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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 20632/2023

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10371-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - rico rrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] Oggetto Lavoro a tempo parziale Lavoro supplementare R.G.N. 10371/2019 Cron.

Rep.

Ud. 05/04/2023 CC CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 46/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 08/02/2019 R.G.N. 1357/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Milano rigettava l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., convenuta in primo grado, avverso la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 1759/2016, che, sul ricorso dell’attore [OSCURATO:PERSONA], accertava che tra le parti era in corso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno a far tempo dal gennaio 2013, rigettava le ulteriori domande del ricorrente e condannava la società convenuta a rifondere al ricorrente metà delle spese di lite, come liquidate e in distrazione, compensando tra le parti la restante metà.

La stessa Corte condannava l’appellante al pagamento delle spese del secondo grado, come liquidate e in distrazione, dando atto che sussistevano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premetteva che l’[OSCURATO:SOCIETA] aveva impugnato la sentenza di primo grado per non aver tenuto conto, né sul piano sostanziale né su quello procedimentale, delle regole contrattuali stabilite dalla contrattazione integrativa aziendale, la quale sotto il titolo “consolidamento del lavoro supplementare” stabiliva: “con scadenza annuale si procederà, nel punto vendita o a livello territoriale alla verifica delle ore di lavoro supplementarein aumento oltre il limite del 50% (…) effettuate nel biennio precedente per valutarne il consolidamento di quota parte di quelle effettuate in modo stabile e costante”.

Premetteva ancora che, sempre secondo l’appellante, la modifica del contratto part-time con aumento dell’orario era dunque possibile, soltanto ricorrendo determinate condizioni: in particolare, occorreva tener conto delle sole ore di lavoro supplementare, di un periodo biennale, del raggiungimento di determinati livelli quantitativi, dellesole ore prestate con continuità, e, inoltre, occorreva anche una previa valutazione congiunta che andava richiesta dal lavoratore interessato, il quale poteva anche rifiutarsi di effettuare le prestazioni supplementari.

3. La Corte d’appello anzitutto osservava in contrario che, come già rilevato dal primo giudice, la giurisprudenza era costante nel ritenere che, al fine di accertare la trasformazione di un rapporto di lavoro da part time a full time , non è necessario riscontrare o meno la volontà novativa delle parti, una volta che è stata dimostrata la costante effettuazione di un orario di lavoro prossimo a quello stabilito per il lavoro a tempo pieno.

Richiamati a riguardo taluni precedenti di legittimità, anche in riferimento alla censura relativa al “Consolidamento del lavoro supplementare”, confermava, quindi, che era possibile che un rapporto di lavoro possa trasformarsi in full timeattraverso una prolungata esecuzione del lavoro con le caratteristiche proprie del tempo pieno, come avvenuto nel caso di questo giudizio.

Rilevava, infatti, che il Soldano aveva prodotto in giudizio i cedolini paga e riteneva che l’esame di essi aveva evidenziato un costante svolgimento di ore di lavoro supplementare mai inferiore a 40 ore mensili, oltre a ulteriori oredi lavoro straordinario, con conseguente raggiungimento e, addirittura, a volte anche superamento dell’orario di lavoro a tempo pieno di 37,5 ore settimanali.

4. Avverso tale sentenza l’[OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione, affidato ad unicomotivo.

5. L’intimato ha resistito con controricorso.

6. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]. denuncia: “Contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (ottenimento del tempo pieno tout-court) in relazione all’art. 360, n., 5, cpc e violazione e/o falsa applicazione del [OSCURATO:PERSONA] (CIA) [OSCURATO:SOCIETA] (del tutto ignorato dalla Corte territoriale sia sul piano sostanziale sia su quello processuale), in tema di consolidamento, pag. 30 in relazione all’art. 360 n. 3 cpc”.

Secondo la ricorrente, non esisteva dimostrazione dell’effettivo sistematico svolgimento del lavoro in normale orario a tempo pieno ed era comunque fuor di discussione che l’applicazione delle regole stabilite dal contratto aziendale [OSCURATO:SOCIETA], integrativo del CCNL settore “terziario”, conduceva ad escludere in modo netto l’esistenza di un diritto del resistente al tempo pieno.

2. Il motivo è inammissibile per plurime ragioni.

3. Occorre, anzitutto, ricordare che, per questa Corte, ricorre l’ipotesi di c.d.

“doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico- argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (in tal senso Cass. civ., sez.

VI, 9.3.2022, n. 7724).

E’ stato, inoltre, specificato che, nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dal quinto comma dell’articolo 348-ter del c.p.c., il ricorrente per cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’articolo 360 del c.p.c., deve indicare le ragioni difatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (così Cass. civ., sez.

II, 14.12.2021, n. 39910; id., sez.

III; 3.11.2021, n. 31312; id., sez.

III, 9.11.2020, n. 24974).4.

Nel caso in esame, però, a fronte di decisioni di primo e di secondo grado tra loro senz’altro conformi, neppure ha allegato la ricorrente per cassazione se e in che punti le rispettive rationesdecidendi di tali pronunce fossero almeno in parte differenti.

5. Inoltre, il fatto che l’impugnante indica come controverso e decisivo per il giudizio è l’ “ottenimento del tempo pieno tout-court”; all’evidenza, però, esso non rappresenta un fatto storico, principale o secondario, ma costituisce piuttosto l’approdo, confermato dalla Corte territoriale, che il rapporto lavorativo tra le parti per fatti concludenti si fosse trasformato in rapporto a tempo pieno.

6. La censura è, pertanto, inammissibile per la parte in cui si riferisce all’ipotesi di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c.

7. Parimenti inammissibile è l’unico motivo di ricorso dove si deduce il vizio di cui all’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c.

Infatti, la deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro è consentita soltanto in relazione alle fonti dell’autonomia collettiva di carattere nazionale (cfr., ad es., Cass. civ., sez. lav., 2.5.2022, n. 13766), mentre la ricorrente fa valere la pretesa violazione o falsa applicazione di un contratto collettivo aziendale.

8. D’altronde, la ricorrente assume in realtà che tale contratto collettivo aziendale sarebbe stato “del tutto ignorato dalla Corte territoriale”, laddove quest’ultima, come riferito in narrativa, aveva ben tenuto conto che l’appello della società si fondava appunto sulla disciplina di quel contratto aziendale in tema di “consolidamento del lavoro supplementare”, ma aveva ritenuto da disattendere la relativa censura.

Lo sviluppo di quest’ultima, piuttosto, contrappone una propria valutazione delle risultanze probatorie a quella compiuta dai giudici di merito, il che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità.

Pertanto, la censura in parte quanon attacca in modo ammissibile la ratio decidendi dell’impugnata sentenza.9.

Solo per completezza si aggiunge che questa Corte , in controversia analoga a quella che ci occupa, che vedeva ricorrente per cassazione la medesima società, ha respinto il ricorso sia pure basato su motivi in parte diversi dall’unico qui esaminato (cfr. Cass. civ., sez. lav., 4.12.2018, n. 31342).

10. Pertanto, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.

11. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore dei difensori del controricorrente, dichiaratisi anticipatari, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 4.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e distrae in favore degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10371-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - rico rrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] Oggetto Lavoro a tempo parziale Lavoro supplementare R.G.N. 10371/2019 Cron. Rep. Ud. 05/04/2023 CC CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 46/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 08/02/2019 R.G.N. 1357/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Milano rigettava l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., convenuta in primo grado, avverso la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 1759/2016, che, sul ricorso dell’attore [OSCURATO:PERSONA], accertava che tra le parti era in corso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno a far tempo dal gennaio 2013, rigettava le ulteriori domande del ricorrente e condannava la società convenuta a rifondere al ricorrente metà delle spese di lite, come liquidate e in distrazione, compensando tra le parti la restante metà. La stessa Corte condannava l’appellante al pagamento delle spese del secondo grado, come liquidate e in distrazione, dando atto che sussistevano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. 2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premetteva che l’[OSCURATO:SOCIETA] aveva impugnato la sentenza di primo grado per non aver tenuto conto, né sul piano sostanziale né su quello procedimentale, delle regole contrattuali stabilite dalla contrattazione integrativa aziendale, la quale sotto il titolo “consolidamento del lavoro supplementare” stabiliva: “con scadenza annuale si procederà, nel punto vendita o a livello territoriale alla verifica delle ore di lavoro supplementarein aumento oltre il limite del 50% (…) effettuate nel biennio precedente per valutarne il consolidamento di quota parte di quelle effettuate in modo stabile e costante”. Premetteva ancora che, sempre secondo l’appellante, la modifica del contratto part-time con aumento dell’orario era dunque possibile, soltanto ricorrendo determinate condizioni: in particolare, occorreva tener conto delle sole ore di lavoro supplementare, di un periodo biennale, del raggiungimento di determinati livelli quantitativi, dellesole ore prestate con continuità, e, inoltre, occorreva anche una previa valutazione congiunta che andava richiesta dal lavoratore interessato, il quale poteva anche rifiutarsi di effettuare le prestazioni supplementari. 3. La Corte d’appello anzitutto osservava in contrario che, come già rilevato dal primo giudice, la giurisprudenza era costante nel ritenere che, al fine di accertare la trasformazione di un rapporto di lavoro da part time a full time , non è necessario riscontrare o meno la volontà novativa delle parti, una volta che è stata dimostrata la costante effettuazione di un orario di lavoro prossimo a quello stabilito per il lavoro a tempo pieno. Richiamati a riguardo taluni precedenti di legittimità, anche in riferimento alla censura relativa al “Consolidamento del lavoro supplementare”, confermava, quindi, che era possibile che un rapporto di lavoro possa trasformarsi in full timeattraverso una prolungata esecuzione del lavoro con le caratteristiche proprie del tempo pieno, come avvenuto nel caso di questo giudizio. Rilevava, infatti, che il Soldano aveva prodotto in giudizio i cedolini paga e riteneva che l’esame di essi aveva evidenziato un costante svolgimento di ore di lavoro supplementare mai inferiore a 40 ore mensili, oltre a ulteriori oredi lavoro straordinario, con conseguente raggiungimento e, addirittura, a volte anche superamento dell’orario di lavoro a tempo pieno di 37,5 ore settimanali. 4. Avverso tale sentenza l’[OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione, affidato ad unicomotivo. 5. L’intimato ha resistito con controricorso. 6. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]. denuncia: “Contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (ottenimento del tempo pieno tout-court) in relazione all’art. 360, n., 5, cpc e violazione e/o falsa applicazione del [OSCURATO:PERSONA] (CIA) [OSCURATO:SOCIETA] (del tutto ignorato dalla Corte territoriale sia sul piano sostanziale sia su quello processuale), in tema di consolidamento, pag. 30 in relazione all’art. 360 n. 3 cpc”. Secondo la ricorrente, non esisteva dimostrazione dell’effettivo sistematico svolgimento del lavoro in normale orario a tempo pieno ed era comunque fuor di discussione che l’applicazione delle regole stabilite dal contratto aziendale [OSCURATO:SOCIETA], integrativo del CCNL settore “terziario”, conduceva ad escludere in modo netto l’esistenza di un diritto del resistente al tempo pieno. 2. Il motivo è inammissibile per plurime ragioni. 3. Occorre, anzitutto, ricordare che, per questa Corte, ricorre l’ipotesi di c.d. “doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico- argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (in tal senso Cass. civ., sez. VI, 9.3.2022, n. 7724). E’ stato, inoltre, specificato che, nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dal quinto comma dell’articolo 348-ter del c.p.c., il ricorrente per cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’articolo 360 del c.p.c., deve indicare le ragioni difatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (così Cass. civ., sez. II, 14.12.2021, n. 39910; id., sez. III; 3.11.2021, n. 31312; id., sez. III, 9.11.2020, n. 24974).4. Nel caso in esame, però, a fronte di decisioni di primo e di secondo grado tra loro senz’altro conformi, neppure ha allegato la ricorrente per cassazione se e in che punti le rispettive rationesdecidendi di tali pronunce fossero almeno in parte differenti. 5. Inoltre, il fatto che l’impugnante indica come controverso e decisivo per il giudizio è l’ “ottenimento del tempo pieno tout-court”; all’evidenza, però, esso non rappresenta un fatto storico, principale o secondario, ma costituisce piuttosto l’approdo, confermato dalla Corte territoriale, che il rapporto lavorativo tra le parti per fatti concludenti si fosse trasformato in rapporto a tempo pieno. 6. La censura è, pertanto, inammissibile per la parte in cui si riferisce all’ipotesi di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c. 7. Parimenti inammissibile è l’unico motivo di ricorso dove si deduce il vizio di cui all’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c. Infatti, la deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro è consentita soltanto in relazione alle fonti dell’autonomia collettiva di carattere nazionale (cfr., ad es., Cass. civ., sez. lav., 2.5.2022, n. 13766), mentre la ricorrente fa valere la pretesa violazione o falsa applicazione di un contratto collettivo aziendale. 8. D’altronde, la ricorrente assume in realtà che tale contratto collettivo aziendale sarebbe stato “del tutto ignorato dalla Corte territoriale”, laddove quest’ultima, come riferito in narrativa, aveva ben tenuto conto che l’appello della società si fondava appunto sulla disciplina di quel contratto aziendale in tema di “consolidamento del lavoro supplementare”, ma aveva ritenuto da disattendere la relativa censura. Lo sviluppo di quest’ultima, piuttosto, contrappone una propria valutazione delle risultanze probatorie a quella compiuta dai giudici di merito, il che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità. Pertanto, la censura in parte quanon attacca in modo ammissibile la ratio decidendi dell’impugnata sentenza.9. Solo per completezza si aggiunge che questa Corte , in controversia analoga a quella che ci occupa, che vedeva ricorrente per cassazione la medesima società, ha respinto il ricorso sia pure basato su motivi in parte diversi dall’unico qui esaminato (cfr. Cass. civ., sez. lav., 4.12.2018, n. 31342). 10. Pertanto, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile. 11. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore dei difensori del controricorrente, dichiaratisi anticipatari, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 4.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e distrae in favore degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
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