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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2024

Cassazione n. 28901/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Campobasso ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Campobasso in ordine al reato di lesioni personali pluriaggravate di cui agli artt.582,583,585 cod. pen.

Ritenuto che l'unico motivo - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio - è generico nonché manifestamente infondato non confrontandosi con le indicazioni di questa Corte secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nonché con la sentenza impugnata che ha adeguatamente assolto l'onere argomentativo del giudice attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ( pag. 5 della sentenza impugnata: si è trattato di un fatto grave, tanto perché determinato da futili motivi quanto perché gli effetti lesivi sono stati pervicacemente voluti dall'imputato, il quale, peraltro, non ha mostrato alcun segnale di collaborazione o di resipiscenza).

Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 luglio 2024 Il con •Rliere es nsore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Campobasso ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Campobasso in ordine al reato di lesioni personali pluriaggravate di cui agli artt.582,583,585 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio - è generico nonché manifestamente infondato non confrontandosi con le indicazioni di questa Corte secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nonché con la sentenza impugnata che ha adeguatamente assolto l'onere argomentativo del giudice attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ( pag. 5 della sentenza impugnata: si è trattato di un fatto grave, tanto perché determinato da futili motivi quanto perché gli effetti lesivi sono stati pervicacemente voluti dall'imputato, il quale, peraltro, non ha mostrato alcun segnale di collaborazione o di resipiscenza). Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2024 Il con •Rliere es nsore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28901/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris