sia stata attribuita la rendita contestata,sussiste un rapporto di pregiudizialità che impone, ai sensi dell'art. 295cod. proc. civ., la sospensione del secondo giudizio fino alla definizione delprimo con autorità di giudicato, in quanto la decisione sulladeterminazione della rendita si riflette necessariamente, condizionandola,su quella relativa alla liquidazione dell'imposta (Cass., Sez. T, n.421/2014).Ad ulteriore conferma di quanto precede, in tema di ICI, il termine didecadenza dal diritto al rimborso delle somme versate e non dovute,fissato dall'art. 1, comma 164, della l. n. 296 del 2006, in cinque anni dalgiorno del versamento o da quello in cui è stato accertato il diritto allarestituzione, decorre dal passaggio in giudicato della sentenzadeterminativa della rendita catastale dell'immobile oggetto di imposizione(Cass., Sez. T, n. 12297/2017).Non è revocabile in dubbio che, ove intervenga una sentenza delgiudice tributario, ancorché non passata in giudicato, che annulla in tuttoo in parte l'atto impositivo, l'Amministrazione abbia l'obbligo di agire inconformità alla statuizione giudiziale, adottando i consequenzialiprovvedimenti di sgravio o di rimborso dell'eccedenza versata (Cass. Sez.T, n. 11135/2019). Tuttavia, occorre non confondere l’esecutivitàprovvisoria (immediata) della sentenza in materia catastale ex art. 69d.lgs. n. 546 del 1992 con la definitività dell’accertamento, che deriva solodal giudicato.Numero registro generale 3815/2023Numero sezionale 3086/2026Numero di raccolta generale 15370/2026Data pubblicazione 20/05/2026In quest’ottica, il contribuente, se da un lato, in forza della sentenzafavorevole esecutiva, ha titolo per ottenere l’immediata iscrizione acatasto della rendita provvisoriamente stabilita (anche per eventualiimposizioni future, in pendenza di giudizio), dall’altro lato, non ha anchequello di ottenere l’annullamento dell’atto impositivo basato sulla renditaoriginaria; annullamento che discende dalla retroattività appunto insita nel(solo) accertamento passato in giudicato, e non nella esecutivitàprovvisoria. Alla luce delle considerazioni che precedono, ancheall’indomani della riforma dell’art. 69, il giudicato rappresenta l’‘unico datoda prendere in considerazione circa la rendita ‘legittimamente’ operante al1° gennaio dell’annualità di imposta pretesa.In questi termini va letto il principio secondo cui, in tema di processotributario, solo le sentenze di condanna dell'amministrazione finanziaria alpagamento di somme in favore del contribuente, se emessesuccessivamente al 1° gennaio 2016, sono immediatamente esecutive, inapplicazione di un principio generale, immanente nell'ordinamentoprocessuale tributario, che non si limita soltanto alle decisioni riconducibilialle fattispecie previste dall'art. 68, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, eperché, con la predetta decorrenza, la novella dell'art. 49 d.lgs. n. 546 del1992, che estende alle impugnazioni delle pronunce dei giudici tributari ledisposizioni del titolo III, capo I, del libro II del c.p.c., ha soppressol'inciso "escluso l'articolo 337", così eliminando ogni limitazione alle regoledel codice di rito civile (Cass., Sez. T, n. 12074/2024). In definitiva, lasentenza in tema di rettifica catastale è solo provvisoriamente esecutiva epuò essere posta in esecuzione anche in difetto di giudicato (v.abrogazione art. 69-bis, d.lgs. n. 546 del 1992), ma lascia impregiudicatoil rapporto di imposta (dipendente dall’accertamento della renditacatastale), il cui assetto definitivo deve conseguire dal giudicato.L’efficacia provvisoria della rendita – come risultante dalla sentenzaesecutiva – non esclude che solo il giudicato può conformare il dipendenteNumero registro generale 3815/2023Numero sezionale 3086/2026Numero di raccolta generale 15370/2026Data pubblicazione 20/05/2026rapporto di imposta. La rettifica catastale medio tempore operatadall’Ufficio, se annullata in sede giudiziale, legittimerebbe il ripristino dellarendita preesistente (oggetto di rettifica) che però, in difetto di giudicato,non sarebbe comunque idonea a conformare la pretesa impositiva.In conclusione, trova applicazione il principio secondo cui in tema diimposta comunale sugli immobili, il contribuente, pur avendo titolo, inforza della sentenza favorevole esecutiva, per ottenere l'immediataiscrizione a catasto della rendita provvisoriamente stabilita, non puòottenere l'annullamento dell'atto impositivo basato sulla rendita originaria,poiché esso discende dalla retroattività insita nel solo accertamentopassato in giudicato e non nella esecutività provvisoria (Cass. Sez. T, n.20240/2024).Nella specie, a seguito del rigetto del ricorso proposto nelprocedimento più risalente, n. 3815 del 2023, è divenuto definitivol’accertamento contenuto nella decisione n. 2852 del 2022 della Corte digiustizia di secondo grado della Lombardia che, riformando la decisioneposta a fondamento della pretesa del ricorrente, ha confermato la classeA/1 dell’immobile oggetto dell’accertamento catastale.Il motivo è quindi respinto.6. Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza perviolazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1 deld.lgs. n. 546 del 1992 e 295 c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, c.p.c.).La sentenza sarebbe (oltre che illegittima) nulla in quanto il Giudice diappello avrebbe dovuto disporre la sospensione del processo – ai sensi delcombinato disposto degli artt. 1 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 295 c.p.c. –in attesa della definizione della causa.Il motivo è inammissibile per difetto sopravvenuto di interesse, stanteil passaggio in giudicato della sentenza n. 2854/2022.7. In conclusione i ricorsi riuniti sono respinti.Numero registro generale 3815/2023Numero sezionale 3086/2026Numero di raccolta generale 15370/2026Data pubblicazione 20/05/2026Le spese di lite seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta i ricorsi riuniti.Condanna il ricorrente, nel procedimento n. 3815 del 2023, allarifusione, a favore della controricorrente Agenzia delle Entrate, delle spesedel giudizio di legittimità, che liquida in € 4.000 per compensi, oltre speseprenotate a debito;Condanna il ricorrente, nel procedimento n. 9158 del 2025, allarifusione, a favore del controricorrente Comune di Milano, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in € 2.500 per compensi, oltre € 200 peresborsi e accessori di legge nella misura del 15%.Si dà atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n.115/2002 sussistono i presupposti, in relazione ad entrambi i procedimentiriuniti, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per i ricorsi a norma dello stesso articolo13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, il 14.4.2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]