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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47149/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Bari del 21 luglio 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ed il solo [OSCURATO:PERSONA] anche per la condotta di bancarotta fraudolenta documentale e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno, liquidato in sentenza, in favore della parte civile; in particolare, la Corte di appello ha prosciolto [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale, riducendo nei suoi confronti la pena; - che i motivi di ricorso sono inammissibili, in quanto diretti a reiterare le censure già formulate dagli imputati con i loro gravami senza tuttavia confrontarsi con gli argomenti posti dalla Corte di appello a fondamento del loro rigetto invocare una diversa valutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Bari del 21 luglio 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ed il solo [OSCURATO:PERSONA] anche per la condotta di bancarotta fraudolenta documentale e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno, liquidato in sentenza, in favore della parte civile; in particolare, la Corte di appello ha prosciolto [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale, riducendo nei suoi confronti la pena; - che i motivi di ricorso sono inammissibili, in quanto diretti a reiterare le censure già formulate dagli imputati con i loro gravami senza tuttavia confrontarsi con gli argomenti posti dalla Corte di appello a fondamento del loro rigetto invocare una diversa valutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
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