CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 47431/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 agosto 1962; avverso la ordinanza n. SIGE 956/2020 del Tribunale di Catania del 4 maggio 2021; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Decidendo in funzione di giudice della esecuzione penale, il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, ha rigettato, con ordinanza del 4 maggio 2021, la istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la revoca dell'ordine di demolizione emesso nei suoi confronti con la sentenza adottata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Gip del Tribunale di Catania in data 19 marzo 2012 e con la quale gli era stata applicata la pena concordata in relazione ad una violazione della normativa penale in materia edilizia ed urbanistica. Avverso la predetta ordinanza ha interposto ricorso per cassazione il Consoli, lamentando, in prima battuta, la incompetenza funzionale del Tribunale, Sezione dibattimentale, essendo, invece, competente il Gip di tale Tribunale, avendo questo organo emesso la sentenza della cui esecuzione si tratta; in via subordinata il ricorrente ha eccepito il difetto di contraddittorio, non essendo stato evocato nel giudizio in questione anche il comproprietario dell'immobile abusivo della cui demolizione si tratta; con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato il vizio di motivazione della ordinanza impugnata, non avendo il giudicante dato adeguato risalto al motivo di ricorso dal Consoli presentato di fronte al giudice della esecuzione ed avente ad oggetto il rischio di instabilità che la demolizione dell'edificio abusivo potrebbe ingenerare a carico degli altri manufatti ad esso vicini. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è risultato infondato e, pertanto, lo stesso deve essere rigettato. In ordine al primo motivo di impugnazione, avente ad oggetto il mancato accoglimento della eccezione dedotta dal ricorrente di fronte al Tribunale e riguardante la pretesa incompetenza funzionale dei giudici incardinati tabellarmente nelle Sezioni del Tribunale abitualmente adibite alla celebrazione dei processi penali dibattimentali ad operare quale giudice della esecuzione delle sentenze emesse dal Giudice delle indagini preliminare, rileva la Corte che, come già in passato ebbe a segnalare quanto ad una del tutto analoga vicenda, il motivo di impugnazione è infondato. Come, infatti, in quella occasione la Corte ebbe a motivatamente decidere, la competenza a conoscere dell'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali penali spetta al Tribunale che li ha emessi nella sua unitaria complessità e non necessariamente al giudice persona fisica che abbia reso la decisione o ai giudici facenti parte della Sezione che abbia emesso la pronunzia in fase di cognizione (Corte di cassazione, Sezione III penale, 7 novembre 2018, n. 50146). Né varrebbe segnalare, come elemento atto a sostenere la ipotesi della sussistenza di competenze esclusive ed autonome del Gip in materia esecutiva tali da giustificare la eccezione di incompetenza funzionale ora in questione a suo tempo introdotta e disattesa dal Tribunale, il fatto che la Corte abbia, in altra occasione, dichiarato ammissibile un conflitto di competenza fra giudice del dibattimento e Gip; in tale occasione, infatti, la Corte si era trovata a dover dirimere un contrasto negativo di competenza che era insorto in quanto era necessario stabilire, dovendosi dare esecuzione a diverse sentenze emesse in tempi diversi da giudici distinti, chi fra costoro fosse competente per gli incombenti connessi a tale compito (cfr. Corte di cassazione, Sezione I penale, 8 novembre 2018, n. 50893). Nel caso che ora interessa non solo non è insorto alcun contrasto fra diversi organi giudiziari in ordine alla competenza a provvedere, ma, principalmente, non ci si trova di fronte alla necessità di valutare chi sia competente fra i diversi organi giudiziari che hanno emesso sentenze distinte da porre in esecuzione ma vi è una unica sentenza emessa dal Tribunale di Catania. Debbono, pertanto, ribadirsi, le argomentazioni, di contenuto per lo più ordinamentale, peraltro avallate nella sostanza dalla preesistente giurisprudenza di questa stessa Corte di legittimità, in base alle quali la competenza in materia esecutiva, attribuita dall'art. 665, comma 1, cod. proc. pen. al giudice che ha deliberato il provvedimento della cui esecuzione si tratta, deve intendersi assegnata all'organo giudiziario, ove si tratti di sentenza di primo grado, denominato Tribunale ordinario e non specificamente alla sua ripartizione interna, quale è, laddove istituita, la Sezione Gip/Gup, che ha materialmente trattato la questione in sede di cognizione e che non è ammissibile in sede impugnatoria la questione con la quale si contesti la assegnazione della fase esecutiva del provvedimento giurisdizionale all'una ovvero all'atra Sezione in cui è suddiviso l'organo giurisdizionale che ha adottato il provvedimento da mettere in esecuzione (cfr.: Corte di cassazione, Sezione III penale, 7 novembre 2018, 50146, e le altre conformi decisioni ivi richiamate). Con riferimento al secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si è doluto, lamentando la violazione di legge, singolarmente indicata nell'art. 934 cod. civ., disposizione che come è noto detta la disciplina fondamentale del 3 oLl modo di acquisto a titolo originario della proprietà definito accessione, del fatto che nel giudizio svoltosi di fronte al Tribunale di Catania in funzione di giudice della esecuzione non sia stato evocato anche il fratello dell'istante, il quale, in quanto comproprietario del terreno sul quale sono stati eseguiti i manufatti abusivi, ne è divenuto, per effetto appunto della accessione, a sua volta comproprietario, rileva il Collegio che la questione è priva di pregio. Invero - a prescindere dalla indicazione della disposizione che sarebbe stata violata dal giudice della esecuzione, disposizione non certo da individuarsi nell'art. 934 cod. civ. avente carattere sostanziale di cui il Tribunale di Catania mai ha fatto applicazione non essendo evidentemente in discussione la titolarità o meno da parte di terzi, in ragione della loro posizione dominicale riguardante l'area di sedime ove esse insistono, delle opere abusivamente edificate dall'attuale ricorrente ed in relazione alle quali lo stesso è stato sottoposto a processo penale definito con sentenza di condanna a suo carico - si rileva che, diversamente da quanto parrebbe opinare l'attuale ricorrente, il processo penale non conosce, neppure nella sua fase esecutiva, istituti processuali ragguagliabili al litisconsorzio necessario, proprio del procedimento civiliein relazione alquali, secondo la formula stabilita dall'art. 102, comma primo cod. proc. civ., in determinati casi "la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti", tanto che, laddove siffatta integrità dei contraddittorio non sia originaria, questa viene disposta dal giudice istruttore, da eseguirsi entro un termine, perentorio, a cura delle parti, con la precisazione che la inutile scadenza del termine sopraindicato determina, ai sensi del successivo art. 307, comma terzo, cod. proc. civ., la estinzione del giudizio. E' ben vero che in almeno un'occasione questa Corte ha ritenuto di dover affermare che, nel procedimento avente ad oggetto la confisca di un bene, per "interessato" al quale deve essere notificato l'avviso della udienza in cui verrà trattata la questione riguardante una tale previsione si deve intendere non solamente chi ha presentato la istanza, ma anche chi, sulla base degli atti del procedimento ed al momento della decisione, risulti essere formalmente il titolare del bene, pur se si tratti di soggetto diverso da chi ha presentato la richiesta alla quale è seguìta l'ordinanza decisoria (Corte di cassazione, Sezione III penale, 24 aprile 2019, n. 17543), ma, va detto, tale decisione deve essere correttamente intesa, non nel senso di introdurre nel giudizio penale un istituto ad esso estraneo quale è, appunto, il litisconsorzio necessario, ma nel senso di imporre la previsione, laddove la confisca non sia stata pronunziata in esito a giudizio di cognizione, della notificazione ai soggetti che - essendo stata la confisca non disposta in sede di cognizione - verrebbero direttamente incisi dal L: provvedimento ove quella fosse disposta solo in sede esecutiva e senza che costoro siano stati messi in condizione di partecipare a tale fase del giudizio. Come si vede trattasi di fattispecie del tutto diversa rispetto alla presente in cui, invece, l'ordine di demolizione dei manufatti abusivi - che costituiscono, si ricordi, il corpo del reato e la cui permanenza in essere comporta l'aggravamento della lesione al bene interesse tutelato dalla norma precettiva e che costituisce l'evento