CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 aprile 2026
Cassazione n. 27318/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte hadichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza della Corte di appello di Napoli del 14/01/2015, con la quale era stata confermatala sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato l’imputato peril reato di tentata violenza sessuale.E’ pervenuta ordinanza della Corte di appello di Napoli del 16/04/2026, con la qualeè stata dichiarata la correzione della data di nascita dell’imputato in quella del [OSCURATO:DATA_NASCITA], inluogo del 30/04/1944, erroneamente indicata, ed è stato dichiarato estinto il reato ascrittoper morte del reo, essendo intervenuto il decesso del prevenuto il 30/01/2016, in epocaanteriore alla irrevocabilità della sentenza di condanna.2. Questa Corte di legittimità deve, dunque, innanzitutto, prendere atto della correttadata di nascita dell’imputato, nato ad XXXXXX il [OSCURATO:DATA_NASCITA], non il 30/04/1944, comeindicato nella sentenza n. 30144 del 14/04/2016, depositata il 15/07/2016.3. In secondo luogo, come risulta dall’ordinanza emessa dalla Corte di appello diNapoli del 16/04/2026, [OSCURATO:PERSONA] è deceduto in data anteriore all'emissionedella sentenza di questa Corte sopra indicata, per cui la sentenza della Corte di cassazionepronunciata dopo la morte dell'imputato è giuridicamente inesistente e deve essere revocata.E la relativa declaratoria spetta al giudice che l'ha pronunciata e non al giudicedell'esecuzione (Sez. U, n. 3489 del 23/01/1982, Rv. 153021; nello stesso senso, Sez. 6, n.10199 del 9.3.2010, Iaconis, Rv. 246541). Il giudice penale ha, infatti, l'obbligo permanentedi accertare lo stato in vita dell'imputato, quale presupposto essenziale del processo;tuttavia, poiché tale obbligo non può tradursi in una costante attività di indagine, la tardivaconoscenza dell'evento morte, verificatasi nel corso del processo, può essere considerataerrore di fatto paragonabile all'errore materiale e soggetto, in virtù di applicazione estensivadell'art. 130 cod. proc. pen., al procedimento della correzione degli errori materiali, anche neigradi successivi del giudizio, in quanto la mancanza del soggetto nei cui confronti si esercital'azione penale determina l'inesistenza giuridica della sentenza, per essere estinto il reatoper morte del reo (Sez. 5, ord. n. 5210 del 13/1/2006, Pezzino, Rv. 233636).Pertanto, la sentenza emessa da questa Sezione il 14/04/2016 nei confronti diXXXXXXXXXXXXXXXXXX deve essere revocata e, per l'effetto, va annullata senza rinvio lasentenza della Corte di Appello di Napoli del 14/01/2015 per essere il reato estinto per mortedel reo. P.Q.MRevoca la sentenza di questa corte n. 30144 emessa in data 14/04/2016 nei confronti diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (così dovendosi correggerela data di nascita erroneamente indicata come 30/04/1944 nella sentenza revocata). Annullasenza rinvio la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli n. 243 in data 14/01/2015perchè il reato è estinto per morte dell'imputato.Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.