CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13966/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso n. 4902-2015, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in Roma, V.le Mazzini n. 6, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] de Riso, è rappresentato e difeso– Controricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA].- Intimati [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via G. da Palestrina n. 19, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] – Controricorrente [OSCURATO:PERSONA] –Operazioni soggettivamente inesistenti RGN 4902/2015 Consigliere rel. Federici [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. – [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 3433/24/2014della Commissione tributaria regionale della Lombardia,depositata il 26.06.2014; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza cameraledel 24novembre 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che L’Agenzia delle entrate notificò a lla [OSCURATO:SOCIETA]. gli avvisi d’accertamento, relativi agli anni d’imposta dal 2003 al 2005, con cui, contestando l’emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti, determinò la maggiore Iva e Irap dovuta dalla società. Relativamente all’anno 2006 l’Ufficio rideterminò il reddito della società, ritenendo non giustificato lo scostamento tra quanto dichiarato dalla contribuente e quanto risultante dallo studio di settore applicato. Per gli anni 2005 e 2006 furono inoltre notificati ai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] gli avvisi d’accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria recuperò a tassazione il maggior reddito accertato in capo alla società e imputato per trasparenza ai soci. Agli avvisi d’accertamento seguì la notifica delle cartelle di pagamento. Gli atti furono impugnati dalla società e dai soci. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Milano, previa riunione dei ricorsi, con sentenza n. 20/25/2013 ne accolse le ragioni, annullando tutti gli atti. L’appello, proposto dall’Agenzia dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia,fu respinto con sentenza n. 3433/24/2014, ora al vaglio della Corte. Il giudice d’appello ha confermato le statuizioni della commissione provinciale,rilevando che l’impugnazione mancava della contestazione della sentenza di primo grado, con la quale correttamente era stata rilevata l’invalidità degli accertamenti nei confronti dei soci in conseguenza dell’annullamento degli atti prodromici, notificati alla società. Ha inoltre dichiarato che mancava la prova della fittizietà delle operazioni contestate come inesistenti e comunque erroneamente l’ufficio aveva ritenuto che gravasse sui contribuenti l’onere di dimostrare l’esistenza delle operazioni. Ha dichiarato infine che «la decisione di respingere l’appello per RGN 4902/2015 Consigliere rel. Federici inammissibilità, in assenza di specifico motivo di impugnazione alla sentenza della CTP, assorbe gli altri motivi di contestazione». L’Agenzia delle entrate ha censurato la sentenza, della quale ha chiesto la cassazione, affidandosi a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La società, che come di seguito chiarito è stata cancellata dal registro delle imprese, e il [OSCURATO:PERSONA], di cui pure nel controricorso del [OSCURATO:PERSONA] se ne dichiara ildecesso, sono rimasti intimati. Si è costituita la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con controricorso, restando intimata [OSCURATO:PERSONA]. Nell’adunanza camerale del 24 novembre 2022 la causa è stata discussa e decisa.La Procura generale ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso. la difesa del [OSCURATO:PERSONA] a depositato memoria difensiva. Considerato che È necessario rinviare la causa a nuovo ruolo, ritenendo utile acquisire il fascicolo d’ufficio di secondo grado, per verificare se il procuratore del [OSCURATO:PERSONA] ebbe a formalizzare la dichiarazione di decesso del proprio cliente. P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria per la comunicazione della suestesa ordinanza interlocutoria alla