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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2023

Cassazione n. 13355/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: - il Tribunale di Sorveglianza di Firenze accoglieva parzialmente il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza in materia di liberazione anticipata, rigettandolo per tre semestri; - ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione al rigetto del reclamo con riferimento al terzo semestre oggetto di valutazione.

Considerato che il ricorso è inammissibile: - in effetti, il Tribunale di Sorveglianza ha valutato le informazioni rese dal Comandante del Reparto che non presentano affatto i detenuti albanesi come meri aggrediti, ma pronti ad attrezzarsi per un regolamento di conti con gli avversari, predisponendo armi improprie ricavate dal danneggiamento dei tavoli in dotazione e colpendo i magrebini con le armi così ricavate; sul contenuto di tale relazione, il ricorrente sollecita una valutazione di merito che non spetta a questa Corte di legittimità.

Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 9 febbraio 2023 I Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: - il Tribunale di Sorveglianza di Firenze accoglieva parzialmente il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza in materia di liberazione anticipata, rigettandolo per tre semestri; - ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione al rigetto del reclamo con riferimento al terzo semestre oggetto di valutazione. Considerato che il ricorso è inammissibile: - in effetti, il Tribunale di Sorveglianza ha valutato le informazioni rese dal Comandante del Reparto che non presentano affatto i detenuti albanesi come meri aggrediti, ma pronti ad attrezzarsi per un regolamento di conti con gli avversari, predisponendo armi improprie ricavate dal danneggiamento dei tavoli in dotazione e colpendo i magrebini con le armi così ricavate; sul contenuto di tale relazione, il ricorrente sollecita una valutazione di merito che non spetta a questa Corte di legittimità. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 febbraio 2023 I Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13355/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris