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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26393/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 34179/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]s.p.a., rappresentata e difes a da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio in Venezia, via F.lli Rondina n. 6 , è elettivamente domiciliata, giusta procura speciale in calceal ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delVeneto n. 451/08/2019, depositata il 12.06.2019.

Udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], tenutasi secondo le modalità di cui all’art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020; Oggetto: Tributi–[OSCURATO:PERSONA] le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], con le quali è stato chiesto l’accoglimento del terzo e del quarto motivo di ricorso, con rigetto dei primi due motivi. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. presentava nel febbraio del 2016 due dichiarazioni doganali presso l’Ufficio della Dogana di Venezia per l’importazione di tubiacquistati dalla società indiana The KC export, dichiarati di origine India.

Dalla sentenza impugnata si evince che l’Ufficio doganale accertava che una delle fatture indicava come porto d’imbarco Shanghai e la dicitura PRC come origine della merce, in contraddizione con il certificato di origine che attestava quella indiana.

In seguito veniva accertato che l’intera fornitura era costituita da merci di origine cinese.

A quel punto la società importatrice , in considerazione del mancato rispetto delle condizioni del contratto stipulato con la fornitrice, presentava istanza per la rispedizione all’estero delle merci e il conseguente sgravio dei dazi all’importazione, chiedendo, in subordine, la rideterminazione del valore, in considerazione del valore più basso delle merci cinesi, rispetto a quelle di origine indiana.

Poiché era stato ipotizzato il reato di contrabbando, l’Ufficio provvedeva al sequestro della merce e all’inoltro della relativa denuncia.

L’Ufficio della Dogana di Veneziaemetteva in proposito i seguenti provvedimenti: - provvedimento n. prot. 8503/RU del 14.03.2016, con il quale veniva respint a l’istanza della società di rispedizione all’estero della merce oggetto delle dichiarazioni doganalidi importazione, in quanto il procedimento di sdoganamento era sospeso, essendoin corso un procedimento penale;- provvedimento n. prot. 8948/RU del 16.03.2 016, con il quale venivacomunicato che, a seguito del dissequestro della merce, disposto in sede giudiziaria,era possibile definire l’accertamento relativo alle dichiarazioni doganali di importazione, previo pagamento dei maggiori diritti accertati, veniva confermato il diniego all’istanza di autorizzazione alla rispedizione all’estero della merce, in quanto la stessa doveva essere prima definitivamente importata con il pagamento dei relativi diritti, e veniva rigettata l’istanza subordinata di ridetermin azione del valore; - provvedimento n. 9249/RU del 17.03.2016, con il quale venivano confermati i precedenti provvedimenti; - provvedimento n. 9930/RU del 23.03.2016, con il quale l’Ufficio , nonostante l’avvenuto pagamento da parte della [OSCURATO:SOCIETA] dei maggiori diritti accertati e della definitiva importazione della merce,ha ribadito che questa era nella piena disponibilità della società e che non necessitava di alcuna autorizzazione alla rispedizione all’estero. [OSCURATO:PERSONA] impugnava detti provvedimenti innanzi alla CTP di Venezia, chiedendone l’annullamento e il conseguente rimborso dei diritti doganali corrisposti.

La CTP Venezia rigettava il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. rilevando che l’obbligazione tributaria era sorta nel momento incui le merci erano arrivate in Dogana e la determinazione dei diritti era conseguente alla mancata corrispondenza tra la dichiarazione di importazione e l’accertamento effettuato dall’Ufficio, osservando, peraltro, che dopo lo sdoganamento la società importatrice non aveva rispedito la merce al venditore.

Con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR delVeneto accoglieva parzialmentel’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., ritenendo che i dazi antidumping dovessero essere calcolati sul valore effettivo della merce che, essendo di origine cinese, era inferiore a quella di origine indiana, rideterminando tale valore in via equitativa nella misura del 75% dell’importo fatturato.

La CTR ha osservato che: -poiché le merci entrano nella libera dispo nibilità dell’importatore dopo l’accertamento, la liquidazione e la riscossione dei diritti (art. 133 TULD), l’autorizzazione alla rispedizione puòessere concessa solo dopo la loro definitiva importazione(artt. 135 e 136 TULD) ; -anche secondo il Codice doganale comunitario (CDC) si ha diritto al rimborso dei diritti pagati all’importazione (art. 238) se al momento dell’accettazione della dichiarazione d’importazione in dogana (art. 67), le merci non risultano conformi alle clausole contrattuali.

In tal caso l’accertamento va fatto sulla base della documentazione presentata dall’importatore in sede di dichiarazione (che nella specie era quella indicata a p. 6, punto 7 dell’atto di appello); - la contribuente non aveva rilevato nulla al momento della dichiarazione in dogana e l’Ufficio aveva potuto effettuare i l controll o sulla documentazione presentata dall’importatore solo dopo l’accettazione della dichiarazione; -se non fosse stato effettuato il controllo, la merce sarebbe stata classificata di origine indiana; -l’Ufficio non aveva negato il diritto alla rispedizione, al rimborso o allo sgravio dei dazi, ma la rispedizione poteva essere effettuata solo dopo avere esaurito gli adempimenti relativi all’importazione.

Contro la suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA].,affidato a quattro motivi , illustrati con memoria .

L’ADMresisteva con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, la [OSCURATO:SOCIETA] deduce la nullità della sentenza per violazione de gli art t . 112 cod. proc. civ., 24 e 111 Cost., 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4cod. proc. civ., non essendosi la CTR pronunciata sulla do manda di restituzione dei diritti doganali, formulata dalla ricorrente con memoria de l 25.04.2019, in conseguenza dell’annullamento del Reg.

CE 926/2009 (che istituiva il dazio antidumping sulle importazioni di tubi di origine cinese) nei confronti della acciaieria [OSCURATO:PERSONA].Ltd., avvenuto a seguito della sentenza del Tribunale dell’UE del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nella causa T-528/09, confermata dalla Corte di giustizia dell’UE con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nelle cause riunite C-186/14P e C-193/14P, atteso che i tubi importati erano stati prodotti dalla predetta acciaieria, come si evinceva dal verbale di sequestro. 1.1La censura è fondata. 1.2 Premesso che la questione era stata prospettata dalla società importatrice nel corso del giudizio di appello, in quanto il Regolamento di esecuzione UE 2015/2272,con il quale era stata disposta la proroga delpredetto dazio antidumping, era stato abrogato solo nel 2019, la CTR non si è pronunciata sulla fondatezza della domanda di restituzione, sotto il profilo degli effetti dell’annullamento del Reg.

CE 926/2009. 1.3 Il giudice di rinvio dovrà, pertanto, esaminare la questione, alla luce delle pronunce del Tribunale UE e della Corte di giustizia, verificando altresì l’ effettiva riconducibilità della merce importata al produttore [OSCURATO:PERSONA].Ltd., sulla base degli elementi di fatto desumibili dagli atti di causa.

2. Con il secondo motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 135 e 138 del TULD, nonché dell’art. 238 del Regolamento CE 2913/1992 (CDC), vigente ratione temporis, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto legittimo il diniego opposto dalla dogana di Venezia all’istanza formulata dalla società ricorrente in data 16.02.2016, al fine di ottenere l’autorizzazione alla rispedizione all’estero delle merci e il conseguente sgravio dei diritti doganali, sul presupposto che l’istanzapotesse essere accolta solo a seguito della definitiva importazione della merce. 2.1 Il motivo è infondato. 2.2 L’art. 135 del TULD, che disciplina i casi in cui è ammessa la rispedizione all’estero delle merci, prevede che deve trattarsi di merci definitivamente importate.

Fra i casi in cui può essere chiesta l’autorizzazione alla rispedizione rientra anche quello in cui la merce o parte di essa è stata riconosciuta difettosa o comunque non conforme alle pattuizioni (art. 135, lett. a). 2.3 Se la domanda viene accolta, l’avvenuta rispedizione entro il termine previsto comporta lo sgravio dei diritti doganali liquidati all’atto dell’importazione ed il rimborso di quelli già pagati (art. 137, comma 2 del TULD). 2.4 Ne deriva che l’autorizzazione va concessa solo se sia l’importatore a dimostrare la difformità della merce ricevuta rispetto alle pattuizioni e non anche quando tale difformità emerge a seguito del controllo doganale. 2.5 L’assunto viene confermato dall’art. 238, comma 1, del Reg.

CEE n. 2913/1992 (CDC), ratione temporis applicabile, secondo il quale “Si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione quando venga accertato che l'importo contabilizzato di tali dazi riguarda merci vincolate al regime doganale considerato e rifiutate dall'importatore perchè, al momento di cui all'articolo 67, risultavano difettose o non conformi alle clausole del contratto in esecuzione del quale era stata effettuata l'importazione”.2.6 L’art. 67 del CDC prevede che: “Salvo disposizioni specifiche contrarie, la data da prendere in considerazione per l'applicazione di tutte le disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale le merci sono dichiarate è la data di accettazione della dichiarazione da parte dell'autorità doganale”. 2.7 Se il momento in cui viene accertato il difetto o la non conformità delle merci alle clausole del contratto, in esecuzione del quale era stata effettuata l'importazione, è quello dell’accettazione della dichiarazione da parte dell’Autorità doganale (e cioè il momento in cui sorge l’obbligazione doganale), significa che l’importatore ne era già a conoscenza prima della verifica eseguita dall’Ufficio doganale, posto che detta verifica viene eseguita dopo l’accettazione della dichiarazione doganale. 2.8 La rispedizione all'estero può essere richiesta dall'importatore anche prima della registrazione della dichiarazione di importazione definitiva, ai sensi dell’art. 138 del TULD, ma solo se egli “abbia già accertata l'esistenza o la sopravvenienza di una delle circostanze indicate nell'art. 135” ( fra cui, appunto, la non conformità alle pattuizioni). 2.9 Per registrazione si deve intendere quella prevista dall’art. 8 del d.lgs. n. 374 del 1990, che interviene subito dopo l’accettazione della dichiarazione doganale ( che conferisce al documento valore di bolletta doganale), mentre i risultati dei successivi controlli vanno annotati sulla bolletta doganale, rendendo definitivo l’accertamento.

Nella specie la non conformità riguardante l’origine della merce importata era emersa solo a seguito della visita fisica da parte del funzionario doganale e non sulla base della documentazione allegata dalla società importatrice alla dichiarazione doganale, sicchè non rientrava in alcuna delle disposizioni che permettono lo sgravio o il rimborso dei diritti doganali a seguito della rispedizione della merce all’estero, non avendo la società dimostrato di avere rilevato detta difformità prima dell’ispezione doganale.

3. Con il terzo motivo, denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 24 e 111 Cost., 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., avendo la CTR omesso di motivarela decisione con la quale aveva parzialmente acco lto la domanda subordinata di rideterminazione del valore imponibile delle merci, ma non anche quellaconnessa di applicazione dell’aliquota daziaria ridotta del 27,2%, prevista dal Reg.

CE 926/2009 all’epoca vigente nei confronti delle merci prodotte dall’acciaieria cinese [OSCURATO:PERSONA].Ltd.

4. Con il quartomotivo, lamenta la viola zione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, del Reg.

CE 826/2009, vigente ratione temporis, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3cod. proc. civ., per avere la CTR negato l’applicazione dell’aliquota daziaria ridotta del 27,2%, prevista all’epoca per le merci prodotte dall’acciaieria cinese [OSCURATO:PERSONA].Ltd. 4.1L’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame del terzo e del quarto motivo.

