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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 09454/2026

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del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Toscanan.1486/2024 depositata il 12/12/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391cod. proc. civ.;Numero registro generale 13944/2025Numero sezionale 835/2026Numero di raccolta generale 9454/2026Data pubblicazione 14/04/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debitoCosì deciso in Roma, il 30/03/2026Il Consigliere delegato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Toscanan.1486/2024 depositata il 12/12/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391cod. proc. civ.;Numero registro generale 13944/2025Numero sezionale 835/2026Numero di raccolta generale 9454/2026Data pubblicazione 14/04/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debitoCosì deciso in Roma, il 30/03/2026Il Consigliere delegato
Sentenza Cassazione n. 09454/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris