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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2022

Cassazione n. 33766/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2022 del GIUDICE: UDIENZA PRELIMINARE di TRIESTE Oato--a-vvrò -a I le -15-à-dij udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il GUP del Tribunale di Trieste, con sentenza in data 19/1/2022, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui agli artt. 81, 640, comma 2, cod. pen.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo erronea applicazione della legge penale in quanto la richiesta di applicazione della pena era subordinata alla concessione del beneficio della sospensione condizionale.

Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'ari:. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché presentata al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.

Nel caso di specie, come da verbale, nell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il difensore dell'imputato prestava il proprio consenso alla proposta del PM per la pena di anni uno di reclusione ed euro 350 di multa, senza il beneficio della sospensione condizionale; pertanto, la Corte territoriale non è incorsa in alcuna violazione di legge, dovendosi ritenere quanto riportato in sentenza frutto di un errore materiale.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Roma, 01/06/2022 Il CorSig4tre Estensore [OSCURATO:PERSONA].ssa Mia /[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2022 del GIUDICE: UDIENZA PRELIMINARE di TRIESTE Oato--a-vvrò -a I le -15-à-dij udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il GUP del Tribunale di Trieste, con sentenza in data 19/1/2022, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui agli artt. 81, 640, comma 2, cod. pen. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo erronea applicazione della legge penale in quanto la richiesta di applicazione della pena era subordinata alla concessione del beneficio della sospensione condizionale. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'ari:. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché presentata al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. Nel caso di specie, come da verbale, nell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il difensore dell'imputato prestava il proprio consenso alla proposta del PM per la pena di anni uno di reclusione ed euro 350 di multa, senza il beneficio della sospensione condizionale; pertanto, la Corte territoriale non è incorsa in alcuna violazione di legge, dovendosi ritenere quanto riportato in sentenza frutto di un errore materiale. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 01/06/2022 Il CorSig4tre Estensore [OSCURATO:PERSONA].ssa Mia /[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33766/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris