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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10600/2022

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 27257-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & C.S.A.S., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ARGF,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - k 1C n [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE CIVILE - T [OSCURATO:PERSONA] dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Rel.

Consigliere - Ud. 09/02/2022 - CC Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G.N. 27257/2020 CL,a_L G [OSCURATO:PERSONA] Dott. - Consigliere - Rep. [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 27257-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] & C.S.A.S., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 688/9/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 21/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Campania - Salerno che ha confermato la pronuncia della C1P di Avellino, ove erano accolte le ragioni della parte contribuente in tema di IRAP; che le parti contribuenti sono rimaste intimate; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a tre motivi di doglianza; che con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 5 c.p.c., per omesso esame di fatto decisivo, tale essendo l'indicazione del nominativo del funzionario incaricato alla sottoscrizione dell'atto impositivo; che con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per motivazione apparente; che con il terzo motivo si profila censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., in tema di delega di firma o di funzioni; Che è segnalato un giudizio collegato (r.g. n. 3841/20), donde è opportuno il rinvio a nuovo ruolo per trattazione congiunta; PQM La Corte rinvia a nuovo ruolo per trattazione congiunta con il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 27257-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & C.S.A.S., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ARGF,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - k 1C n [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE CIVILE - T [OSCURATO:PERSONA] dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Rel. Consigliere - Ud. 09/02/2022 - CC Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G.N. 27257/2020 CL,a_L G [OSCURATO:PERSONA] Dott. - Consigliere - Rep. [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 27257-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] & C.S.A.S., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 688/9/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 21/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Campania - Salerno che ha confermato la pronuncia della C1P di Avellino, ove erano accolte le ragioni della parte contribuente in tema di IRAP; che le parti contribuenti sono rimaste intimate; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a tre motivi di doglianza; che con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 5 c.p.c., per omesso esame di fatto decisivo, tale essendo l'indicazione del nominativo del funzionario incaricato alla sottoscrizione dell'atto impositivo; che con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per motivazione apparente; che con il terzo motivo si profila censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., in tema di delega di firma o di funzioni; Che è segnalato un giudizio collegato (r.g. n. 3841/20), donde è opportuno il rinvio a nuovo ruolo per trattazione congiunta; PQM La Corte rinvia a nuovo ruolo per trattazione congiunta con il ricorso
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