CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39230/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità. 3. 1. La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado, in doppia conforme) con adeguata motivazione e senza contraddizioni o manifeste illogicità rilevava la qualifica di amministratore di diritto del ricorrente e la sua responsabilità per mancato controllo: "In tema di reati tributari, l'amministratore di una società risponde del reato omissivo contestatogli (nella specie emissione di fatture per operazioni inesistenti) quale diretto destinatario degli obblighi di legge, anche se questi sia mero prestanome di altri soggetti che abbiano agito quali amministratori di fatto, atteso che la semplice accettazione della carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale o a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, o a titolo di dolo eventuale per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino" (Sez. F, Sentenza n. 42897 del 09/08/2018 Ud. (dep. 28/09/2018) Rv. 273939 - 02). Il ricorso sul punto risulta estremamente generico, limitandosi a riproporre i motivi di appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci