CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41038/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato, preliminarmente, che la giurisprudenza di legittimità, con riferimento al vincolo della continuazione in sede di esecuzione, ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria, da parte del singolo agente, di una pluralità di condotte illecite, stabilendo che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156); che tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata all'illecito, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950); che la verifica di tale preordinazione non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi ovvero di congetture processuali, essendo necessario dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione invocato siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso unitario (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596); che, di conseguenza, «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074)»; che, per converso, non è necessaria la concomitante ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l'unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significativi (in questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098); che l'accertamento di tali indici è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti; che, nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione ha stimato che la riconducibilità al medesimo disegno criminoso dei reati commessi da [OSCURATO:PERSONA] ed accertati con due diverse sentenze di condanna è, in radice, preclusa dallo sviluppo del percorso criminale dell'odierno ricorrente il quale, dopo avere operato, a partire dal 2006, quale membro di una compagine dedita al narcotraffico attiva sul mercato romano, è stato inserito, dal 2011 in avanti, nel nuovo organismo camorristico, denominato «Vinella-Grassi», sorto dalla scissione del clan Amato-Pagano e con esso coinvolto in una violenta contrapposizione; tanto, in forza di una nuova determinazione, certamente imprevedibile perché frutto del mutamento degli equilibri e degli scenari nell'universo delinquenziale partenopeo; che la motivazione, ampia e perspicua, sottesa al provvedimento impugnato appare esente da fratture razionali e coerente con il quadro normativo, secondo l'interpretazione sopra illustrata, perché attesta la reciproca autonomia delle deliberazioni e tiene conto di tutte le evidenze raccolte; che il ricorrente, con l'unico motivo di ricorso, si limita ad esprimere generiche e sterili considerazioni in ordine all'istituto la cui applicazione ha invocato, che non riescono a mettere in luce, nel provvedimento impugnato, specifici profili di manifesta illogicità o contraddittorietà, e segnala, in particolare, che egli ha sempre mantenuto la solidarietà con la compagine Leonardi che, in un momento successivo alla sua adesione, ha abbandonato l'originaria alleanza ed è divenuto sottogruppo del gruppo Vinella-Grassi, ciò che, a suo modo di vedere, non contraddice la dedotta unicità della determinazione criminosa, posto che, si legge a pag. 5 del ricorso, «alleanze, scissioni, faide, omicidi, estorsioni sono fatti che rientrano in programmi associativi»; che la prospettiva del ricorrente si palesa, nondimeno, fallace perché, muovendosi su un piano di tangibile astrattezza, omette di considerare che la sua carriera criminale è segnata da un deciso cambio di rotta che lo ha visto transitare, al pari degli altri componenti della cellula della quale egli ha fatto costantemente parte, da un sodalizio all'altro ed impegnarsi, in forza di un deciso e riconoscibile mutamento di schieramento, in un contesto associativo senz'altro differente, per composizione, attività ed obiettivi, anche omicidiari, da quello in cui egli, in precedenza, aveva militato;ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre