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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 marzo 2022

Cassazione n. 30669/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13534/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 197, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro REGIONE LAZIO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 183, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA B. CAIROLI 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 1624/2022 depositata il10/03/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Roma con sentenza del n. 20374/2016, ritenuta la legittimazione attiva dell’ [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi soci, respinse l’azione di an n ul l amento per errore d e l l a deliberazione di scioglimento dell’associazione adottata dall’assemblea il 1 0 luglio 2006, ed, in accoglimento della domanda subordinata, accertò la validità della deliberazione di revoca della prima deliberazione, assunta dall’assemblea del 21 agosto 2006, in configurazione plenaria ed all’unanimità dei voti .

L’azione era stata proposta dall’Associazione e dai suoi soci contro il liquidatore dell’associazione nominato dal Tribun a le, [OSCURATO:PERSONA], il Consorzi o [OSCURATO:PERSONA] e Reinserimento (RI.REI.), detentore del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’associazione, e la Regione Lazio .

Con sentenza del 10 marzo 2022, n. 1624, la Corte d’appello di Roma – adìta con appelli principali dall’Associazione, rappresentata dal nuovo liquidatore nominato dal tribunale Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal Consorzio e dalla Regione Lazio, e con appello incidentale dei soci Avv. [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – ha accolto gli appelli principali e disatteso l’incidentale, respingendo tutte le domande proposte dall’AssociazioneAnni [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi soci .

Ha ritenuto la corte territoriale, per quanto ancora rileva, che: a)ai sensi degli artt. 30 c.c. e 11 disp. att. c.c., il presidente del tribunale nomina i liquidatori con provvedimento di volontaria giurisdizione; tuttavia, il decreto del Presidente del Tribunale di Roma del 7 agosto 2006 aveva proceduto nel contraddittorio con il liquidatore uscente e con tutti gli interessati, nominando come liquidatore [OSCURATO:PERSONA], funzionario della Prefettura di Roma; alla data dell’assemblea del 21 agosto 2006, che ha provveduto alla revoca dello stato di liquidazione, ed indipendentemente dall’esistenza di una regolare convocazione, ormai era stato nominato il nuovo liquidatore, che né aveva convocato quell’assemblea, né fu ad essa presente, con la conseguenza che la deliberazione è inesistente per assenza di convocazione e per non essere neppure integrati i presupposti dell’assemblea totalitaria, per l’assenza del liquidatore in carica; b)pur essendo tali considerazioni assorbenti, per completezza, non sussistevano neppure i requisiti ex art. 2487 - ter c.c. per la valida revoca dello stato di scioglimento, la quale impone che siano eliminate tutte le cause di scioglimento e non soltanto quella per cui esso fu disposto; c) non sussiste l’annullabilità della deliberazione per errore, come preteso dagli appellanti incidentali, peraltro in modo generico, essendo note ai soci le condizioni della società e le ragioni di scioglimento, come già ritenuto dal Tribunale.

Avverso questa sentenza viene proposto ricorso da due degli associati, affidato a tre motivi, cui resistono con distinti controricorsi l’Associazione, in persona del liquidatore giudiziale, il Consorzio RI.REI. e la Regione Lazio, mentre non svolgono difese gli altri intimati.

Le parti hanno depositato le memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. -I motivi del ricorso possono essere come segue riassunti: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 115, comma 1, 741, comma 2, c.p.c. e 13 disp. att. c.c., in quanto la nomina giudiziale del liquidatore è provvedimento reso con decreto camerale, soggetto ad inefficacia, se non diversamente disposto, sino all’esito del reclamo o del termine per proporlo: e, nella specie, il reclamo fu proposto, con la conseguenza che alla data del 21 agosto 2006, in cui si tenne la deliberazione di revoca dello stato di liquidazione, la nuova nomina non era ancora efficace ed in assemblea validamente era presente il liquidatore uscente; a ciò si aggiunga che la nomina del nuovo liquidatore ha effetto, ai sensi dell’art. 13 disp. att. c.c., dalla iscrizione nel registro delle persone giuridiche e che la regolare convocazione dell’assemblea nei confronti di tutti i soci da parte del Giorgi non è stata mai contestata dalle controparti, oltre ad avere gli attori rappresentato che il sequestro dei documenti associativi, compresi i fax di convocazione, non ne rendeva possibile la produzione in giudizio; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 2487 - ter c.c., perché la corte del merito ha errato, pur dopo avere ritenuto il motivo assorbito, nel ritenere che non fossero state eliminate le cause di scioglimento, dato che l’associazione fu sciolta per volontà degli associati, onde ben avrebbe potuto essere manifestata, come nella specie avvenuto, una volontà uguale e contraria.

