CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 17916/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tempore, rappresentatoe difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Passarelli, [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] DiPaolo unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bari n.310/2024 depositata il04/04/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 13711/2024Numero sezionale 574/2026Numero di raccolta generale 17916/2026Data pubblicazione 04/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in ragione delrecente consolidamento della giurisprudenza di questa Corte richiamata afondamento della proposta; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;Così deciso in Roma, il 04/06/2026Gabriella Marchese