CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 ottobre 2023
Cassazione n. 47628/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 17/10/2022 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Foggia, emessa I'll aprile 2018, ha confermato la responsabilità del ricorrente per il reato di riciclaggio di cui al capo C, per avere, in concorso con altri coimputati non ricorrenti, compiuto operazioni volte ad ostacolare la identificazione della provenienza da furto di un autocarro modificandone il numero di telaio, apponendovi una targa falsa e predisponendo una altrettanto falsa carta di circolazione proveniente da uno stock in bianco oggetto di furto, condotte di reato contestate anche ai connessi capi di imputazione A, B e D dichiarati prescritti. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità concorsuale per il residuo reato di riciclaggio. Il ricorrente si era trovato, insieme ad altri due soggetti separatamente giudicati, a bordo dell'automobile nella quale era stato ritrovato anche l'autista che era sfuggito ad un controllo dell'autocarro oggetto della condotta di riciclaggio. La presenza come passeggero all'interno dell'autovettura, senza ulteriori specificazioni e collegamenti tra questo mezzo e l'autocarro, non avrebbe potuto far ritenere la sua responsabilità per il concorso nel riciclaggio, come affermato dalla sentenza resa nel parallelo procedimento penale a carico dei tre coimputati, due dei quali erano stati assolti (sentenza Corte di appello di Bari del 3 dicembre 2020), statuizione portata a conoscenza della Corte di appello ma della quale non si è tenuto conto. Si dà atto che il ricorrente ha depositato la sentenza da ultimo citata dando prova della sua irrevocabilità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito evidenziati. 1.11 ricorrente è stato condannato nei due gradi di merito con conforme giudizio. La pacifica giurisprudenza di legittimità, ritiene che, in tal caso, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrino a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello, come nel caso in esame, abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., sez. 2^, n. 1309 del 22 novembre 1993, dep. 4 febbraio 1994, Albergamo ed altri, rv. 197250; sez. 3^, n. 13926 del 1 dicembre 2011, dep. 12 aprile 2012, Valerio, rv. 252615). 2. Nel caso in esame, la sentenza di primo grado, richiamata da quella di appello, ha sottolineato alcuni decisivi particolari in punto di fatto idonei a superare parte delle obiezioni difensive volte ad escludere ogni profilo illecito nella condotta dell'imputato.In primo luogo, è stato precisato che la vettura nella quale era stato fatto salire a bordo l'autista dell'autocarro oggetto di riciclaggio - che era fuggito a piedi abbandonando il mezzo - si trovava nelle immediate vicinanze rispetto al luogo ove l'autocarro era stato abbandonato. In secondo luogo, gli occupanti dell'autovettura avevano dimostrato di essere pronti a recuperare il conducente avendo effettuato una apposita inversione di marcia per caricarlo in automobile, operazione che era caduta sotto la diretta osservazione delle forze dell'ordine e che dimostrava ciò di cui nel ricorso si dubita e, cioè, che l'automobile fosse di appoggio al furgone di provenienza illecita oggetto della condotta di riciclaggio. Tali circostanze dimostravano, altresì - secondo le conclusioni dei giudici di merito non inficiate da vizi logico-giuridici - l'identità degli scopi di tutti i partecipanti, la loro piena conoscenza della dinamica illecita e la diretta compromissione in essa, anche tenuto conto che il ricorrente non aveva fornito alcuna ricostruzione alternativa della sua presenza nell'auto di appoggio al furgone in quelle circostanze di tempo e di luogo. 3.E' a dirsi, però, che tale condotta è idonea a fondare il concorso del ricorrente nel solo reato di ricettazione dell'autocarro di provenienza furtiva e non in quello di riciclaggio, mancando la prova ulteriore che fossero attribuibili all'imputato le operazioni volte ad ostacolare la provenienza delittuosa del bene del quale egli aveva il compossesso in ragione di quanto prima precisato. Il fatto deve, pertanto, essere qualificato come illecito ma ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 648 cod.pen.. Tale reato, come da contestazione, risulta commesso "in epoca compresa tra il 21 aprile 2010 ed il 13 aprile 2011", sicché se ne deve rilevare l'intervenuta prescrizione alla data del 2 giugno 2011, tenuto conto della sospensione del termine tra l'udienza del 10 aprile 2017 e quella del 29 maggio 2017. P.Q.M. Riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 648 cod.pen., annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 25.10.2023. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]