CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 1977
Cassazione n. 47289/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/11/1977 avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art.116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 22 luglio 2019. Con unico motivo di ricorso, l'imputato deduce vizi di motivazione per avere la Corte territoriale riportato il contenuto di interi periodi della sentenza di primo grado senza chiarire le ragioni della mancata concessione delle attenuanti generiche e della conferma del trattamento sanzionatorio nei termini indicati dal giudice di primo grado. Ritenuto che il motivo dì ricorso sia inammissibile perché aspecìfico. Rilevato che il ricorrente omette di confrontarsi con la motivazione offerta dalla Corte territoriale (pagina 3 della sentenza impugnata) in merito al trattamento sanzìonatorìo, che è stato in concreto valutato congruo in ragione della gravità della condotta e dei precedenti penali (Sez.4, n.27959 del 1806/2013, Pasquali, Rv.258356; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197). Rilevato che una sentenza di appello non può essere censurata sol perché - come è avvenuto nel caso di specie - esamina i motivi di appello con criteri omogenei a quelli del primo giudice e opera frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza. In questi casi, infatti, poiché vi è concordanza tra i giudici del gravame e il giudice di primo grado nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo (cfr. tra le tante: Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegua la condanna al pagamento delle spese processuali e, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere altresì condannato al pagamento della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso I 7 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]