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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 giugno 2023

Cassazione n. 34990/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 51-7417/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché i motivi spesi nel merito sollecitano un inammissibile diverso metro di valutazione delle prove assunte nel giudizio di merito, senza esplicitare critica specifica all'apparato motivazionale speso sul punto dalla sentenza impugnata, che osmoticamente si integra con quella di primo grado, anche in tema di qualificazione del fatto fondante sull'esame corretto delle circostanze di fatto apprezzate dal giudice del merito; il motivo processuale è invece del tutto infondato in diritto.

1.1. In tema di giudizio abbreviato condizionato, il giudice dibattimentale deve sindacare il provvedimento di rigetto, assunto nell'udienza preliminare, secondo una valutazione "ex ante", di verifica della ricorrenza dei requisiti di novità e decisività della prova richiesta dall'imputato alla luce della situazione esistente al momento della valutazione negativa, tenendo tuttavia conto, come criterio ausiliario, e di per sé non risolutivo, anche delle indicazioni sopravvenute dall'istruttoria espletata (Sez. 1, n. 20495 del 20/02/2019, Rv. 276311 - 01).

A tali principi si è ispirata la Corte territoriale, che ha sul punto rigettato il motivo di gravame, con argomentazione del adeguata e avvinta alle circostanze di fatto realizzatesi nel processo.

1.2. La difesa deduce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione che riconosce la penale responsabilità dell'odierno ricorrente per il delitto di rapina impropria.

I motivi, tuttavia, non argomentano circa la ritenuta inattendibilità della attenta ricognizione di persona svolta in dibattimento, corroborata anche dalla precisa indicazione della vettura usata per commettere il reato, poi risultata nella disponibilità del ricorrente.

Il ricorso si limita a denunziare il vizio, senza indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni circa la ricorrenza in fatto e in diritto dell'illecito, contenute nella decisione impugnata, con le quali, evidentemente il ricorrente non si confronta, pretendendo da questa Corte un diverso apprezzamento in fatto delle prove assunte nel contraddittorio, non deducibile in sede di legittimità.

La Corte di merito ha infatti logicamente spiegato che rispetto alle evidenze raccolte -tutte convergenti verso la individuazione del ricorrente quale autore della rapina- non residua dubbio di sorta circa la responsabilità dell'Amato per il delitto contestato.

1.3. Il terzo motivo, speso in tema di qualificazione giuridica della condotta, è manifestamente infondato in diritto: Nel delitto di rapina impropria, l'elemento materiale della violenza fisica personale consiste nell'esplicazione di un'energia diretta a produrre una costrizione fisica, anche non assoluta, della vittima e a realizzare in tal modo lo scopo di non essere fermato e identificato e, quindi, di procurarsi l'impunita; di conseguenza, costituisce violenza fisica, ai fini e per gli effetti di cui all'art 628, comma secondo, cod. pen., anche il colluttare oppure il semplice fatto di divincolarsi e di sbracciarsi per sottrarsi alla presa dell'offeso (giurisprudenza assolutamente costante, sin dal Sez. 2, n. 2708 del 6/6/1973, dep. 1974, Rv. 126651 - 01).

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della i ' 5 1-74 17/2023 causa di inammissibilità, la condanna al versamento dì una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 giugno 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 51-7417/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché i motivi spesi nel merito sollecitano un inammissibile diverso metro di valutazione delle prove assunte nel giudizio di merito, senza esplicitare critica specifica all'apparato motivazionale speso sul punto dalla sentenza impugnata, che osmoticamente si integra con quella di primo grado, anche in tema di qualificazione del fatto fondante sull'esame corretto delle circostanze di fatto apprezzate dal giudice del merito; il motivo processuale è invece del tutto infondato in diritto. 1.1. In tema di giudizio abbreviato condizionato, il giudice dibattimentale deve sindacare il provvedimento di rigetto, assunto nell'udienza preliminare, secondo una valutazione "ex ante", di verifica della ricorrenza dei requisiti di novità e decisività della prova richiesta dall'imputato alla luce della situazione esistente al momento della valutazione negativa, tenendo tuttavia conto, come criterio ausiliario, e di per sé non risolutivo, anche delle indicazioni sopravvenute dall'istruttoria espletata (Sez. 1, n. 20495 del 20/02/2019, Rv. 276311 - 01). A tali principi si è ispirata la Corte territoriale, che ha sul punto rigettato il motivo di gravame, con argomentazione del adeguata e avvinta alle circostanze di fatto realizzatesi nel processo. 1.2. La difesa deduce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione che riconosce la penale responsabilità dell'odierno ricorrente per il delitto di rapina impropria. I motivi, tuttavia, non argomentano circa la ritenuta inattendibilità della attenta ricognizione di persona svolta in dibattimento, corroborata anche dalla precisa indicazione della vettura usata per commettere il reato, poi risultata nella disponibilità del ricorrente. Il ricorso si limita a denunziare il vizio, senza indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni circa la ricorrenza in fatto e in diritto dell'illecito, contenute nella decisione impugnata, con le quali, evidentemente il ricorrente non si confronta, pretendendo da questa Corte un diverso apprezzamento in fatto delle prove assunte nel contraddittorio, non deducibile in sede di legittimità. La Corte di merito ha infatti logicamente spiegato che rispetto alle evidenze raccolte -tutte convergenti verso la individuazione del ricorrente quale autore della rapina- non residua dubbio di sorta circa la responsabilità dell'Amato per il delitto contestato. 1.3. Il terzo motivo, speso in tema di qualificazione giuridica della condotta, è manifestamente infondato in diritto: Nel delitto di rapina impropria, l'elemento materiale della violenza fisica personale consiste nell'esplicazione di un'energia diretta a produrre una costrizione fisica, anche non assoluta, della vittima e a realizzare in tal modo lo scopo di non essere fermato e identificato e, quindi, di procurarsi l'impunita; di conseguenza, costituisce violenza fisica, ai fini e per gli effetti di cui all'art 628, comma secondo, cod. pen., anche il colluttare oppure il semplice fatto di divincolarsi e di sbracciarsi per sottrarsi alla presa dell'offeso (giurisprudenza assolutamente costante, sin dal Sez. 2, n. 2708 del 6/6/1973, dep. 1974, Rv. 126651 - 01). 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della i ' 5 1-74 17/2023 causa di inammissibilità, la condanna al versamento dì una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 giugno 2023.
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