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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 2021

Cassazione n. 46525/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del GIP di Marsala che lo aveva condannato, alla pena di anni uno di reclusione, in relazione ai reati di cui all'art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, quale legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA], occultato la documentazione contabile della società al fine di non consentire la ricostruzione dei redditi e il volume degli affari, accertato 11/03/2016.

2. Deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale e di diniego di riconoscimento delle attenuanti generiche.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3. Il ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello con riguardo all'affermazione della responsabilità, senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Deve osservarsi, infatti, che le censure proposte in punto affermazione della responsabilità dell'imputato, amministratore di diritto della società, sono state da quei giudici disattese con motivazione che non presta il fianco a rilievi di illogicità, contraddittorietà, laddove costoro, richiamandosi alla ricostruzione fattuale delineata nella sentenza hanno dato atto che, a seguito della verifica fiscale, l'imputato non aveva ottemperato alla richiesta di esibizione della documentazione contabile degli anni 2012-2014, a nulla rilevando che í verificatori fossero già in possesso di parte della documentazione contabile in quanto con l'occultamento aveva proprio avuto la finalità di non fare emergere ulteriori anomalia di possibile rilevanza penale e fiscale, condotta che integra il fine di evasione in un contesto nel quale, si ribadisce, ai fini della configurabilità del reato de quo, non è necessario che si verifichi in concreto una impossibilità assoluta di ricostruire il volume d'affari o dei redditi, essendo sufficiente anche una impossibilità relativa che sussiste anche se a tale ricostruzione si possa pervenire aliunde (Sez. n. 3, n. 36624 del 18/07/2012, PM in proc.

Pratesi, Rv. 253365; Sez. n. 3, n. 39711 del 04/06/2009, Acerbis, Rv. 244619).

Motivazione che non presta il fianco a rilievi di illogicità.

Quanto al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la sentenza impugnata ha evidenziato la ricorrenza in capo all'imputato di precedenti penali, elemento negativo che ha ritenuto prevalente rispetto al pagamento del debito tributario.

In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, essendo sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01).

5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 novembre 2021 Il consiglijepnsore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del GIP di Marsala che lo aveva condannato, alla pena di anni uno di reclusione, in relazione ai reati di cui all'art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, quale legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA], occultato la documentazione contabile della società al fine di non consentire la ricostruzione dei redditi e il volume degli affari, accertato 11/03/2016. 2. Deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale e di diniego di riconoscimento delle attenuanti generiche. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3. Il ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello con riguardo all'affermazione della responsabilità, senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Deve osservarsi, infatti, che le censure proposte in punto affermazione della responsabilità dell'imputato, amministratore di diritto della società, sono state da quei giudici disattese con motivazione che non presta il fianco a rilievi di illogicità, contraddittorietà, laddove costoro, richiamandosi alla ricostruzione fattuale delineata nella sentenza hanno dato atto che, a seguito della verifica fiscale, l'imputato non aveva ottemperato alla richiesta di esibizione della documentazione contabile degli anni 2012-2014, a nulla rilevando che í verificatori fossero già in possesso di parte della documentazione contabile in quanto con l'occultamento aveva proprio avuto la finalità di non fare emergere ulteriori anomalia di possibile rilevanza penale e fiscale, condotta che integra il fine di evasione in un contesto nel quale, si ribadisce, ai fini della configurabilità del reato de quo, non è necessario che si verifichi in concreto una impossibilità assoluta di ricostruire il volume d'affari o dei redditi, essendo sufficiente anche una impossibilità relativa che sussiste anche se a tale ricostruzione si possa pervenire aliunde (Sez. n. 3, n. 36624 del 18/07/2012, PM in proc. Pratesi, Rv. 253365; Sez. n. 3, n. 39711 del 04/06/2009, Acerbis, Rv. 244619). Motivazione che non presta il fianco a rilievi di illogicità. Quanto al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la sentenza impugnata ha evidenziato la ricorrenza in capo all'imputato di precedenti penali, elemento negativo che ha ritenuto prevalente rispetto al pagamento del debito tributario. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, essendo sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01). 5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 novembre 2021 Il consiglijepnsore [OSCURATO:PERSONA]
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