CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16660/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 38693/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tem- pore, rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettiva- mentedomiciliato presso l’indirizzo PEC: avv.antoniouricchio .it ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore legale rappre- sentantepro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del P residente legale rappresentante pro tempore, en- tramberappresentate e difes e dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliatein Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; Oggetto:II.DD. –IVA – riscossione –decadenza - prescrizione –controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Lombardia n. 2363 / 14 /20 1 9 , depositata il 31 . 5 .20 1 9 e non notifi- cata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 april e 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione tributaria regionale del la Lom- bardia n. 2363/14/2019 depositata il 31.5.2019 veniva dichiarato inammissibile l’appello propost o da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sen- tenza della Commissione t ributaria provinciale di Milano n. 9330/8/2016 che aveva a sua volta dichiarato inammissibile il ri- corsointroduttivo con cui il contribuente aveva impugnato la cartella dipagamento per II.DD. e IVA oltre accessori relativa al periodo di imposta2006. 2. Il giudice di prime cure osservava che la cartella era giunta a conoscenzadel contribuente quantomeno a partire dal 2010, allor- quandoegli aveva presentato istanza di rateizzazione e proposto ri- corso al giudice tributario che con sentenza della CTP di Milano n.894/36/16aveva rigettato il ricorso. Di conseguenza, il giudice di primo grado dichiara va inammissibile il ricorso per tardività , rite- nendoassorbita ogni altra questione . Ilgiudice di secondo grado dichiarava inammissibile l’appello , da un latoin conseguenza di una precedente impugnazione da parte del contribuentedi un estratto di ruolo reca nte anche l’indicazione della cartelladi pagamento oggetto del presente giudizio e , dunque , rite- nendoesaurito il potere di impugnazione . Dall’altro, per non aver il contribuente contestato l’aver richiesto la rateizzazi o ne del debito tributariogià nel 2010 a conferma della correttezza della decisione diprimo grado. 3.Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione ilcontribuente deducendo tre motiv i , cui replica no l’Agenzia dell’En- tratee l’Agenzia dell’Entrate - Riscossione con un unico controricorso. Consideratoche: 1. Con il primo motivo il ricorrente , in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., censura la violazione degli articoli 36 d.lgs.n.546/92, 11 2 e 132 cod. proc. civ. nonché 118 disp. att. cod. proc. civ. per apparenza della motivazione, ritenuta assolutamente carente,generica e priva di riferimento alle questioni dedotte dall’ap- pellante,formulata in termini di mera adesione alla sentenza appel- lata. 2.Il motivo è infondato. 2.1.Il giudice d’appello ha espresso una duplice ratio decidendi , che l’haportato a dichiarare inammissibile l’appello. Sotto un primo pro- filo, ha ritenuto che la cartella di pagamento fosse stata ogge t to di una precedente impugnazione proposta dal contribuente, tramite estratto di ruolo recante anche l’indicazione del numero della della cartella oggetto del presente giudizio e ha, per l’effetto, ritenuto esauritoil potere di impugnazione con conseguente inammissibilità delricorso introduttivo del presente giudizio . Si tratta di una prima ratio enucleabile nella sentenza qui impugnata, diversa da quella espressadal giudice di prime cure, chiaramente evincibile e che, giu- sta o sbagliata che sia, rispetta il minimo costituzionale in quanto argomentatae logicamente espressa (cfr. Cass. 8053/2014) . 2.2.Sotto un secondo concorrente profilo, il giudice d’appello ha sì aderitoalla ragione alla base della decisione di primo grado, di inam- missibilitàdel ricorso introduttivo per tardività, ma non in modo apo- ditticoo immotivato, bensì accertando che l’appellante non ha con- testato l’aver richiesto la rateizzazi o ne del debito tributario già nel 2010.La CTR ha così ritenuto vi fosse conferma della conoscenza sin daallora della pretesa erariale e , dunque , della correttezza della de- cisionedi primo grado che ha ritenuto il ricorso introduttivo alla base delpresente giudizio tardivo . Anche questa seconda argomentazione motivazionale non è pertanto meramente per relationem al primo gradoe rispetta il minimo costituzionale. 3. Con il secondo motivo di ricorso, in rapporto all’art.360, primo comma,n.3, cod. proc. civ., si deduce la violazione degli articoli 24 Cost.,62, comma 1, d.lgs. n.546/92, 112 cod. proc. civ. per essere lamotivazione della sentenza d’appello « insufficiente, illogica e con- traddittoria(…) in violazione dell’art. 24 della Costituzione, nonché del principio del chiesto/pronunciato » per aver il giudice « omesso ognivalutaizone in ordine all’eccepita decadenza e prescrizione del dirittodi credito incorporato nella cartella » (p. 6 ricorso) . 4.Con il terzo motivo, ex art.360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ., siprospegtta la violazione degli articoli 11 5 e 116 cod. proc. civ. in quanto « i giudici di secondo grado non hanno, pertanto, valutato adeguatamente i fatti e i documenti posti a fondamento delle do- mande (prove) » (v. p.9 ricorso). La doglianza si appunta sul capo dellamotivazione espressa a pag.3 della sentenza che afferma: « non viè chi non veda che nel presente giudizio l’appellante ripropone le medesimequestioni già affrontate nel precedente giudizio (prescri- zionedel creidto erariale e decadenza dal potere di riscossione), ten- tandoin tal modo di innescare un secondo giudizio sugli stessi atti » . 5.Le censure possono essere esaminate congiuntamente in quanto formulatesecondo una medesima concezione e sono inammissibili. Il ricorrente non ha utilmente censurato con il primo motivo la du- pliceratio decidendi espressa nella sentenza impugnata, d a un lato diinammissibilità della domanda per esaurimento del potere di im- pugnazionee, dall’altro , di tardività dell’impugnazione della cartella inquanto il credito relativo era già noto al contribuente nel 2010 . D a ciòdiscende l’inammissibilità della riproposizione delle questioni af- ferential contenuto della cartella stessa, oggetto dei motivi secondo eterzo. 6.In ultima analisi, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite seguonola soccombenza , tenuto conto che l’Agenzia dell’Entrate e l’Agenziadell’Entrate-Riscossione si sono costituite con un unico con- troricorso. P.Q.M LaCorte: rigettail ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite,liquidate in favore delle controricorrenti in solido 4.300 in euro percompensi, oltre spese prenotate a debito. Sidà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma1-quater, sussistono i presupposti per il versament