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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 24566/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Romania il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di L'Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di L'Aquila confermava la decisione del Tribunale di Pescara che, in data 21/4/2021, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di ricettazione di un telefono cellulare, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il vizio di motivazione con riguardo alla conferma del giudizio di responsabilità del prevenuto e l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

3. Il primo motivo è affetto da radicale genericità in quanto non chiarisce quali siano le deduzioni difensive che si assumono pretermesse dalla Corte di merito a seguito di valida ed efficace devoluzione.

I giudici territoriali hanno fornito risposta al gravame in punto di identificazione del ricorrente all'atto del controllo di P.g., richiamando sul punto le concludenti emergenze dell'esame dell'operante Tenaglia.3.1 Analogamente destituite di pregio risultano le censure in punto di trattamento sanzionatorio, avendo la sentenza impugnata ribadito il diniego delle attenuanti ex art. 62 bis cod.pen. richiamando in senso ostativo (pag. 3) la negativa personalità del ricorrente, gravato da plurimi precedenti penali e giudiziari, con giudizio insuscettibile di rivisitazione in questa sede.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Romania il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di L'Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di L'Aquila confermava la decisione del Tribunale di Pescara che, in data 21/4/2021, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di ricettazione di un telefono cellulare, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il vizio di motivazione con riguardo alla conferma del giudizio di responsabilità del prevenuto e l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 3. Il primo motivo è affetto da radicale genericità in quanto non chiarisce quali siano le deduzioni difensive che si assumono pretermesse dalla Corte di merito a seguito di valida ed efficace devoluzione. I giudici territoriali hanno fornito risposta al gravame in punto di identificazione del ricorrente all'atto del controllo di P.g., richiamando sul punto le concludenti emergenze dell'esame dell'operante Tenaglia.3.1 Analogamente destituite di pregio risultano le censure in punto di trattamento sanzionatorio, avendo la sentenza impugnata ribadito il diniego delle attenuanti ex art. 62 bis cod.pen. richiamando in senso ostativo (pag. 3) la negativa personalità del ricorrente, gravato da plurimi precedenti penali e giudiziari, con giudizio insuscettibile di rivisitazione in questa sede. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 24566/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris