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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 giugno 2024

Cassazione n. 42346/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] LIVORNOcon il decreto del 28/06/2024 del GIUD.

SORVEGLIANZA di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seRtitk le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA].

Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede che la Corte di cassazione, decidendo sul conflitto, dichiari la competenza del Magistrato di sorveglianza di Venezia. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Livorno, con provvedimento del 27.5.2024, ha determinato le prescrizioni ai sensi degli artt. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen. e art. 62 legge 24 novembre 1981 n. 689, sulle modalità di esecuzione nel Comune di Campíglia (provincia di Livorno) della pena della detenzione domiciliare sostitutiva applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione della pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione inflitta dal Tribunale di Livorno con sentenza del 21.3.2024.

Lo stesso Ufficio del magistrato di sorveglianza di Livorno, con provvedimento del 31.5.2024, ha autorizzato la prosecuzione della medesima pena nel Comune dì Chioggia (Venezia) per consentire a Cakìc di svolgere l'attività lavorativa e, con successivo provvedimento del 10.6.2024, ha trasmesso al Magistrato di sorveglianza di Venezia gli atti relativi all'istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] rivolta al Magistrato di sorveglianza di Venezia di rimodulazione degli orari di uscita dal domicilio per il più adeguato svolgimento di detta attività e la cura delle necessità di vita della condannata, atti che erano stati trasmessi da detto Ufficio veneziano al Magistrato di Livorno, già con contestuale dichiarazione di incompetenza territoriale. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Venezia, successivamente, con provvedimento del 28.6.2024 ha dichiarato nuovamente la propria incompetenza territoriale in relazione alla gestione esecutiva della detenzione domiciliare sostitutiva, trasmettendo gli atti alla Corte di cassazione per la soluzione del conflitto negativo, ai sensi degli artt. 28 e 677 cod. proc. pen. 2.

Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità, in rito, del proposto conflitto dì competenza, essendo indubbia l'esistenza di una situazione di stasi processuale derivante dal rifiuto, formalmente manifestato, di magistrati di sorveglianza, tra cui il conflitto è pacificamente ammesso dalla giurisprudenza di legittimità consolidata sul punto (cfr. Sez. 1, n. 198 del 17/12/2004, dep. 2005, Iannuzzi, Rv. 230544; Sez. 1, n. 22780 del 12/5/2009, Fresi, Rv. 243955), di conoscere dello stesso procedimento; situazione di stasi, disciplinata dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione appare insuperabile senza l'intervento della Corte di legittimità. 9 ( Per di più, come ha correttamente osservato il Magistrato di sorveglianza di Livorno nell'ultimo provvedimento emanato, il Magistrato di sorveglianza di Venezia avrebbe dovuto sollevare in precedenza il conflitto di competenza, trasmettendo gli atti a questa Corte, nel momento in cui lo stesso si era delineato già in base ai primi provvedimenti emanati dai due giudici.

3. Ritiene il Collegio che il giudice di sorveglianza competente per territorio a 'gestire' la fase esecutiva della sanzione della detenzione domiciliare sostitutiva di cui all'art. 56 L. 689/81 sia da individuarsi nel giudice territorialmente competente in relazione al luogo di effettiva esecuzione della pena.

E' precisa l'articolazione della norma processuale primaria in tema di individuazione del giudice competente per l'esecuzione delle pene sostitutive, ossia l'art. 661 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150.

Questa norma, nell'attuale struttura, individua, al comma 1, la competenza all'esecuzione delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare in capo al magistrato di sorveglianza che provvede ai sensi dell'art. 62 della legge n. 689 del 1981.

L'art. 66 della medesima legge affida in via esclusiva al magistrato di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza prevista dall'art. 62

I. 689/1981 la competenza a provvedere alla revoca della stessa pena sostitutiva per l'inosservanza delle prescrizioni e, prima ancora, per la mancata esecuzione della pena esecutiva.

Tuttavia, la disciplina generale in materia di competenza per territorio dettata per i procedimenti di sorveglianza è contenuta nell'art. 677, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui "quando l'interessato non è detenuto o internato, la competenza, se la legge non dispone diversamente, appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio".

Il principio generale di cui all'art. 677 cod. proc. pen., non subisce deroga per effetto del novellato art. 66 L. 689/'81, relativo al procedimento inerente il 'diverso' istituto della revoca della sanzione sostitutiva, né per effetto di altre disposizioni introdotte o modificate dalla c.d. riforma Cartabia, che non hanno immutato il 'principio guida' della competenza territoriale nel sistema delle misure alternative alla detenzione.

La competenza, quindi, a provvedere sull'istanza indicata in epigrafe non si radica nel Magistrato di Sorveglianza che ha emesso l'ordinanza ai sensi dell'art. 62 legge cit. (nel caso di specie il magistrato di sorveglianza di Livorno), perché il Magistrato di sorveglianza va individuato ai sensi degli artt. 97, comma 7, e 100, comma 5, del reg. di attuazione Ord. pen. (d.P.R. 30 giugno 2000 n. 230) nel magistrato del nuovo luogo in cui prosegue l'esecuzione della pena sostitutiva (nel caso di specie Venezia).

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza del Tribunale di Vene

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] LIVORNOcon il decreto del 28/06/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seRtitk le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA]. Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede che la Corte di cassazione, decidendo sul conflitto, dichiari la competenza del Magistrato di sorveglianza di Venezia. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Livorno, con provvedimento del 27.5.2024, ha determinato le prescrizioni ai sensi degli artt. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen. e art. 62 legge 24 novembre 1981 n. 689, sulle modalità di esecuzione nel Comune di Campíglia (provincia di Livorno) della pena della detenzione domiciliare sostitutiva applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione della pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione inflitta dal Tribunale di Livorno con sentenza del 21.3.2024. Lo stesso Ufficio del magistrato di sorveglianza di Livorno, con provvedimento del 31.5.2024, ha autorizzato la prosecuzione della medesima pena nel Comune dì Chioggia (Venezia) per consentire a Cakìc di svolgere l'attività lavorativa e, con successivo provvedimento del 10.6.2024, ha trasmesso al Magistrato di sorveglianza di Venezia gli atti relativi all'istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] rivolta al Magistrato di sorveglianza di Venezia di rimodulazione degli orari di uscita dal domicilio per il più adeguato svolgimento di detta attività e la cura delle necessità di vita della condannata, atti che erano stati trasmessi da detto Ufficio veneziano al Magistrato di Livorno, già con contestuale dichiarazione di incompetenza territoriale. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Venezia, successivamente, con provvedimento del 28.6.2024 ha dichiarato nuovamente la propria incompetenza territoriale in relazione alla gestione esecutiva della detenzione domiciliare sostitutiva, trasmettendo gli atti alla Corte di cassazione per la soluzione del conflitto negativo, ai sensi degli artt. 28 e 677 cod. proc. pen. 2. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità, in rito, del proposto conflitto dì competenza, essendo indubbia l'esistenza di una situazione di stasi processuale derivante dal rifiuto, formalmente manifestato, di magistrati di sorveglianza, tra cui il conflitto è pacificamente ammesso dalla giurisprudenza di legittimità consolidata sul punto (cfr. Sez. 1, n. 198 del 17/12/2004, dep. 2005, Iannuzzi, Rv. 230544; Sez. 1, n. 22780 del 12/5/2009, Fresi, Rv. 243955), di conoscere dello stesso procedimento; situazione di stasi, disciplinata dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione appare insuperabile senza l'intervento della Corte di legittimità. 9 ( Per di più, come ha correttamente osservato il Magistrato di sorveglianza di Livorno nell'ultimo provvedimento emanato, il Magistrato di sorveglianza di Venezia avrebbe dovuto sollevare in precedenza il conflitto di competenza, trasmettendo gli atti a questa Corte, nel momento in cui lo stesso si era delineato già in base ai primi provvedimenti emanati dai due giudici. 3. Ritiene il Collegio che il giudice di sorveglianza competente per territorio a 'gestire' la fase esecutiva della sanzione della detenzione domiciliare sostitutiva di cui all'art. 56 L. 689/81 sia da individuarsi nel giudice territorialmente competente in relazione al luogo di effettiva esecuzione della pena. E' precisa l'articolazione della norma processuale primaria in tema di individuazione del giudice competente per l'esecuzione delle pene sostitutive, ossia l'art. 661 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150. Questa norma, nell'attuale struttura, individua, al comma 1, la competenza all'esecuzione delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare in capo al magistrato di sorveglianza che provvede ai sensi dell'art. 62 della legge n. 689 del 1981. L'art. 66 della medesima legge affida in via esclusiva al magistrato di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza prevista dall'art. 62 I. 689/1981 la competenza a provvedere alla revoca della stessa pena sostitutiva per l'inosservanza delle prescrizioni e, prima ancora, per la mancata esecuzione della pena esecutiva. Tuttavia, la disciplina generale in materia di competenza per territorio dettata per i procedimenti di sorveglianza è contenuta nell'art. 677, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui "quando l'interessato non è detenuto o internato, la competenza, se la legge non dispone diversamente, appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio". Il principio generale di cui all'art. 677 cod. proc. pen., non subisce deroga per effetto del novellato art. 66 L. 689/'81, relativo al procedimento inerente il 'diverso' istituto della revoca della sanzione sostitutiva, né per effetto di altre disposizioni introdotte o modificate dalla c.d. riforma Cartabia, che non hanno immutato il 'principio guida' della competenza territoriale nel sistema delle misure alternative alla detenzione. La competenza, quindi, a provvedere sull'istanza indicata in epigrafe non si radica nel Magistrato di Sorveglianza che ha emesso l'ordinanza ai sensi dell'art. 62 legge cit. (nel caso di specie il magistrato di sorveglianza di Livorno), perché il Magistrato di sorveglianza va individuato ai sensi degli artt. 97, comma 7, e 100, comma 5, del reg. di attuazione Ord. pen. (d.P.R. 30 giugno 2000 n. 230) nel magistrato del nuovo luogo in cui prosegue l'esecuzione della pena sostitutiva (nel caso di specie Venezia). P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza del Tribunale di Vene
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