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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2022

Cassazione n. 17973/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo, afferente al trattamento sanzionatorio, applicazione della recidiva, adeguatamente motivato, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità dalla sentenza impugnata.

La Corte di Appello (ed il giudice di primo grado) ha motivato sull'applicazione della recidiva rilevando la sussistenza di precedenti penali, rientrando con il reato in giudizio nel giro dello spaccio da strada.

Del resto, «In tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa. (In motivazione la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato)» (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018 - dep. 18/12/2018, PG C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27478201).

Il ricorso, sul punto, articolato in fatto, risulta estremamente generico, e si limita a reiterare le motivazioni dell'appello senza critiche specifiche, di legittimità, alla decisione impugnata.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo, afferente al trattamento sanzionatorio, applicazione della recidiva, adeguatamente motivato, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità dalla sentenza impugnata. La Corte di Appello (ed il giudice di primo grado) ha motivato sull'applicazione della recidiva rilevando la sussistenza di precedenti penali, rientrando con il reato in giudizio nel giro dello spaccio da strada. Del resto, «In tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa. (In motivazione la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato)» (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018 - dep. 18/12/2018, PG C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27478201). Il ricorso, sul punto, articolato in fatto, risulta estremamente generico, e si limita a reiterare le motivazioni dell'appello senza critiche specifiche, di legittimità, alla decisione impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17973/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris