CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 giugno 2022
Cassazione n. 18847/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35370/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Veturia 45, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 10 [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza n. 4577 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/5/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 35370/2019 Numero sezionale 940/2022 Numero di raccolta generale 18847/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 [OSCURATO:PERSONA]: − nell’espropriazione immobiliare (n. 3955/2010 R.G. Esecuzioni del Tribunale di Milano) promossa contro [OSCURATO:PERSONA], successivamente all’aggiudicazione del bene staggito in favore di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 560 cod. proc. civ. veniva emesso, in data 7/6/2017, l’ordine di liberazione dell’immobile pignorato; − avverso detto provvedimento proponeva opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA], coniuge separato dell’esecutata; − con l’opposizione (avanzata con ricorso depositato il 5/7/2017 a seguito della comunicazione rivolta dal custode giudiziario in data 16/6/2017 e relativa al prossimo rilascio del cespite), il Fiorenza deduceva di essere l’unico proprietario del cespite, che il debito nei confronti del condominio procedente era insussistente, che l’immobile era goduto in forza di contratto di locazione, che la vendita era avvenuta a un prezzo irrisorio e, infine, che la procedura doveva essere sospesa a seguito delle denunce penali presentate dalla Giussani e dallo stesso Fiorenza; − il seguente giudizio di merito – al quale partecipava il Condominio di via Debussy 10, mentre restavano contumaci [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – si concludeva con la sentenza n. 4577 del 13/5/2019, con cui il Tribunale di Milano respingeva l’opposizione; − il giudice di merito rilevava che il contratto di locazione, registrato nel 2012, era inopponibile perché successivo al pignoramento, che la pretesa rivendicazione dell’effettiva titolarità del bene era inammissibile, dovendosi la stessa azionare con l’opposizione ex art.619 cod. proc. civ. (peraltro, già intentata dal Fiorenza, senza esito) e, infine, che l’opponente non era legittimato a far valere pretese irregolarità del processo esecutivo o a contestare i crediti azionati; − avverso tale decisione proponeva ricorso, fondato su cinque motivi, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha anche depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; 2 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 35370/2019 Numero sezionale 940/2022 Numero di raccolta generale 18847/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 − non svolgevano difese nel giudizio di cassazione gli intimati [OSCURATO:PERSONA] di via Debussy 10, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: − col primo motivo (formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2923 cod. civ., per avere il Tribunale omesso di considerare l’anteriorità al pignoramento della detenzione del conduttore, pur es- sendo la locazione priva di data certa; − col secondo motivo (formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.), si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere il Tribunale mancato di pronun- ciarsi sul profilo dell’anteriorità al pignoramento della detenzione del conduttore; − entrambe le censure, che possono essere esaminate congiunta- mente, sono inammissibili; − infatti, anche a voler superare le evidenti lacune dei motivi (che non rispettano affatto i requisiti dell’art. 366 cod. proc. civ.), le censure non si misurano con la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha condizionato l’opponibilità della locazione ad un contratto avente data certa anteriore alla trascrizione del pignoramento e ha perciò escluso che il contratto vantato dal Fiorenza, registrato solo nel 2012, fosse opponibile; − per altro verso, è lo stesso ricorrente ad affermare di aver dedotto l’anteriorità della detenzione soltanto nella memoria depositata nel giu- dizio di merito e, dunque, come questione di fatto nuova, non proposta col ricorso introduttivo presentato al giudice dell’esecuzione; pertanto – pur prescindendo dall’esame della questione relativa all’attuale applica- bilità dell’art. 2923, comma 4, cod. civ. ai contratti ad uso abitativo (per i quali è prescritta la forma scritta ad substantiam dall’art. 1, comma 4, Legge n. 431 del 1998) – la censura attiene a una deduzione ulteriore 3 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 35370/2019 Numero sezionale 940/2022 Numero di raccolta generale 18847/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 e diversa, e come tale inammissibile, rispetto a quella avanzata nell’atto introduttivo (in proposito, tra le altre, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9226 del 22/03/2022, Rv. 664260-01); − col terzo motivo (formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce la violazione degli artt. 111 Cost., 616, 617, 618 e 624 cod. proc. civ., per avere il Tribunale ritenuto l’op- ponente, proprietario effettivo del cespite pignorato, privo della legitti- mazione a dolersi dei vizi della procedura intrapresa e a contestare il credito del procedente; − la censura è manifestamente infondata (e, perciò, inammissibile ex art. 360-bis cod. proc. civ.): la sentenza impugnata ha escluso che il Fiorenza, non assoggettato a procedura esecutiva in quanto non titolare del bene staggito, potesse avvalersi dei rimedi processuali spettanti all’esecutato; la pronuncia, infatti, ha correttamente specificato che la pretesa proprietà del cespite deve essere previamente accertata in esito ad un’opposizione ex art. 619 cod. proc. civ. (nel caso, già promossa in separato giudizio, con esito sfavorevole al ricorrente), in difetto della quale il terzo non può far valere eventuali vizi del processo esecutivo a cui è estraneo, né tantomeno contestare la sussistenza dei crediti azio- nati contro il debitore esecutato; − sono inammissibili anche il quarto e il quinto motivo, coi quali il Fiorenza ha rispettivamente lamentato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio per non essere state ammesse le prove dedotte (tese a dimostrare la proprietà del bene pignorato) e, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere il Tribunale mancato di pronunciarsi sul profilo dell’irrisorietà del prezzo di vendita e sulla conseguente richiesta di an- nullamento dell’aggiudicazione; − innanzitutto, quand’anche i fatti denunciati possano sussumersi entro la relativa nozione rilevante ai sensi del n. 5 dell’art. 360 cod. 4 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 35370/2019 Numero sezionale 940/2022 Numero di raccolta generale 18847/2022 Data pubblicazione 10/06/2022 proc. civ., entrambe le censure sono formulate con modalità irrispettose dell’art. 366 cod. proc. civ.: non sono indicati i mezzi istruttori che erano stati proposti e respinti, né i tempi e le modalità con cui erano state articolate le domande asseritamente non esaminate; − in ogni caso, come già esposto, il Fiorenza non era legittimato a dolersi degli atti di un processo che non era stato promosso nei suoi confronti e, dunque, non incideva sul suo patrimonio, con l’ulteriore con- seguenza che le prove proposte non erano afferenti al thema deciden- dum dell’opposizione de qua; − il ricorso è pertanto inammissibile, ma, stante la indefensio degli intimati, non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità; − va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso arti- colo 13, qualora dovuto; Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 5 maggio 2022. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) 5 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D