CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 novembre 2023
Cassazione n. 35710/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28921 R.G.anno 2019 proposto da: doValue s.p.a., rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi da gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ur o Antonucci, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso il primo; controricorrenti avverso la sentenza n. 985/2019 depositat a il 19 giugno 2019 del la Cortedi appello di Brescia. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 novembre 2023 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Sez. I–RG 28921/2019 camera di consiglio10.11.2023 1. ― Con sentenza del 1 dicembre 2011 il Tribunale di Mantova ha accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], revocando il provvedimento monitorio e respingendo la domanda di pagamento proposta dalla banca intimante, [OSCURATO:SOCIETA]., nella cui posizione giuridica è oggi subentrata doValue s.p.a.. La pretesa azionata aveva ad oggetto il saldo di un conto corrente intestato alla società, per il quale avevano prestato garanzia fideiussoria gli altri ingiunti. 2. ─ In sede di gravame la sentenza di primo grado è stata riformata: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale socio accomandatario di Immobilart,è stato condannato a pagare l’importo di euro 79.630,83, oltre interessi; è stato poi accertato nulla essere dovuto,in forza delle fideiussioni prestate, da [OSCURATO:PERSONA] raro e da gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduto: eredi individuati in sentenza nella stessa Pegoraro e in [OSCURATO:PERSONA]. 3. ― La pronuncia resa in sede di impugnazion e dall a Corte di appello di Brescia è oggetto del ricorso per cassazi one di doValue , il quale è svolto su tre motivied è illustrato da memoria . Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di ex socio accomandatario di Immobiliart, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Col primo motivo sono denunciate violazio ne e falsa applicazione degli artt. 1936, 1956, comma 1, e 2697 c.c.. Sul presupposto che i fideiussori erano soci di Immobilart, viene dedotto che non era necessarioche agli stessi fosse richiesta l’ autorizzazione di cui all’art. 1956 c.c.: i garanti in questione, proprio in quanto soc i, dovevano ritenersi a conoscenza della situazione patrimoniale della società, e cioè del debitore garantito. Il secondo mezzo oppone la violazione e falsa applicazione degli Sez. I–RG 28921/2019 camera di consiglio10.11.2023 artt. 2697, commi 1 e 2, oltre che l’errata applicazione degli artt. 1175, 1375 e 1956c.c.. Si deduce che al momento del rilascio della garanzia i fideiussori erano a conoscenza dello stato patrimoniale della società «almeno per presunzione concreta»: si rileva che Luciano A rtoni e [OSCURATO:PERSONA] avevano sottoscritto una fideiussione nel settembre 2001 quindi certamente sapevano dello scoperto di conto corrente maturato in quel momento. Col terzo motivo si lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697c.c., 115 e 116 c.p.c. , nonché l'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.Si rileva che la Corte di appello sarebbe incorsa in errore nella valutazione delle prove; la stessa Corte avrebbe omesso inoltre di considerare , quale fatto decisivo per il giudizio, la coincidenza della residenza dei fideiussori con la sede della società. 2. ― I controricorrenti hanno svolto due eccezioni pregiudiziali , entrambe fondate. [OSCURATO:PERSONA] non era parte del giudizio di appello e, come è risaputo, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro soggetti diversi da quelli che sono stati parti nel giudizio di merito (per tutte: Cass. 14 dicembre 2016, n. 25779; Cass. 16 gennaio 2012, n. 520).Non si vede, del resto, quale rilievo possa assumere il fatto che la stessa fosse stata soci a della società oramai estinta (così come eccepito nella memoria), visto che il giudizio di appello non risulta sia stato riassunto nei confronti della medesima (cfr.sentenza impugnata) e gli aventi a causa della società non sono comunque legittimi contraddittori sulle questioni poste dai motivi di ricorso, che concernono le posizioni dei soli fideiussori. [OSCURATO:PERSONA] risulta poi aver rinunciato all’eredità di [OSCURATO:PERSONA], deceduto nel corso del giudizio, onde nei confronti della medesimanon si è determinata alcuna successione ex art. 110 c.p.c.. 3. ─ Il primo motivo è inammissibile. Sez. I–RG 28921/2019 camera di consiglio10.11.2023 Il presente giudizio di legittimità investe le posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali fideiussori. Il primo è decedutoil 29 ottobre 2016 e il giudizio è proseguito in appello nei confronti degli altri due, che ne sonoanche eredi. Rispetto aDemetrio Artoni è da ritenere che la banca non abbia interesse a ottenere alcuna statuizione, visto che lo stesso è stato già condannato in proprio dalla Corte di appello di Brescia con la sentenza impugnata. Ciò detto, laricorrente non chiarisc e da quali elementi dovrebbe desumersi che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] abbiano rivestito la qualità di soci della società Immobilart : sul punto il motivo ri sulta carente di autosufficienza, sicché la censura deve dichiararsi inammissibile. Il secondo e il terzo motivo sono destinati allastessa statuizione. Ribadito quanto sopra osservato con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], i due mezzi pongono questioni di fatto di cui la sentenza impugnata non si occupa e che la ricorrente non deduce essere statesollevate nel corso del giudizio di merito. Ove con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430). Le censure dei ricorrenti sono oltretutto intese a sindacare la mancata valorizzazione delle risultanze probatorie: il che non è in questa sede comunque consentito. Né puòavere ingresso il denunciato omesso esame di fatto decisivo, visto che la relativa deduzione, Sez. I–RG 28921/2019 camera di consiglio10.11.2023 incentrata sull’asserita coincidenza tra la residenza dei fideiussori e la sede della società, è del tutto carente di autosufficienza. Va qui rammentato che chi ricorre per cassazione ha l’onere, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, c.p.c., di indicarenon solo il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, ma anche il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività» (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054). 4. ― Il ricorso è da dichiararsi inam missibile. 5. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato par