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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44288/2022

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visti i ricorsi proposti, tramite distinti atti di impugnazione e diversi difensori, rispettivamente, da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] congiuntamente a [OSCURATO:PERSONA].

2. Considerato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], composto da un unico motivo - afferente alla responsabilità del ricorrente quale concorrente nel reato di sequestro di persona e lesioni ai danni della vittima, ritenuta l'artefice di alcuni furti di motori di barche di pescatori e, per questo, affrontata da un gruppo di loro che tentavano di farsi ragione da sé - è inammissibile, poiché reiterativo delle ragioni già formulate con l'appello, manifestamente infondato e strutturato in fatto, declinato secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità.

Come noto, sono precluse al giudice dì legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottatì dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez.

U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).

Non si ravvisa alcuna aporia o manifesta illogicità della sentenza del giudice di secondo grado, in punto di affermazione della responsabilità, basata sulle ragioni del primo giudice, con le quali si salda in una doppia pronuncia conforme, e sulla chiara ricostruzione probatoria, che ha messo in evidenza l'arresto in flagranza di tutti i complici, trovati dalla polizia giudiziaria sotto casa della vittima, che, riuscita a rifugiarsi in casa sua, dopo essere stato prelevato con la forza e costretto a salire nell'auto degli imputati, aveva chiamato soccorso.

Anche la questione riferita alla configurabilità del delitto di sequestro di persona si muove non secondo direttrici di censura in diritto, bensì chiede al Collegio di rivalutare la componente fattuale della vicenda, ricostruita dai giudici di merito, quanto al tempo di privazione della libertà personale, che - peraltro - appare congruo e corrispondente agli orientamenti di legittimità in tema di sussistenza del reato previsto dall'art. 605 cod. pen., che richiedono solo la verifica di un "tempo apprezzabile" (cfr. Sez. 3, n. 15443 del 26/11/2014, dep. 2015, M., Rv. 263340), ragionevolmente motivato nel caso di specie.

3. Considerato, altresì, che anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è costituito da un unico motivo inammissibile, attinente all'insussistenza della prova dei reati commessi nei confronti dei ricorrenti e costruito secondo ragioni del tutto generiche, oltre che in fatto.4.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visti i ricorsi proposti, tramite distinti atti di impugnazione e diversi difensori, rispettivamente, da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] congiuntamente a [OSCURATO:PERSONA]. 2. Considerato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], composto da un unico motivo - afferente alla responsabilità del ricorrente quale concorrente nel reato di sequestro di persona e lesioni ai danni della vittima, ritenuta l'artefice di alcuni furti di motori di barche di pescatori e, per questo, affrontata da un gruppo di loro che tentavano di farsi ragione da sé - è inammissibile, poiché reiterativo delle ragioni già formulate con l'appello, manifestamente infondato e strutturato in fatto, declinato secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità. Come noto, sono precluse al giudice dì legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottatì dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Non si ravvisa alcuna aporia o manifesta illogicità della sentenza del giudice di secondo grado, in punto di affermazione della responsabilità, basata sulle ragioni del primo giudice, con le quali si salda in una doppia pronuncia conforme, e sulla chiara ricostruzione probatoria, che ha messo in evidenza l'arresto in flagranza di tutti i complici, trovati dalla polizia giudiziaria sotto casa della vittima, che, riuscita a rifugiarsi in casa sua, dopo essere stato prelevato con la forza e costretto a salire nell'auto degli imputati, aveva chiamato soccorso. Anche la questione riferita alla configurabilità del delitto di sequestro di persona si muove non secondo direttrici di censura in diritto, bensì chiede al Collegio di rivalutare la componente fattuale della vicenda, ricostruita dai giudici di merito, quanto al tempo di privazione della libertà personale, che - peraltro - appare congruo e corrispondente agli orientamenti di legittimità in tema di sussistenza del reato previsto dall'art. 605 cod. pen., che richiedono solo la verifica di un "tempo apprezzabile" (cfr. Sez. 3, n. 15443 del 26/11/2014, dep. 2015, M., Rv. 263340), ragionevolmente motivato nel caso di specie. 3. Considerato, altresì, che anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è costituito da un unico motivo inammissibile, attinente all'insussistenza della prova dei reati commessi nei confronti dei ricorrenti e costruito secondo ragioni del tutto generiche, oltre che in fatto.4. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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