In particolare, i soci erano stati indotti a sciogliere l’ente per avere ritenuto insussistenti le condizioni patrimoniali per continuare ad operare, ma si era poi appreso che tale situazione era stata rappresentata falsamente, donde l’intento di proseguire la propria attività associativa, avendo comunque essa a disposizione strutture del valore di decine di milioni di euro; 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 1427, 1428 e 1429 c.c., in quanto esisteva, nella specie, l’errore essenziale, tale da condurre all’accoglimento della domanda.

2. –Il primo motivo è inammissibile.

Giova precisare che è infondata l’eccezione, proposta dalla Regione Lazio, di difetto di legittimazione a ricorrere in capo ai ricorrenti, che, quali associati ed attori, sempre parti in causa, conservano il diritto di azione anche al fine della cassazione della sentenza che ha pronunciato sulle domande anche da essi proposte.

Così come esiste la legittimazione ex art. 23 c.c. dei singoli associati all’azione di annullabilità delle delibere assembleari, essi sono del pari legittimati alle impugnazioni della decisione nei loro confronti resa.

La nomina giudiziale del commissario liquidatore di un’associazione riconosciuta da parte del presidente del tribunale, ove non provveda in forza di statuto l’assemblea degli associati, si dispone mediante un provvedimento di volontaria giurisdizione, o camerale, ai sensi dell’art. 11 disp. att. c.c., la cui natura giuridica, come preconfigurata dal legislatore, non muta solo per il fatto che siano, anche a sommarie informazioni, assunte le deposizioni di soggetti ritenuti informati o interessati al procedimento.

Erra, dunque, la sentenza impugnata, laddove – pur sulla corretta premessa del richiamo ai precedenti di questa S.C., secondo cui i provvedimenti emessi dal presidente del tribunale ex artt. 11 e 12 disp. att. c.c. costituiscono misure di volontaria giurisdizione, prive di decisorietà e definitività, fondandosi su di un’indagine sommaria e incidenter tantum ( e multis , Cass.19.7.2018, n. 19309; Cass. 3.2.2012, n. 1590) – poi sembra ritenere che la situazione muti, sol perché il decreto presidenziale conteneva affermazioni nel merito della vicenda concreta.

Nonostante tale ragionamento non corretto della corte territoriale, non ne deriva l’applicazione dell’art. 741 c.c. – che dispone l’efficacia dei provvedimenti di volontaria giurisdizione quando sono decorsi i termini di cui agli articoli precedenti senza che sia stato proposto reclamo – dal momento che, invero, i ricorrenti hanno dedotto di avere proposto una mera istanza di revoca del provvedimento di nomina del liquidatore, come tale estranea all’ambito di applicazione della disposizione richiamata, né hanno in nessun modo specificato i tempi ed i modi dell’eventuale reclamo avverso la nomina giudiziale del liquidatore.

Non sono stati, pertanto, offerti elementi specifici di nessun tipo, al fine di sostenere la tesi dedotta della inefficacia della nomina del liquidatore giudiziale, alla data dell’assemblea dell’agosto 2006, che provvide alla revoca dello stato di scioglimento della associazione.

3. – Il secondo motivo è inammissibile, in quanto esso non censura la decisione di c.d. assorbimento, costituente il vero decisum della sentenza impugnata, ma una motivazione dalla stessa resa solo ad abundantiam.

Resta, dunque, compito del giudice del rinvio riesaminare anche tale questione.

4. – Il terzo motivo è inammissibile, in quanto esso, sotto l’egida del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, mira invero a censurare un accertamento di fatto, riservato al giudice del merito.

5. –Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese di lite nella misura di € 5.200,00 per ciascun controricorrente, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori di legge.

Sussistono ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, i presupposti per versamento da parte del ricorrente del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13534/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 197, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro REGIONE LAZIO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 183, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA B. CAIROLI 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 1624/2022 depositata il10/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Roma con sentenza del n. 20374/2016, ritenuta la legittimazione attiva dell’ [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi soci, respinse l’azione di an n ul l amento per errore d e l l a deliberazione di scioglimento dell’associazione adottata dall’assemblea il 1 0 luglio 2006, ed, in accoglimento della domanda subordinata, accertò la validità della deliberazione di revoca della prima deliberazione, assunta dall’assemblea del 21 agosto 2006, in configurazione plenaria ed all’unanimità dei voti . L’azione era stata proposta dall’Associazione e dai suoi soci contro il liquidatore dell’associazione nominato dal Tribun a le, [OSCURATO:PERSONA], il Consorzi o [OSCURATO:PERSONA] e Reinserimento (RI.REI.), detentore del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’associazione, e la Regione Lazio . Con sentenza del 10 marzo 2022, n. 1624, la Corte d’appello di Roma – adìta con appelli principali dall’Associazione, rappresentata dal nuovo liquidatore nominato dal tribunale Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal Consorzio e dalla Regione Lazio, e con appello incidentale dei soci Avv. [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – ha accolto gli appelli principali e disatteso l’incidentale, respingendo tutte le domande proposte dall’AssociazioneAnni [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi soci . Ha ritenuto la corte territoriale, per quanto ancora rileva, che: a)ai sensi degli artt. 30 c.c. e 11 disp. att. c.c., il presidente del tribunale nomina i liquidatori con provvedimento di volontaria giurisdizione; tuttavia, il decreto del Presidente del Tribunale di Roma del 7 agosto 2006 aveva proceduto nel contraddittorio con il liquidatore uscente e con tutti gli interessati, nominando come liquidatore [OSCURATO:PERSONA], funzionario della Prefettura di Roma; alla data dell’assemblea del 21 agosto 2006, che ha provveduto alla revoca dello stato di liquidazione, ed indipendentemente dall’esistenza di una regolare convocazione, ormai era stato nominato il nuovo liquidatore, che né aveva convocato quell’assemblea, né fu ad essa presente, con la conseguenza che la deliberazione è inesistente per assenza di convocazione e per non essere neppure integrati i presupposti dell’assemblea totalitaria, per l’assenza del liquidatore in carica; b)pur essendo tali considerazioni assorbenti, per completezza, non sussistevano neppure i requisiti ex art. 2487 - ter c.c. per la valida revoca dello stato di scioglimento, la quale impone che siano eliminate tutte le cause di scioglimento e non soltanto quella per cui esso fu disposto; c) non sussiste l’annullabilità della deliberazione per errore, come preteso dagli appellanti incidentali, peraltro in modo generico, essendo note ai soci le condizioni della società e le ragioni di scioglimento, come già ritenuto dal Tribunale. Avverso questa sentenza viene proposto ricorso da due degli associati, affidato a tre motivi, cui resistono con distinti controricorsi l’Associazione, in persona del liquidatore giudiziale, il Consorzio RI.REI. e la Regione Lazio, mentre non svolgono difese gli altri intimati. Le parti hanno depositato le memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. -I motivi del ricorso possono essere come segue riassunti: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 115, comma 1, 741, comma 2, c.p.c. e 13 disp. att. c.c., in quanto la nomina giudiziale del liquidatore è provvedimento reso con decreto camerale, soggetto ad inefficacia, se non diversamente disposto, sino all’esito del reclamo o del termine per proporlo: e, nella specie, il reclamo fu proposto, con la conseguenza che alla data del 21 agosto 2006, in cui si tenne la deliberazione di revoca dello stato di liquidazione, la nuova nomina non era ancora efficace ed in assemblea validamente era presente il liquidatore uscente; a ciò si aggiunga che la nomina del nuovo liquidatore ha effetto, ai sensi dell’art. 13 disp. att. c.c., dalla iscrizione nel registro delle persone giuridiche e che la regolare convocazione dell’assemblea nei confronti di tutti i soci da parte del Giorgi non è stata mai contestata dalle controparti, oltre ad avere gli attori rappresentato che il sequestro dei documenti associativi, compresi i fax di convocazione, non ne rendeva possibile la produzione in giudizio; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 2487 - ter c.c., perché la corte del merito ha errato, pur dopo avere ritenuto il motivo assorbito, nel ritenere che non fossero state eliminate le cause di scioglimento, dato che l’associazione fu sciolta per volontà degli associati, onde ben avrebbe potuto essere manifestata, come nella specie avvenuto, una volontà uguale e contraria. In particolare, i soci erano stati indotti a sciogliere l’ente per avere ritenuto insussistenti le condizioni patrimoniali per continuare ad operare, ma si era poi appreso che tale situazione era stata rappresentata falsamente, donde l’intento di proseguire la propria attività associativa, avendo comunque essa a disposizione strutture del valore di decine di milioni di euro; 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 1427, 1428 e 1429 c.c., in quanto esisteva, nella specie, l’errore essenziale, tale da condurre all’accoglimento della domanda. 2. –Il primo motivo è inammissibile. Giova precisare che è infondata l’eccezione, proposta dalla Regione Lazio, di difetto di legittimazione a ricorrere in capo ai ricorrenti, che, quali associati ed attori, sempre parti in causa, conservano il diritto di azione anche al fine della cassazione della sentenza che ha pronunciato sulle domande anche da essi proposte. Così come esiste la legittimazione ex art. 23 c.c. dei singoli associati all’azione di annullabilità delle delibere assembleari, essi sono del pari legittimati alle impugnazioni della decisione nei loro confronti resa. La nomina giudiziale del commissario liquidatore di un’associazione riconosciuta da parte del presidente del tribunale, ove non provveda in forza di statuto l’assemblea degli associati, si dispone mediante un provvedimento di volontaria giurisdizione, o camerale, ai sensi dell’art. 11 disp. att. c.c., la cui natura giuridica, come preconfigurata dal legislatore, non muta solo per il fatto che siano, anche a sommarie informazioni, assunte le deposizioni di soggetti ritenuti informati o interessati al procedimento. Erra, dunque, la sentenza impugnata, laddove – pur sulla corretta premessa del richiamo ai precedenti di questa S.C., secondo cui i provvedimenti emessi dal presidente del tribunale ex artt. 11 e 12 disp. att. c.c. costituiscono misure di volontaria giurisdizione, prive di decisorietà e definitività, fondandosi su di un’indagine sommaria e incidenter tantum ( e multis , Cass.19.7.2018, n. 19309; Cass. 3.2.2012, n. 1590) – poi sembra ritenere che la situazione muti, sol perché il decreto presidenziale conteneva affermazioni nel merito della vicenda concreta. Nonostante tale ragionamento non corretto della corte territoriale, non ne deriva l’applicazione dell’art. 741 c.c. – che dispone l’efficacia dei provvedimenti di volontaria giurisdizione quando sono decorsi i termini di cui agli articoli precedenti senza che sia stato proposto reclamo – dal momento che, invero, i ricorrenti hanno dedotto di avere proposto una mera istanza di revoca del provvedimento di nomina del liquidatore, come tale estranea all’ambito di applicazione della disposizione richiamata, né hanno in nessun modo specificato i tempi ed i modi dell’eventuale reclamo avverso la nomina giudiziale del liquidatore. Non sono stati, pertanto, offerti elementi specifici di nessun tipo, al fine di sostenere la tesi dedotta della inefficacia della nomina del liquidatore giudiziale, alla data dell’assemblea dell’agosto 2006, che provvide alla revoca dello stato di scioglimento della associazione. 3. – Il secondo motivo è inammissibile, in quanto esso non censura la decisione di c.d. assorbimento, costituente il vero decisum della sentenza impugnata, ma una motivazione dalla stessa resa solo ad abundantiam. Resta, dunque, compito del giudice del rinvio riesaminare anche tale questione. 4. – Il terzo motivo è inammissibile, in quanto esso, sotto l’egida del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, mira invero a censurare un accertamento di fatto, riservato al giudice del merito. 5. –Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese di lite nella misura di € 5.200,00 per ciascun controricorrente, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori di legge. Sussistono ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, i presupposti per versamento da parte del ricorrente del
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