CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37474/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 24 febbraio 2021 la Corte d'appello cli Brescia: a) ha confermato la decisione di primo grado, quanto all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]. dal 17 novembre 2008 alla data della dichiarazione di fallimento (29 gennaio 2016), in relazione ai reati: al) di bancarotta semplice fallimentare, per avere aggravato il dissesto della società, in quanto, nonostante il capitale sociale risultasse essere stato completamente eroso a seguito di una perdita di 166.645,00 euro realizzata nel 2010, non aveva provveduto al suo ripianamento né alla riduzione del capitale sociale né alla trasformazione della società né alla richiesta di fallimento (capo a); a2) di cagionamento del dissesto con operazioni dolose consistite nel sistematico, omesso versamento, sin dal 2009, delle imposte e dei contributi INPS, per un ammontare complessivo, risultante dall'insinuazione nel passivo, di 384.760,00 euro (capo b); a3) di bancarotta preferenziale, in relazione al pagamento in favore di un creditore eseguito attraverso la cessione di un credito (capo c) ; b) in riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la durata delle pene accessorie fallimentari. 2. Nell'interesse dell'Aragni è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo b), sottolineando: a) che la Corte territoriale aveva omesso di affrontare la questione del nesso eziologico tra le condotte antigiuridiche e il dissesto che avrebbe poi condotto al fallimento; b) che neppure era stata affrontata la questione della sorte del denaro risparmiato con le omissioni contestate; c) che nessun rilievo assumeva la considerazione del Tribunale, quanto al fatto che il fallimento della società fosse stato chiesto da un dipendente al quale non era stato corrisposto il trattamento di fine rapporto. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali, per non avere la Corte d'appello affrontato le questioni devolute con l'atto di impugnazione, quanto alla sussistenza di un depauperamento sociale, quanto al nesso eziologico tra il mancato versamento dei contributi e il dissesto e quanto alla stessa esigibilità della condotta doverosa, alla luce della concreta situazione patrimoniale della fallita. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con I. 18 dicembre 2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.Considerato in diritto 1. Va premesso che il ricorso investe solo l'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo b), alla luce del tenore delle censure formulate. Ciò posto, i due motivi, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili per assenza di specificità e manifesta infondatezza. Sotto il primo profilo le doglianze, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 3959,3, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Diversamente da quanto ritenuto nel ricorso, infatti, la Corte d'appello, nel ritenere sussistente la responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 223, secondo comma, n. 2, I. fall., si è mossa all'interno della cornice interpretativa tracciata dalla giurisprudenza di questa Corte. Si è infatti condivisibilmente ritenuto anche di recente che le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, I. fall. possono consistere anche in condotte omissive, ovvero nella sistematica elusione dei doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo, quando questa comporti il fallimento della società e un depauperamento del patrimonio non giustificato dall'interesse per l'impresa (Sez. 5, n. 43562 del 11/06/2019, Rv. 277125 - 01). Approfondendo il tema del depauperamento, sul quale insiste il ricorso - unitamente al profilo della esigibilità della condotta doverosa e del nesso eziologico col dissesto - la giurisprudenza di questa Corte ha precisato (v., di recente, Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina, Rv. 265510 - 0) che le "operazioni dolose" rilevanti ai fini dell'integrazione della fattspecie in esame possono anche non determinare un'immediata diminuzione dell'attivo: in una fattispecie in cui questa Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata che aveva qualificato come operazione dolosa a norma dell'art. 223, secondo comma, n. 2 I. fall., il mancato versamento dei contributi previdenziali con carattere di sistematicità, si è affermato che le operazioni dolose di cui alla norma in esame possono consistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria dell'impresa e, quindi, anche in una condotta omissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa (Sez. 5, n. 12426 del 29/11/2013 - dep. 2014, Beretta e altri, Rv. 259997); sempre con riguardo, ad un'ipotesi di sistematico inadempimento delle obbligazioni contributive, che, aumentando ingiustificatamente l'esposizione nei confronti degli enti previdenziali, rendeva prevedibile il conseguente dissesto della società, la giurisprudenza di legittimità ha rimarcato come non escluda la configurabilità della fattispecie incriminatrice in esame l'"autofinanziamento" operato attraverso il mancato pagamento delle contribuzioni, posto che tale espressione descrive gli effetti di breve periodo - e, in ultima analisi, la ragione pratica del comportamento -, senza per questo menomare il fondamento degli effetti di medio periodo, in ragione della crescita esponenziale del debito (Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Prandini e altri, Rv. 261684, in motivazione). Di conseguenza, fermo restando che «è sempre necessario, per l'integrazione della fattispecie e l'imputazione del reato, che dal comportamento abusivo, infedele o illegittimo del titolare del potere sociale, si provi esser derivato un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa, da porre in relazione causale col fallimento», «anche il protratto omesso versamento di cifre rilevanti agli enti previdenziali e agli altri enti preposti, da parte dell'amministratore, costituisce comportamento rilevante come scelta imprenditoriale dolosa, capace di determinare uno stato di gravissima e irrevocabile esposizione debitoria della società», tale da comportare il fallimento della società (Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014 - dep. 07/07/2014, Belleri, Rv. 260492, in motivazione). Ora, in tale contesto, la Corte territoriale ha osservato che il mancato pagamento dei contributi previdenziali risaliva al 2008 e aveva comportato, unitamente al mancato pagamento di altre obbligazioni pubbliche, un'esposizione debitoria - quale risultante dall'ammissione al passivo - per euro 384.760,00. In difetto di alcuna specifica indicazione di segno contrario, la crescita esponenziale di tali debiti ha comportato, secondo quanto osservato dal giudice di primo grado - la cui motivazione è stata integralmente richiamata dalla sentenza impugnata - l'incapacità della società di adempiere le proprie obbligazioni, in tal modo determinando le condizioni per il fallimento. Peraltro, il ricorrente - che pure pare dolersi della mancata valutazione delle modalità di impiego delle somme risparmiate - non fornisce alcuna indicazione, sul piano delle mere allegazioni, idonea a rivelare una razionalità dell'agire imprenditoriale.Al riguardo, si deve rilevare che, come anche di recente ribadito da Sez. 7, n. 27262 del 17/05/2022, [OSCURATO:PERSONA], nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. "vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (cfr., Sez. 2, n. 6734 del 30/01./2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278373 - 01; Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Weng ed altro, Rv. 255916 - 01; Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, PG e PC in proc. Baroni, Rv. 259245 - 01; Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 261557 - 01; Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018, Fiumefreddo, Rv. 275284 - 01). Ciò posto, il tema della esigibilità della condotta doverosa è stato affrontato dalla Corte d'appello, dal momento che il richiamo alla motivazione della sentenza di primo grado implica anche un rinvio al passaggio nel quale si sottolinea come l'entità del fondo cassa consentisse l'adempimento dei debiti. Siffatta considerazione è rimasta priva di specifica critica nel ricorso per cassazione. 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,30. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagame