CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28446/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pello di [OSCURATO:PERSONA].Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale SabrinaPassafiume che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per essersi ilreato estinto per prescrizione.Sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, per [OSCURATO:PERSONA], conclude per l'annullamentosenza rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in sededi rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Quinta sezione di questa Cortecon sentenza del 31 gennaio 2019, ha confermato la sentenza emessa in data 1°dicembre 2014 dal Tribunale di Messina in composizione monocratica, chedichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui agli artt. 110, 56, 624-bis,625 nn. 2 e 5, cod. pen. e, concesse le circostanze attenuanti generiche, locondannava alla pena di anni due di reclusione ed euro 200 di multa.2. Avverso la summenzionata sentenza propone ricorso per cassazione,tramite il proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA].2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce vizio di motivazione eviolazione degli artt. 627, comma 3, e 192 cod. proc. pen. per mancatauniformità della decisione ai principi di diritto stabiliti dalla sentenza rescindente.Osserva il difensore che detta sentenza rilevava la natura meramenteassertiva della sentenza della Corte di appello di Messina in relazione a)all’identificazione dell’imputato, [OSCURATO:PERSONA], come il soggetto “nuovo” traquelli che avrebbero dovuto partecipare la notte tra il 21 e il 22 dicembre 2011all’azione criminosa per cui si procede, b) all’intestazione a [OSCURATO:PERSONA] dell’utenzacontattata dagli altri la notte del fatto e che risultava – attraverso l’acquisizionedei tabulati telefonici - avere agganciato quella notte la cella della medesimacontrada del Comune di Taormina in cui erano presenti gli altri soggetti e in cui sitrovava il deposito oggetto del tentato furto, c) alle modalità di acquisizione delcontenuto dell’intercettazione del 27 gennaio 2012 su quella utenza, nonrisultando trascritta, d) all’identificazione con l’imputato di “[OSCURATO:PERSONA]”,interlocutore di Cardì (coinvolto nei furti tra cui quello in oggetto) nellaconversazione in ultimo citata e, infine, e) all’assunzione in termini di certezzache quella utenza, un mese prima, fosse in uso a [OSCURATO:PERSONA]; e, pertanto, procedevaall’annullamento di detta sentenza, non consentendo la stessa di comprendere inbase a che tipologia di accertamento [OSCURATO:PERSONA] fosse risultato intestatario outilizzatore dell’utenza telefonica a lui attribuita, considerato che solo latelefonata del 21 dicembre 2011, in cui si parla del “nuovo” soggetto tra lepersone ritenute complici, era oggetto di trascrizione e che il primo Giudice si eralimitato a riferire che sui tabulati era stato sentito il teste di P.g. Lucchese, senzanulla aggiungere circa l’individuazione delle utenze telefoniche e dei loroutilizzatori.Lamenta la difesa che la Corte di appello di Messina ha ritenuto sufficiente, acolmare dette lacune, la rinnovazione del dibattimento mediante una nuovaaudizione del teste di P.g. Lucchese, già sentito dal primo Giudice, osservandocome a nulla rilevi la mancata trascrizione della conversazione del 27 gennaio2012, ben potendo sul contenuto, documentato dalla bobina, riferire detto teste,che infatti confermava che l’interlocutore di Cardì, intestatario e utilizzatoredell’utenza era [OSCURATO:PERSONA], ossia “[OSCURATO:PERSONA]” che sarebbe poi comparso anche in altreconversazioni successive, riconosciuto dal teste sulla base del timbro di voce.Si duole il difensore che, a parte l’opinabilità di un riconoscimento basatosulle mere sensazioni dell’operatore di P.g., la Corte a qua abbia trascurato lapersistenza della lacuna probatoria segnalata dalla sentenza rescindente, nonconsentendo alcun dato emerso di affermare che “[OSCURATO:PERSONA]” conversante del 27gennaio 2012 sarebbe stato presente all’interno di un’autovettura, un meseprima, quale partecipe al tentativo di furto contestato.2.2. Col secondo motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 157, 99e 161 cod. pen., per omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.Osserva la difesa che il Giudice di primo grado non applicava alcun aumentodi pena per la contestata recidiva (reiterata, specifica e infraquinquennale) e,pertanto, escludeva, alla luce dell’insegnamento delle Sezioni Unite di questaCorte con la sentenza n. 20808 del 25 ottobre 2018, che della recidiva potessetenersi conto ai fini della prescrizione del reato, maturata già alla data dellasentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA].Il difensore, pertanto, insiste per l’annullamento della sentenza impugnata.3. [OSCURATO:PERSONA] generale dott. [OSCURATO:PERSONA] ha depositatomemoria scritta con la quale anticipa le proprie conclusioni, chiedendol’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essersi il reato estintoper prescrizione successivamente alla sentenza di rinvio, considerata la nonmanifesta infondatezza del primo motivo di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso non è manifestamente infondato.In effetti la lacuna probatoria circa l’uso dell’utenza da parte dell’imputatoall’epoca del furto, segnalata dalla sentenza rescindente, non sembra esserestata colmata dalla sentenza di rinvio, che fa leva sulla testimonianza del teste diP.g. Lucchese.Questi, invero, risentito nel giudizio di rinvio, si limita a riferire dellaconversazione del 27 gennaio 2012, in cui avrebbe identificato l’imputato come“[OSCURATO:PERSONA]” interlocutore di Cardì e di accertamenti relativi a conversazionisuccessive in cui sarebbe stato utilizzatore sempre tale “[OSCURATO:PERSONA]” (identificatotramite il timbro di voce); nonché a riferire del fatto che l’utenza, intestata comeda tabulati all’imputato, sebbene non intercettata, registrasse nelle ore diinteresse diversi contatti con i correi e agganciasse la cella del luogo del tentatofurto. Nulla, però, dice il testimone – né la sentenza impugnata lo deduce da altrielementi probatori - sul fatto che detta utenza fosse utilizzata da [OSCURATO:PERSONA] in taleepoca come in epoca successiva.La non manifesta infondatezza del motivo di ricorso fa sì che il rapportoprocessuale deve ritenersi validamente instaurato e che possa rilevarsi laprescrizione maturata dopo la sentenza pronunciata dalla Corte di appelloall’esito del giudizio di rinvio (e non già in pendenza di giudizio di rinvio, comedenunciato dal ricorrente col secondo motivo di ricorso).Invero, la pena massima prevista per il tentato furto in abitazionepluriaggravato è di anni 6 e mesi 8 di reclusione oltre alla pena pecuniaria (10anni per il reato consumato, con la riduzione minore di un terzo per la fattispecietentata), aumentata, di un quarto (ovvero di 1 anno e 8 mesi di reclusione) exart. 161 cod. pen., ad anni 8 e mesi 4 di reclusione, non rilevando ai fini delcalcolo del termine di prescrizione la recidiva non applicata (evincendosi nel casoin esame dalla sentenza di primo grado, confermata in appello anche quanto altrattamento sanzionatorio, che “i precedenti da cui l’imputato risulta gravato nonlo fanno meritevole del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche” eche “la pena come determinata, tuttavia, appare congrua e non necessita diulteriori aumenti per effetto della pure contestata recidiva”). E ciòconformemente all’insegnamento di Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep.2019, Schettino, Rv. 275319, secondo cui in tema di recidiva, la valorizzazioneda parte del giudice dei precedenti penali dell'imputato ai fini del diniego dellecircostanze attenuanti generiche, non implica il riconoscimento della recidivacontestata in assenza di aumento della pena a tale titolo o di confluenza dellastessa nel giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee,tenersi conto ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato.Ne deriva che, individuato il tempus commissi delicti al 22 dicembre 2011, iltermine di prescrizione, considerate le sospensioni di 59 giorni per impedimentodel difensore e di giorni 63 ex d.l. n. 18 del 2020, risulta decorso alla data del 22agosto 2020.2. Pertanto, non risultando evidente dagli atti alcuna delle ipotesi di cuiall’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. per una pronuncia più favorevole, lasentenza impugnata va annullata senza rinvio, ai sensi dell’art. 620, comma 1,lett. a), cod. proc. pen., perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto perprescrizione.Così è deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]