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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2023

Cassazione n. 48921/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Catanzaro ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 483 c.p.;

2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si denunciano violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo, è indeducibile in questa sede in quanto formulato in fatto, secondo linee di censura sottratte all'orizzonte cognitivo del giudice di legittimità (cfr., tra le più recenti pronunce in tema, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Il motivo è anche reiterativo di doglianza già prospetta in sede di appello ed ivi congruamente disattesa con motivazione esente da vizi logici, avendo la Corte territoriale correttamente affermato non solo la genericità della critica volta a sostenere l'incomprensibilità del modulo sottoscritto dall'imputato - rispetto alla quale non risulta rispettato l'onere di allegazione delle informazioni e degli elementi necessari all'accertamento che grava, in sede di processo penale, su colui il quale deduce fatti e circostanze ignoti (Sez. 2, n. 6734 de130/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373) — ma anche la irrilevanza della non definitività del provvedimento di prevenzione ostativo all'ottenimento dell'autorizzazione in quanto, come da costante giurisprudenza di legittimità, il delitto di falsità materiale commessa dal privato si consuma con la semplice formazione del documento falso, nella consapevolezza della falsità della dichiarazione che si rende (Sez. 5, n. 15470 del 12/01/2018, Armeni, Rv. 272681).

3. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., non può essere accolto in quanto generico perché non indica gli elementi sulla base dei quali l'istituto sarebbe applicabile nel caso di specie.

Invero, va qui ribadito il principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è deducibile il difetto di motivazione della sentenza d'appello che non abbia rilevato "ex officio", alla stregua di quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen., la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa di proscioglimento, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano, Rv. 284160).

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Catanzaro ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 483 c.p.; 2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si denunciano violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo, è indeducibile in questa sede in quanto formulato in fatto, secondo linee di censura sottratte all'orizzonte cognitivo del giudice di legittimità (cfr., tra le più recenti pronunce in tema, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Il motivo è anche reiterativo di doglianza già prospetta in sede di appello ed ivi congruamente disattesa con motivazione esente da vizi logici, avendo la Corte territoriale correttamente affermato non solo la genericità della critica volta a sostenere l'incomprensibilità del modulo sottoscritto dall'imputato - rispetto alla quale non risulta rispettato l'onere di allegazione delle informazioni e degli elementi necessari all'accertamento che grava, in sede di processo penale, su colui il quale deduce fatti e circostanze ignoti (Sez. 2, n. 6734 de130/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373) — ma anche la irrilevanza della non definitività del provvedimento di prevenzione ostativo all'ottenimento dell'autorizzazione in quanto, come da costante giurisprudenza di legittimità, il delitto di falsità materiale commessa dal privato si consuma con la semplice formazione del documento falso, nella consapevolezza della falsità della dichiarazione che si rende (Sez. 5, n. 15470 del 12/01/2018, Armeni, Rv. 272681). 3. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., non può essere accolto in quanto generico perché non indica gli elementi sulla base dei quali l'istituto sarebbe applicabile nel caso di specie. Invero, va qui ribadito il principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è deducibile il difetto di motivazione della sentenza d'appello che non abbia rilevato "ex officio", alla stregua di quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen., la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa di proscioglimento, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano, Rv. 284160). 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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