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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 806/2023

ECLI:EU:T:2023:829
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021TJ0397_INF

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 20 dicembre 2023 – BNP Paribas/CRU (SRB) (causa T‑397/21) ( 1 ) «Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento(MRU) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB sul calcolo dei contributi ex ante per il 2021 – Obbligo di motivazione – Principio di buona amministrazione – Principio di tutela giurisdizionale effettiva – Eccezione di illegittimità – Limitazione nel tempo degli effetti della sentenza

1. Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico – Oggetto – Logica di ordine assicurativo – Garanzia che il settore finanziario procuri risorse finanziarie sufficienti – Incentivo all’adozione di modalità di finanziamento meno rischiose da parte degli enti (Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 806/2014, considerando 41; direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2014/59, considerando da 105 a 107) (v. punto 42)

2. Diritti fondamentali – Carta dei diritti fondamentali – Parità di trattamento – Normativa dell’Unione in un settore di azione specifico – Ripercussioni diverse per alcuni operatori economici in relazione alla loro situazione individuale o alle norme nazionali – Principio di non discriminazione – Violazione – Assenza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 21) (v. punto 60)

3. Istituzioni dell’Unione europea – Esercizio delle competenze – Potere conferito alla Commissione per l’adozione di atti delegati – Portata – Stime e valutazioni complesse – Ampio margine di discrezionalità – Direttiva 2014/59 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento – Fissazione dei criteri di correzione dei contributi ex ante – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Art. 290 TFUE; regolamento della Commissione 2015/63, artt. 6 e 7 e allegato I; direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2014/59, art. 103, § 7) (v. punti 151‑153, 155)

4. Diritto dell’Unione europea – Principi – Certezza del diritto – Normativa dell’Unione – Requisiti di chiarezza e di precisione – Limiti (v. punti 189‑192)

5. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB) che stabilisce i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Assenza di necessità di far figurare, in tale decisione, tutti gli elementi che consentono di verificare l’esattezza del calcolo dei contributi – Bilanciamento tra l’obbligo di motivazione e il principio generale di tutela del segreto commerciale degli enti interessati – Legittimità delle disposizioni del regolamento 2015/63 che prevedono il metodo di calcolo dei contributi ex ante al SRF (Art. 296, comma 2, TFUE; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 806/2014; regolamento della Commissione 2015/63; direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2014/59) (v. punti 195‑198, 214, 216, 217)

6. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Portata – Decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB) che stabilisce i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Principio del contraddittorio – Eccezioni – Principio generale di tutela del segreto commerciale – Bilanciamento – Ammissibilità (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 806/2014; regolamento della Commissione 2015/63, artt. da 4 a 7, 9 e allegato I; direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2014/59) (v. punti 246‑251, 254‑258)

7. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Fornitura, da parte dell’autore, di spiegazioni circa la motivazione dell’atto nel corso del procedimento dinanzi al giudice dell’Unione – Presupposti – Assenza di contraddizioni e obbligo di coerenza delle spiegazioni con detta motivazione (Art. 296, comma 2, TFUE) (v. punti 293‑296) Dispositivo 1) La decisione SRB/ES/2021/22 del Comitato di risoluzione unico (SRB), del 14 aprile 2021, sul calcolo dei contributi ex ante per il 2021 al Fondo di risoluzione unico è annullata nella parte riguardante la BNP Paribas. 2) Gli effetti della decisione SRB/ES/2021/22, nella parte riguardante la BNP Paribas, sono mantenuti fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole che non può superare i sei mesi dalla data di pronuncia della presente sentenza, di una nuova decisione del SRB che fissa il contributo ex ante al Fondo di risoluzione unico di tale ente per il periodo di contribuzione 2021. 3) Il SRB si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla BNP Paribas. 4) [OSCURATO:PERSONA] europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea si faranno carico delle proprie spese. ( 1 ) GU C 338 del 23.8.2021 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TJ0397_INF Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 20 dicembre 2023 – BNP Paribas/CRU (SRB) (causa T‑397/21) ( 1 ) «Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento(MRU) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB sul calcolo dei contributi ex ante per il 2021 – Obbligo di motivazione – Principio di buona amministrazione – Principio di tutela giurisdizionale effettiva – Eccezione di illegittimità – Limitazione nel tempo degli effetti della sentenza 1. Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico – Oggetto – Logica di ordine assicurativo – Garanzia che il settore finanziario procuri risorse finanziarie sufficienti – Incentivo all’adozione di modalità di finanziamento meno rischiose da parte degli enti (Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 806/2014, considerando 41; direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2014/59, considerando da 105 a 107) (v. punto 42) 2. Diritti fondamentali – Carta dei diritti fondamentali – Parità di trattamento – Normativa dell’Unione in un settore di azione specifico – Ripercussioni diverse per alcuni operatori economici in relazione alla loro situazione individuale o alle norme nazionali – Principio di non discriminazione – Violazione – Assenza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 21) (v. punto 60) 3. Istituzioni dell’Unione europea – Esercizio delle competenze – Potere conferito alla Commissione per l’adozione di atti delegati – Portata – Stime e valutazioni complesse – Ampio margine di discrezionalità – Direttiva 2014/59 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento – Fissazione dei criteri di correzione dei contributi ex ante – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Art. 290 TFUE; regolamento della Commissione 2015/63, artt. 6 e 7 e allegato I; direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2014/59, art. 103, § 7) (v. punti 151‑153, 155) 4. Diritto dell’Unione europea – Principi – Certezza del diritto – Normativa dell’Unione – Requisiti di chiarezza e di precisione – Limiti (v. punti 189‑192) 5. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB) che stabilisce i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Assenza di necessità di far figurare, in tale decisione, tutti gli elementi che consentono di verificare l’esattezza del calcolo dei contributi – Bilanciamento tra l’obbligo di motivazione e il principio generale di tutela del segreto commerciale degli enti interessati – Legittimità delle disposizioni del regolamento 2015/63 che prevedono il metodo di calcolo dei contributi ex ante al SRF (Art. 296, comma 2, TFUE; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 806/2014; regolamento della Commissione 2015/63; direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2014/59) (v. punti 195‑198, 214, 216, 217) 6. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Portata – Decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB) che stabilisce i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Principio del contraddittorio – Eccezioni – Principio generale di tutela del segreto commerciale – Bilanciamento – Ammissibilità (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 806/2014; regolamento della Commissione 2015/63, artt. da 4 a 7, 9 e allegato I; direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2014/59) (v. punti 246‑251, 254‑258) 7. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Fornitura, da parte dell’autore, di spiegazioni circa la motivazione dell’atto nel corso del procedimento dinanzi al giudice dell’Unione – Presupposti – Assenza di contraddizioni e obbligo di coerenza delle spiegazioni con detta motivazione (Art. 296, comma 2, TFUE) (v. punti 293‑296) Dispositivo 1) La decisione SRB/ES/2021/22 del Comitato di risoluzione unico (SRB), del 14 aprile 2021, sul calcolo dei contributi ex ante per il 2021 al Fondo di risoluzione unico è annullata nella parte riguardante la BNP Paribas. 2) Gli effetti della decisione SRB/ES/2021/22, nella parte riguardante la BNP Paribas, sono mantenuti fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole che non può superare i sei mesi dalla data di pronuncia della presente sentenza, di una nuova decisione del SRB che fissa il contributo ex ante al Fondo di risoluzione unico di tale ente per il periodo di contribuzione 2021. 3) Il SRB si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla BNP Paribas. 4) [OSCURATO:PERSONA] europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea si faranno carico delle proprie spese. ( 1 ) GU C 338 del 23.8.2021 .
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