CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 31056/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. R17970/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] a r.l., con sede in [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] (C.F. e P.IVA O18139 10781), in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed ivi [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 73 (C.F.: CPLFNC62L0811981X), rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del foro di Cosenza, in virtù della procura speciale del 4 giugno 2020 apposta su foglio separato da intendersi materialmente congiunta al ricorso ex art. 83 c.p.c., ed elettivamente domiciliata in Roma, alla Via dei Pontefici n. 3, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: PNANCl74Ll5F052U); -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del [OSCURATO:PERSONA] accertamento recupero credito Iva appostato in dichiarazione dei redditi Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 3865 /20 19 emessa dalla CTR Calabr ia il 23/10/2019 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. La [OSCURATO:SOCIETA] agricola [OSCURATO:PERSONA] a r.l. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva richiesto il recupero di un credito Iva (per l’acquisto di beni strumentali) da essa appostato nella dichiarazione dei redditi. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso sul presupposto che l’Agenzia non aveva verificato se effettivamente il credito indicato in dichiarazione fosse stato utilizzato. 3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il gravame, evidenziando che era erronea la decisione del giudice di primo grado di far gravare sull’Ufficio la prova della non debenza del rimborso, richiedendo in tal modo una prova negativa ed operando unainversione dell’onere della prova. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la contribuente sulla base di due motivi. L’intimata ha resistito con controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art.380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. 6. In prossimità della camera di consiglio, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la CTR omesso di pronunciarsi in ordine all’eccezione di inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546/1992. 1.1. Il motivo èinfondato. 1.2. Per quanto sia innegabile che sull’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dalla contribuente la CTR non si sia pronunciata, alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma 2, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Sez. 5, Sentenza n. 16171 del 28/06/2017; conf. Sez. 5, Ordinanza n. 9693 del 19/04/2018). 1.3. Orbene, risulta consolidato in seno a questa Corte il principio secondo cui nel processo tributario, ove l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell'avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica previsto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Sez. 6 - 5, Or dinanza n. 6302 del 25/02/2022), atteso il carattere devolutivo pieno, in tale giudizio, dell'appello, quale mezzo di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Sez. 6 -5, Ordinanza n. 30525 del 23/11/2018). 1.4. In particolare, nel processo tributario, qualora il giudice di primo grado abbia accolto l'eccezione, formulata dal contribuente, di insussistenza del presupposto dell'azione accertatrice, è validamente proposto l'appello da parte dell'Amministrazione, come nel caso di specie, fondato sulla sola contestazione delle ragioni di tale declaratoria e sulla generica richiesta di conferma dell'accertamento, atteso che il precedente grado di giudizio si è concluso con l'accertamento di un vizio del procedimento amministrativo e non di quello giudiziale (Sez. 6 -5, Ordinanza n. 13424 del 26/05/2017). 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c. per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c., l’errata valutazione ed il travisamento della pretesa dell’Amministrazione, nonché la modifica del petitum e della causa petendi, per aver la CTR formato il proprio convincimento sulla base di una errata valutazione dei documenti e degli atti di causa, ritenendo, in particolare, che fosse in discussione il recupero di un rimborso Iva non dovuto, anziché di un credito Iva riportato nella dichiarazione dei redditi. 2.1. La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa i cui contenuti inducono questa Corte a rimeditare le ragioni sulle quali è fondata la proposta del relatore, nel senso di ritenere il motivo fondato. Il principio secondo cui l'interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile nell'ambito dell'error in procedendo, vale a dire la violazione di una norma processuale, come nel caso in cui si assuma violato il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, il divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa rispetto a quello formalmente proposta, o il travisamento del contenuto della domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio quale causa dell'errato convincimento che il suo successivo sviluppo costituisca domanda nuova (Sez. 1, Sentenza n. 2681 del 03/05/1984; Sez. 3, Sentenza n. 12909 del 13/07/2004). 2.2. Resta da scrutinare in che termini questo travisamento abbia inciso sulla decisione finale provocando, per l’effetto, un errato convincimento. Alla luce della ricostruzione offerta d a lla contribuente (non contestata dall’Agenzia), quest’ultima, sul presupposto dell’intervenuto (implicito) diniego del rimborso Iva da parte dell’amministrazione finanziaria(per non aver provveduto all’esecuzione del rimborso nel termine di 60 giorni previsto dall’art. 20, comma 4, decreto n. 567 del 28.12.1993), avrebbe tramutato la propria originaria richiesta (appunto di rimborso) in un credito da detrarre con l’inserimento al rigo VL27 (cfr. pag. 27 del ricorso per cassazione e pagg. 6-7 della memoria illustrativa). L’Ufficio ha sostanzialmente contestato alla contribuente di aver operato tale inserimento in assenza del diniego al rimborso Iva e, quindi, senza una valida giustificazione. Tuttavia, incontestata la circostanza che il rimborso non è stato riconosciuto, non si evince da alcun elemento documentale che la società abbia utilizzato in compensazione il detto credito, laddove dalla dichiarazione dei redditi operata nel 2009 (con riferimento all’anno precedente) si desume unicamente che il credito era astrattamente detraibile. Sarebbe, invece, stato preciso onere dell’amministrazione finanziaria dimostrare e, ancor prima, dedurre che, essendosi ad esempio quella annualità conclusa a debito, il credito riportato in dichiarazione fosse stato utilizzato in compensazione. Anche a voler accedere alla tesi dell’Ufficio, secondo cui non ricorrevano i presupposti che giustificassero il riporto a nuovo del credito, in assenza di un rimborso indebito o di una compensazione illegittima, non ricorrerebbe alcuna pretesa recuperabile. In quest’ottica, il motivo merita di essere accolto, al fine di consentire alla CTR di verificare se l’amministrazione finanziaria abbia fornito la prova dell’effettiva utilizzazione, ad opera della contribuente, del credito inserito nella dichiarazione dei redditi del 2009. 3.Alla stregua delle su esposte argomentazioni, la sentenza impugnata, in accoglimento del secondo motivo di ricorso , va cassata, con rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCalabria. P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d