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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 07780/2026

Testo disponibile della fonte

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ORDINANZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata alricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Palermo, che ha indicatorecapito Pec;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura depositatain atti, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Palermo, che ha indicatorecapito Pec;- resistente –Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legalerappresentante pro tempore;- resistente -Comune di Palermo, in persona del Sindaco, legale rappresentantepro tempore;- intimato -avversoNumero registro generale 20780/2021Numero sezionale 79/2026Numero di raccolta generale 7780/2026Data pubblicazione 31/03/2026la sentenza n. 308, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale della Sicilia l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 14.1.2021;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:1. [OSCURATO:PERSONA] riceveva dall’Incaricato per l’esazione, [OSCURATO:SOCIETA] (cui è succeduta Agenzia delle Entrate riscossione), lanotificazione dell’atto di pignoramento presso terzi n. 31 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],fondato su una pluralità di intimazioni e cartelle di pagamento, attinenti adIrpef ed altro, per un importo complessivo di Euro 14.794,76.2.

La contribuente impugnava l’atto di pignoramento, innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Palermo, proponendo plurimecontestazioni, procedimentali e di merito.

La CTP, rilevato che l’Incaricatoper l’esazione non si era costituito e difettava la prova della notificazionedegli atti prodromici, annullava l’atto impugnato.2. [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello avverso la decisionesfavorevole assunta dalla CTP, innanzi alla Commissione TributariaRegionale della Sicilia, e produceva documentazione relativa alla notificadegli atti prodromici.

La CTR riteneva tardiva la produzione documentale,e comunque valutava le notifiche invalide perché effettuate a mezzo dioperatore postale privato privo di licenza abilitativa individuale.

Inconseguenza la CTR confermava l’annullamento dell’atto di pignoramento.4.

Avverso la decisione assunta dal giudice dell’appello ha propostoricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi diimpugnazione.

La contribuente ha ricevuto la notificazione del ricorso amezzo Pec, consegnata il 14.7.2021 presso il difensore costituito in gradodi appello, ed ha depositato procura difensiva.

L’Agenzia delle Entrate nonsi è costituita tempestivamente in questo giudizio, ma ha depositato notacon la quale ha domandato di prendere parte all’eventuale udienza didiscussione pubblica del ricorso.

Il Comune di Palermo ha ricevuto laNumero registro generale 20780/2021Numero sezionale 79/2026Numero di raccolta generale 7780/2026Data pubblicazione 31/03/2026notificazione del ricorso a mezzo Pec, consegnata il 14.7.2021, ma non hasvolto difese nel giudizio di legittimità.4.1.

La contribuente ha quindi depositato documentazione, illustrandodi aver aderito a procedura di definizione agevolata delle controversie, aisensi della legge n. 197 del 2022, ed ha domandato dichiararsi lasospensione del giudizio.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato il diniegoopposto all’istanza di definizione agevolata perché presentata dallacontribuente in difetto dei presupposti di legge.Ragioni della decisione1.

Occorre innanzitutto valutare la richiesta di sospensione del giudizioin applicazione della normativa beneficiale di cui alla legge n. 197 del2022 proposta da [OSCURATO:PERSONA].1.1.

L’Agenzia delle Entrate ha comunicato il diniego di accoglimentodell’istanza di condono, perché il pignoramento di crediti presso terzi ètributario”.

Inoltre, l’atto in contestazione riporta anche pretese tributariePalermo.La contribuente non ha proposto opposizione avverso il diniego diaccesso alla procedura di definizione agevolata, e non vi è quindi luogo apronunciare in materia.2.

Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] contesta la nullitàdella decisione impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 58 delD.Lgs. n. 546 del 1992, perché nel giudizio tributario è consentita laproduzione di nuovi documenti in grado di appello.Invero questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che“nel processo tributario, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546del 1992,”, nella formula applicabile ratione temporis, consentiva di“produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio diNumero registro generale 20780/2021Numero sezionale 79/2026Numero di raccolta generale 7780/2026Data pubblicazione 31/03/2026primo grado e pure se, in quest'ultimo giudizio, era rimasta contumace”Cass. sez.

V, 23.6.2021, n. 17921.Il primo motivo di impugnazione risulta pertanto fondato e deve perciòessere accolto.3.

Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Incaricato per l’esazionecensura la violazione dell’art. 4 del D.Lgs. n. 261 del 1999, come sost.,per avere il giudice del gravame erroneamente ritenuto inesistente lanotificazione delle cartelle di pagamento effettuata a mezzo di operatorepostale privato.3.1.

Occorre rilevare che non risulta contestato in questo giudizio chela contribuente abbia ricevuto la notificazione degli atti prodromici, e chela stessa sia stata curata, tra il 21.9.2011 ed il 3.11.2013, da operatorepostale privato non dotato di licenza individuale.Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che “lanotificazione di un atto effettuata in mancanza dei requisiti prescritti dallalegge, ma comunque riconoscibile quale attività notificatoria, non èinesistente, ma nulla e, quindi, sanabile per raggiungimento dello scopo,con la rituale e tempestiva costituzione dell'intimato”, Cass. sez.

I,[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 22806.Inoltre, non si è mancato di specificare che “in tema di processotributario, il contribuente che lamenta l'inesistenza, la mancanza o lanullità della notifica della cartella di pagamento deve proporreimpugnazione ex art. 19, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 546 del 1992, infunzione di opposizione agli atti esecutivi, avverso l'atto di pignoramentopresso terzi di cui lo stesso ha ricevuto la notifica, avendo quest'ultimavalore equipollente ad una notifica valida della cartella, della quale ilcontribuente è messo in condizione di conoscere l'esistenza e di esercitareil diritto di impugnazione”, Cass. sez.

V, 16.12.2024, n. 32671.Anche il secondo strumento di impugnazione risulta pertanto fondato.Numero registro generale 20780/2021Numero sezionale 79/2026Numero di raccolta generale 7780/2026Data pubblicazione 31/03/20264.

In definitiva il ricorso proposto dall’Incaricato per l’esazione deveessere accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Sicilia perché proceda a nuovoesame.La Corte di Cassazione, P.Q.Maccoglie il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, cassa la decisione impugnata e rinviaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia perché, indiversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovogiudizio, e provveda anche a regolare le spese processuali del giudizio dilegittimità tra le parti.Così deciso in Roma, il 9.1.2026.Il PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata alricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Palermo, che ha indicatorecapito Pec;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura depositatain atti, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Palermo, che ha indicatorecapito Pec;- resistente –Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legalerappresentante pro tempore;- resistente -Comune di Palermo, in persona del Sindaco, legale rappresentantepro tempore;- intimato -avversoNumero registro generale 20780/2021Numero sezionale 79/2026Numero di raccolta generale 7780/2026Data pubblicazione 31/03/2026la sentenza n. 308, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale della Sicilia l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 14.1.2021;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:1. [OSCURATO:PERSONA] riceveva dall’Incaricato per l’esazione, [OSCURATO:SOCIETA] (cui è succeduta Agenzia delle Entrate riscossione), lanotificazione dell’atto di pignoramento presso terzi n. 31 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],fondato su una pluralità di intimazioni e cartelle di pagamento, attinenti adIrpef ed altro, per un importo complessivo di Euro 14.794,76.2. La contribuente impugnava l’atto di pignoramento, innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Palermo, proponendo plurimecontestazioni, procedimentali e di merito. La CTP, rilevato che l’Incaricatoper l’esazione non si era costituito e difettava la prova della notificazionedegli atti prodromici, annullava l’atto impugnato.2. [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello avverso la decisionesfavorevole assunta dalla CTP, innanzi alla Commissione TributariaRegionale della Sicilia, e produceva documentazione relativa alla notificadegli atti prodromici. La CTR riteneva tardiva la produzione documentale,e comunque valutava le notifiche invalide perché effettuate a mezzo dioperatore postale privato privo di licenza abilitativa individuale. Inconseguenza la CTR confermava l’annullamento dell’atto di pignoramento.4. Avverso la decisione assunta dal giudice dell’appello ha propostoricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi diimpugnazione. La contribuente ha ricevuto la notificazione del ricorso amezzo Pec, consegnata il 14.7.2021 presso il difensore costituito in gradodi appello, ed ha depositato procura difensiva. L’Agenzia delle Entrate nonsi è costituita tempestivamente in questo giudizio, ma ha depositato notacon la quale ha domandato di prendere parte all’eventuale udienza didiscussione pubblica del ricorso. Il Comune di Palermo ha ricevuto laNumero registro generale 20780/2021Numero sezionale 79/2026Numero di raccolta generale 7780/2026Data pubblicazione 31/03/2026notificazione del ricorso a mezzo Pec, consegnata il 14.7.2021, ma non hasvolto difese nel giudizio di legittimità.4.1. La contribuente ha quindi depositato documentazione, illustrandodi aver aderito a procedura di definizione agevolata delle controversie, aisensi della legge n. 197 del 2022, ed ha domandato dichiararsi lasospensione del giudizio. L’Agenzia delle Entrate ha depositato il diniegoopposto all’istanza di definizione agevolata perché presentata dallacontribuente in difetto dei presupposti di legge.Ragioni della decisione1. Occorre innanzitutto valutare la richiesta di sospensione del giudizioin applicazione della normativa beneficiale di cui alla legge n. 197 del2022 proposta da [OSCURATO:PERSONA].1.1. L’Agenzia delle Entrate ha comunicato il diniego di accoglimentodell’istanza di condono, perché il pignoramento di crediti presso terzi ètributario”. Inoltre, l’atto in contestazione riporta anche pretese tributariePalermo.La contribuente non ha proposto opposizione avverso il diniego diaccesso alla procedura di definizione agevolata, e non vi è quindi luogo apronunciare in materia.2. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] contesta la nullitàdella decisione impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 58 delD.Lgs. n. 546 del 1992, perché nel giudizio tributario è consentita laproduzione di nuovi documenti in grado di appello.Invero questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che“nel processo tributario, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546del 1992,”, nella formula applicabile ratione temporis, consentiva di“produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio diNumero registro generale 20780/2021Numero sezionale 79/2026Numero di raccolta generale 7780/2026Data pubblicazione 31/03/2026primo grado e pure se, in quest'ultimo giudizio, era rimasta contumace”Cass. sez. V, 23.6.2021, n. 17921.Il primo motivo di impugnazione risulta pertanto fondato e deve perciòessere accolto.3. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Incaricato per l’esazionecensura la violazione dell’art. 4 del D.Lgs. n. 261 del 1999, come sost.,per avere il giudice del gravame erroneamente ritenuto inesistente lanotificazione delle cartelle di pagamento effettuata a mezzo di operatorepostale privato.3.1. Occorre rilevare che non risulta contestato in questo giudizio chela contribuente abbia ricevuto la notificazione degli atti prodromici, e chela stessa sia stata curata, tra il 21.9.2011 ed il 3.11.2013, da operatorepostale privato non dotato di licenza individuale.Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che “lanotificazione di un atto effettuata in mancanza dei requisiti prescritti dallalegge, ma comunque riconoscibile quale attività notificatoria, non èinesistente, ma nulla e, quindi, sanabile per raggiungimento dello scopo,con la rituale e tempestiva costituzione dell'intimato”, Cass. sez. I,[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 22806.Inoltre, non si è mancato di specificare che “in tema di processotributario, il contribuente che lamenta l'inesistenza, la mancanza o lanullità della notifica della cartella di pagamento deve proporreimpugnazione ex art. 19, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 546 del 1992, infunzione di opposizione agli atti esecutivi, avverso l'atto di pignoramentopresso terzi di cui lo stesso ha ricevuto la notifica, avendo quest'ultimavalore equipollente ad una notifica valida della cartella, della quale ilcontribuente è messo in condizione di conoscere l'esistenza e di esercitareil diritto di impugnazione”, Cass. sez. V, 16.12.2024, n. 32671.Anche il secondo strumento di impugnazione risulta pertanto fondato.Numero registro generale 20780/2021Numero sezionale 79/2026Numero di raccolta generale 7780/2026Data pubblicazione 31/03/20264. In definitiva il ricorso proposto dall’Incaricato per l’esazione deveessere accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Sicilia perché proceda a nuovoesame.La Corte di Cassazione, P.Q.Maccoglie il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, cassa la decisione impugnata e rinviaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia perché, indiversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovogiudizio, e provveda anche a regolare le spese processuali del giudizio dilegittimità tra le parti.Così deciso in Roma, il 9.1.2026.Il PresidenteRoberta Crucitti
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