5. In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti il terzo e il quarto, rigettato il secondo,la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il terzo e il quarto, rigettato il second

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 34179/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]s.p.a., rappresentata e difes a da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio in Venezia, via F.lli Rondina n. 6 , è elettivamente domiciliata, giusta procura speciale in calceal ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delVeneto n. 451/08/2019, depositata il 12.06.2019. Udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], tenutasi secondo le modalità di cui all’art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020; Oggetto: Tributi–[OSCURATO:PERSONA] le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], con le quali è stato chiesto l’accoglimento del terzo e del quarto motivo di ricorso, con rigetto dei primi due motivi. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. presentava nel febbraio del 2016 due dichiarazioni doganali presso l’Ufficio della Dogana di Venezia per l’importazione di tubiacquistati dalla società indiana The KC export, dichiarati di origine India. Dalla sentenza impugnata si evince che l’Ufficio doganale accertava che una delle fatture indicava come porto d’imbarco Shanghai e la dicitura PRC come origine della merce, in contraddizione con il certificato di origine che attestava quella indiana. In seguito veniva accertato che l’intera fornitura era costituita da merci di origine cinese. A quel punto la società importatrice , in considerazione del mancato rispetto delle condizioni del contratto stipulato con la fornitrice, presentava istanza per la rispedizione all’estero delle merci e il conseguente sgravio dei dazi all’importazione, chiedendo, in subordine, la rideterminazione del valore, in considerazione del valore più basso delle merci cinesi, rispetto a quelle di origine indiana. Poiché era stato ipotizzato il reato di contrabbando, l’Ufficio provvedeva al sequestro della merce e all’inoltro della relativa denuncia. L’Ufficio della Dogana di Veneziaemetteva in proposito i seguenti provvedimenti: - provvedimento n. prot. 8503/RU del 14.03.2016, con il quale veniva respint a l’istanza della società di rispedizione all’estero della merce oggetto delle dichiarazioni doganalidi importazione, in quanto il procedimento di sdoganamento era sospeso, essendoin corso un procedimento penale;- provvedimento n. prot. 8948/RU del 16.03.2 016, con il quale venivacomunicato che, a seguito del dissequestro della merce, disposto in sede giudiziaria,era possibile definire l’accertamento relativo alle dichiarazioni doganali di importazione, previo pagamento dei maggiori diritti accertati, veniva confermato il diniego all’istanza di autorizzazione alla rispedizione all’estero della merce, in quanto la stessa doveva essere prima definitivamente importata con il pagamento dei relativi diritti, e veniva rigettata l’istanza subordinata di ridetermin azione del valore; - provvedimento n. 9249/RU del 17.03.2016, con il quale venivano confermati i precedenti provvedimenti; - provvedimento n. 9930/RU del 23.03.2016, con il quale l’Ufficio , nonostante l’avvenuto pagamento da parte della [OSCURATO:SOCIETA] dei maggiori diritti accertati e della definitiva importazione della merce,ha ribadito che questa era nella piena disponibilità della società e che non necessitava di alcuna autorizzazione alla rispedizione all’estero. [OSCURATO:PERSONA] impugnava detti provvedimenti innanzi alla CTP di Venezia, chiedendone l’annullamento e il conseguente rimborso dei diritti doganali corrisposti. La CTP Venezia rigettava il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. rilevando che l’obbligazione tributaria era sorta nel momento incui le merci erano arrivate in Dogana e la determinazione dei diritti era conseguente alla mancata corrispondenza tra la dichiarazione di importazione e l’accertamento effettuato dall’Ufficio, osservando, peraltro, che dopo lo sdoganamento la società importatrice non aveva rispedito la merce al venditore. Con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR delVeneto accoglieva parzialmentel’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., ritenendo che i dazi antidumping dovessero essere