dell'illecito realizzato - è stato correttamente e tempestivamente impartito con la sentenza di merito emessa a carico del prevenuto e nei cui confronti, pertanto, esso deve essere eseguito, ove da lui non direttamente ottemperato, in quanto contenuto nella sentenza con la quale è stata pronunziata la sua condanna. Fermo restando che è facoltà del terzo - ove sostenga di essere portatore di una legittima posizione soggettiva, autonoma rispetto alle condotte criminose poste in essere (e, giova segnalare, questa non pare essere la posizione del titolare pro quota del fondo accedente che voglia giovarsi di un'acquisizione accessoria frutto di reato) - quella di sollevare incidente avverso l'eventuale provvedimento di esecuzione di sentenza resa inter alios che, a suo avviso, si ponga - sia per fatti originari che per eventi sopravvenuti al giudicato che siano incompatibili con la piena attuazione di quanto contenuto nella sentenza da eseguire - come ingiustamente pregiudizievole della sua predetta posizione soggettiva, va ribadita la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, in tema di incidente di esecuzione concernente l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, il responsabile dell'abuso, destinatario del provvedimento, non è portatore di un interesse, giuridicamente protetto, a dedurre la nullità del procedimento derivante dalla mancata notificazione dello stesso al proprietario del bene, non determinando tale omissione alcuna limitazione al suo diritto di interloquire nel procedimento di esecuzione per far valere le eccezioni difensive alla propria posizione (Corte di cassazione, Sezione III penale, 5 marzo 2020, n. 8998; idem Sezione III penale, 11 dicembre 2009, n. 47381), né potendosi comunque ritenere il destinatario del provvedimento legittimato a fare valere eccezioni alla esecuzione del giudicato di spettanza del terzo, ove questi non le abbia autonomamente dedotte. Riguardo all'ultimo motivo di ricorso, con il quale è lamentata violazione di legge per non essere stata considerata la materiale ineseguibilità dell'ordine di demolizione senza che la sua realizzazione non comporti rischi per la incolumità pubblica e per la conservazione di altri immobili latistanti, si rileva che il motivo di impugnazione, nei termini in cui è stato formulato, appare generico se non perplesso; non è dato, infatti, comprendere se con esso il ricorrente abbia inteso censurare la motivazione della ordinanza impugnata nella parte in cui è in essa ribadito il principio che l'impossibilità tecnica di procedere agevolmente alla demolizione del manufatto abusivo non è fattore che possa comportare la sospensione o la revoca dell'ordine laddove siffatta difficoltà sia imputabile al fatto stesso di essere stata eseguita abusivamente l'opera da demolire (in tal senso si vada, per tutte: Corte di cassazione, Sezione III penale, 26 febbraio 2021, n. 7789), nel qual caso il tenore della ordinanza impugnata, riproducendo un consolidato insegnamento di questa Corte, sarebbe indubbiamente immune dai vizi denunziati, ovvero se con la censura ora in esame si è inteso denunziare il fatto - privo tuttavia di supporto probatorio e comunque irrilevante in questa sede di legittimità atteso che lo stesso, semmai, dovrebbe essere dedotto dal Comune di Belpasso, interessato alla procedura amministrativa di rimessione in pristino dello stato dei luoghi - che la demolizione dell'immobile abusivo contrasterebbe con rilevanti interessi ambientali ed urbanistici dei quali il Comune stesso sarebbe portatore. La scarsa chiarezza e genericità sul punto della doglianza - che se, infine, avesse ad oggetto semplicemente la complessità della realizzazione di taluni aspetti tecnici della demolizione dovrebbe essere portata prioritariamente all'esame degli organi istituzionalmente preposti alla concreta esecuzione del giudicato penale, evidenziandosi di fronte ad essi, con specificità, le problematiche tecniche di volta in volta manifestatesi, e, solo in caso di infruttuosa interlocuzione con essi, potrebbe essere sottoposta allo scrutinio dell'organo giurisdizionale competente per il controllo della fase esecutiva del giudicato - determina la sua inammissibilità nella presente sede di legittimità. Il ricorso presentato dal Consoli deve, in definitiva, alla luce della infondatezza degli altri motivi esaminati, essere rigettato ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen