CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 20476/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6176-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 06176 sez. M1 -ud. 13-04-2022 -2- -intimati - avverso l'ordinanza N. 1/2021 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 26/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. C on il ricorso in atti l'Agenzia del Demanio si duole del pronunciamento adottato nei suoi confronti con la sentenza per cui è ricorso dalla Corte d'Appello di Potenza che, adita da [OSCURATO:PERSONA] a mente degli artt. 53 e 54 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, aveva proceduto a liquidare le indennità dovute anche a suo carico, quantunque essa non fosse né l'ente espropriante né l'ente beneficiario. Di detta sentenza reclama perciò la cassazione con un unico motivo di ricorso ai qualiresiste solo la Lucarella. [OSCURATO:PERSONA] 2. L'unico motivo del proposto ricorso –che non incorre, come risulterà in prosieguo, nella preclusione opposta dalla controricorrente – reitera l'eccezione di difetto di legittimazione passiva fatto valere avanti al giudice delmerito e da questo implicitamente rigettato con il disporre anche a carico dell'impugnante l'ordine di procedere al deposito delle indennità dovute presso la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti. 3. Il motivo è fondato avendo questo Corte più volte ribadito alla stregua del positivo dettato risultante dall'art. 3, comma 1, d.P.R. 327/2001 che identifica l'"autorità espropriante", nell'"autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero il soggetto privato, al qualesia stato attribuito tale potere, in base ad una norma" e il "beneficiario dell'espropriazione" nel "soggetto, pubblico o Ric. 2021 n. 06176 sez. M1 -ud. 13-04-2022 -3- privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio", il principio che «parte del rapporto espropriativo ed obbligato al pagamento dell'indennità verso il proprietario espropriato, e, come tale, legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima che sia stato da quest'ultimo proposto, è il soggetto espropriante, vale a dire quello a cui favore è pronunciato il decreto di espropriazione, anche nell'ipotesi di concorso di più enti nella realizzazione dell'opera pubblica, nella quale deve ugualmente aversi riguardo, a detti fini, esclusivamente al soggetto che nel provvedimento ablatorio risulta beneficiario dell'espropriazione, salvo che dal decreto stesso non emerga che ad altro ente, in virtù di legge o di atti amministrativi e mediante figure sostitutive di rilevanza esterna, siano stati conferiti il potere ed il compito di procedere all'acquisizione delle aree occorrenti e di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative, ed addossati i relativi oneri» (Cass., Sez. I, 20/05/2016, n. 10530). 4. Nediscende che non essendo l'odierno ricorrente né il soggetto che ha proceduto all'esproprio, né tantomeno il soggetto in favore del quale esso profitta – all'uopo non essendo rilevante che il bene espropriato fosse destinato a strada pubblica e rientrassenel demanio dello Stato, in quanto la gestione delle strade pubbliche compete ex lege 143/1994 all'ANAS che ne'è perciò il beneficiario – va esclusa la legittimazione passiva dell'Agenzia del Demanio e va perciò cassata la contraria determinazione assunta dal giudice di merito. 5. Accolto il motivo di ricorso, la sentenza impugnata può essere cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382, comma 3, ultimo inciso, cod. proc. civ. in quanto l'azione nei confronti dell'Agenzia del Demanio non poteva essere proposta. 6. Spese alla soccombenza e doppio contributo ove dovuto. Ric. 2021 n. 06176 sez. M1 -ud. 13-04-2022 -4- PQM Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l'impugnata sentenza e condanna parte controricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 5800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Cosi