calcolati sul valore effettivo della merce che, essendo di origine cinese, era inferiore a quella di origine indiana, rideterminando tale valore in via equitativa nella misura del 75% dell’importo fatturato. La CTR ha osservato che: -poiché le merci entrano nella libera dispo nibilità dell’importatore dopo l’accertamento, la liquidazione e la riscossione dei diritti (art. 133 TULD), l’autorizzazione alla rispedizione puòessere concessa solo dopo la loro definitiva importazione(artt. 135 e 136 TULD) ; -anche secondo il Codice doganale comunitario (CDC) si ha diritto al rimborso dei diritti pagati all’importazione (art. 238) se al momento dell’accettazione della dichiarazione d’importazione in dogana (art. 67), le merci non risultano conformi alle clausole contrattuali. In tal caso l’accertamento va fatto sulla base della documentazione presentata dall’importatore in sede di dichiarazione (che nella specie era quella indicata a p. 6, punto 7 dell’atto di appello); - la contribuente non aveva rilevato nulla al momento della dichiarazione in dogana e l’Ufficio aveva potuto effettuare i l controll o sulla documentazione presentata dall’importatore solo dopo l’accettazione della dichiarazione; -se non fosse stato effettuato il controllo, la merce sarebbe stata classificata di origine indiana; -l’Ufficio non aveva negato il diritto alla rispedizione, al rimborso o allo sgravio dei dazi, ma la rispedizione poteva essere effettuata solo dopo avere esaurito gli adempimenti relativi all’importazione. Contro la suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA].,affidato a quattro motivi , illustrati con memoria . L’ADMresisteva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, la [OSCURATO:SOCIETA] deduce la nullità della sentenza per violazione de gli art t . 112 cod. proc. civ., 24 e 111 Cost., 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4cod. proc. civ., non essendosi la CTR pronunciata sulla do manda di restituzione dei diritti doganali, formulata dalla ricorrente con memoria de l 25.04.2019, in conseguenza dell’annullamento del Reg. CE 926/2009 (che istituiva il dazio antidumping sulle importazioni di tubi di origine cinese) nei confronti della acciaieria [OSCURATO:PERSONA].Ltd., avvenuto a seguito della sentenza del Tribunale dell’UE del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nella causa T-528/09, confermata dalla Corte di giustizia dell’UE con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nelle cause riunite C-186/14P e C-193/14P, atteso che i tubi importati erano stati prodotti dalla predetta acciaieria, come si evinceva dal verbale di sequestro. 1.1La censura è fondata. 1.2 Premesso che la questione era stata prospettata dalla società importatrice nel corso del giudizio di appello, in quanto il Regolamento di esecuzione UE 2015/2272,con il quale era stata disposta la proroga delpredetto dazio antidumping, era stato abrogato solo nel 2019, la CTR non si è pronunciata sulla fondatezza della domanda di restituzione, sotto il profilo degli effetti dell’annullamento del Reg. CE 926/2009. 1.3 Il giudice di rinvio dovrà, pertanto, esaminare la questione, alla luce delle pronunce del Tribunale UE e della Corte di giustizia, verificando altresì l’ effettiva riconducibilità della merce importata al produttore [OSCURATO:PERSONA].Ltd., sulla base degli elementi di fatto desumibili dagli atti di causa. 2. Con il secondo motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 135 e 138 del TULD, nonché dell’art. 238 del Regolamento CE 2913/1992 (CDC), vigente ratione temporis, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto legittimo il diniego opposto dalla dogana di Venezia all’istanza formulata dalla società ricorrente in data 16.02.2016, al fine di ottenere l’autorizzazione alla rispedizione all’estero delle merci e il conseguente sgravio dei diritti doganali, sul presupposto che l’istanzapotesse essere accolta solo a seguito della definitiva importazione della merce. 2.1 Il motivo è infondato. 2.2 L’art. 135 del TULD, che disciplina i casi in cui è ammessa la rispedizione all’estero delle merci, prevede che deve trattarsi di merci definitivamente importate. Fra i casi in cui può essere chiesta l’autorizzazione alla rispedizione rientra anche quello in cui la merce o parte di essa è stata riconosciuta difettosa o comunque non conforme alle pattuizioni (art. 135, lett. a). 2.3 Se la domanda viene accolta, l’avvenuta rispedizione entro il termine previsto comporta lo sgravio dei diritti doganali liquidati all’atto dell’importazione ed il rimborso di quelli già pagati (art. 137, comma 2 del TULD). 2.4 Ne deriva che l’autorizzazione va concessa solo se sia l’importatore a dimostrare la difformità della merce ricevuta rispetto alle pattuizioni e non anche quando tale difformità emerge a seguito del controllo doganale. 2.5 L’assunto viene confermato dall’art. 238, comma 1, del Reg. CEE n. 2913/1992 (CDC), ratione temporis applicabile, secondo il quale “Si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione quando venga accertato che l'importo contabilizzato di tali dazi riguarda merci vincolate al regime doganale considerato e rifiutate dall'importatore perchè, al momento di cui all'articolo 67, risultavano difettose o non conformi alle clausole del contratto in esecuzione del quale era stata effettuata l'importazione”.2.6 L’art. 67 del CDC prevede che: “Salvo disposizioni specifiche contrarie, la data da prendere in considerazione per l'applicazione di tutte le disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale le merci sono dichiarate è la data di accettazione della dichiarazione da parte dell'autorità doganale”. 2.7 Se il momento in cui viene accertato il difetto o la non conformità delle merci alle clausole del contratto, in esecuzione del quale era stata effettuata l'importazione, è quello dell’accettazione della dichiarazione da parte dell’Autorità doganale (e cioè il momento in cui sorge l’obbligazione doganale), significa che l’importatore ne era già a conoscenza prima della verifica eseguita dall’Ufficio doganale, posto che detta verifica viene eseguita dopo l’accettazione della dichiarazione doganale. 2.8 La rispedizione all'estero può essere richiesta dall'importatore anche prima della registrazione della dichiarazione di importazione definitiva, ai sensi dell’art. 138 del TULD, ma solo se egli “abbia già accertata l'esistenza o la sopravvenienza di una delle circostanze indicate nell'art. 135” ( fra cui, appunto, la non conformità alle pattuizioni). 2.9 Per registrazione si deve intendere quella prevista dall’art. 8 del d.lgs. n. 374 del 1990, che interviene subito dopo l’accettazione della dichiarazione doganale ( che conferisce al documento valore di bolletta doganale), mentre i risultati dei successivi controlli vanno annotati sulla bolletta doganale, rendendo definitivo l’accertamento. Nella specie la non conformità riguardante l’origine della merce importata era emersa solo a seguito della visita fisica da parte del funzionario doganale e non sulla base della documentazione allegata dalla società importatrice alla dichiarazione doganale, sicchè non rientrava in alcuna delle disposizioni che permettono lo sgravio o il rimborso dei diritti doganali a seguito della rispedizione della merce all’estero, non avendo la società dimostrato di avere rilevato detta difformità prima dell’ispezione doganale. 3. Con il terzo motivo, denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 24 e 111 Cost., 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., avendo la CTR omesso di motivarela decisione con la quale aveva parzialmente acco lto la domanda subordinata di rideterminazione del valore imponibile delle merci, ma non anche quellaconnessa di applicazione dell’aliquota daziaria ridotta del 27,2%, prevista dal Reg. CE 926/2009 all’epoca vigente nei confronti delle merci prodotte dall’acciaieria cinese [OSCURATO:PERSONA].Ltd. 4. Con il quartomotivo, lamenta la viola zione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, del Reg. CE 826/2009, vigente ratione temporis, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3cod. proc. civ., per avere la CTR negato l’applicazione dell’aliquota daziaria ridotta del 27,2%, prevista all’epoca per le merci prodotte dall’acciaieria cinese [OSCURATO:PERSONA].Ltd. 4.1L’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame del terzo e del quarto motivo. 5. In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti il terzo e il quarto, rigettato il secondo,la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il terzo e il quarto, rigettato il second
Sentenza Cassazione n. 26393/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris