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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021

Cassazione n. 44436/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4/r [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 4877/2020 la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna, inflitta dal Gip del Tribunale di Palermo a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73 comma 5, d.P.R. 309/90.

Nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione di legge e vizio di motivazione circa la sussistenza del reato, sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio.

Il primo motivo di ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

In particolare, la Corte ha congruamente evidenziato gli elementi di fatto da cui dedurre la destinazione allo spaccio, tenuto conto del quantitativo e delle ulteriori considerazioni sull'assenza di redditi compatibili con l'acquisto di una provvista per uso personale.

Quanto alla determinazione della pena ed all'esclusione delle attenuanti generiche, la Corte ne ha fornito adeguata motivazione, stante l'assenza di significative allegazioni specifiche.

Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] iere estensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4/r [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 4877/2020 la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna, inflitta dal Gip del Tribunale di Palermo a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73 comma 5, d.P.R. 309/90. Nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione di legge e vizio di motivazione circa la sussistenza del reato, sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio. Il primo motivo di ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. In particolare, la Corte ha congruamente evidenziato gli elementi di fatto da cui dedurre la destinazione allo spaccio, tenuto conto del quantitativo e delle ulteriori considerazioni sull'assenza di redditi compatibili con l'acquisto di una provvista per uso personale. Quanto alla determinazione della pena ed all'esclusione delle attenuanti generiche, la Corte ne ha fornito adeguata motivazione, stante l'assenza di significative allegazioni specifiche. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] iere estensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]