CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 07856/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 3937/2023 r.g., propostoLakicevic Slavisa, elett. dom. in Viale dell'Università n. 11, Roma,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroTeddy spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.toin C.so V. Emanuele II n. 154, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.tiEvangelista Basile e [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettodom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 22/A, Roma, rappresentato e difesodall’avv. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettodom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 22/A, Roma rappresentato e difesodall’avv. [OSCURATO:PERSONA].controricorrentiavverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 803/2022pubblicata in data 28/11/2022, n.r.g. 752/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11/02/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3937/2023Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 7856/2026Data pubblicazione 31/03/20261.- [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato nel periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al09/11/2018 alle dipendenze dapprima della società bulgara Ital-[OSCURATO:PERSONA] epoi della società serba [OSCURATO:PERSONA], ma deduceva di aver sempre svolto lapropria attività nell’interesse e presso [OSCURATO:SOCIETA], svolgendo funzionidirigenziali.Pertanto adìva il Tribunale di Rimini per ottenere la declaratoria delcarattere simulato dei contratti di lavoro con le predette società estere, suedatrici di lavoro solo formali, e l’accertamento dell’intercorso rapporto dilavoro subordinato alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA] per l’intero periodo, condiritto all’inquadramento come dirigente di imprese commerciali, nonché lacondanna di quest’ultima società al pagamento delle differenze retributive,da quantificarsi in separato giudizio.2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale, rigettate le eccezionipregiudiziali di rito, rigettate le istanze istruttorie, rigettava le domande.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava ilgravame interposto da [OSCURATO:PERSONA].Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) è dirimente il fatto che l’appellante non abbia proposto appelloavverso quel capo della decisione, con cui il Tribunale ha ravvisatouna rinunzia tacita del lavoratore alle sue rivendicazioni nei confrontidi [OSCURATO:SOCIETA] in considerazione del lungo periodo di tempo (circatrenta anni) trascorso fra l’inizio dell’asserito rapporto di lavoro (anno1990) e il ricorso giudiziario;b) tale capo di sentenza è dunque passato in giudicato, sicché èsuperfluo l’esame dell’appello con cui il lavoratore lamenta la mancataammissione dei mezzi istruttori, aventi ad oggetto, secondo lasentenza impugnata, l’assoggettamento del lavoratore al poteregerarchico e disciplinare di [OSCURATO:SOCIETA] e la sussistenza di un unicocentro di imputazione del rapporto di lavoro;c) il giudicato si è formato su un capo del tutto autonomo della sentenzadi primo grado, posto che è indipendente dall’ulteriore motivazione,Numero registro generale 3937/2023Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 7856/2026Data pubblicazione 31/03/2026con cui il Tribunale ha spiegato le ragioni della mancata ammissionedei mezzi istruttori richiesti dal lavoratore;d) si tratta infatti di due capi fondati su autonomi presupposti di fatto edi diritto.4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a due motivi.5.- [OSCURATO:SOCIETA] e le altre società indicate in epigrafe hanno resistito concontroricorso.6.- Tutte le parti hanno depositato memoria.7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3), 5) e4), c.p.c. il ricorrente lamenta violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c.,vizio di motivazione e violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corteterritoriale ritenuto integrato il giudicato – per mancata impugnazione –sull’accertamento, compiuto dal Tribunale, circa l’intervenuta rinunzia tacitadel diritto del lavoratore in ragione del lungo lasso temporale intercorso fral’inizio dell’asserito rapporto di lavoro subordinato e la proposizione delladomanda. Lamenta che le sue domande, riproposte in appello, erano tali daescludere la configurabilità di una tale rinunzia.Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.Le domande, come riportate dal ricorrente (v. ricorso per cassazione, p.6), attengono all’accertamento della simulazione, strumentaleall’accertamento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro intercorsofra il lavoratore e [OSCURATO:SOCIETA]Orbene, in primo luogo, ai fini dell’autosufficienza, sarebbe stato oneredel ricorrente precisare come aveva censurato in appello la decisione diprimo grado di rigetto.Inoltre, contrariamente all’assunto del ricorrente, la riproposizione diquelle domande in appello, in quanto pur sempre attinenti al merito dellacontroversia, non implica sul piano logico-giuridico alcuna censura a quelcapo autonomo della decisione di primo grado, con cui il Tribunale, inaccoglimento dell’eccezione preliminare di merito, aveva ravvisato unarinunzia implicita ai diritti oggetto delle domande. Ne consegue che nonNumero registro generale 3937/2023Numero sezionale 665/2026Numero di raccolta generale 7856/2026Data pubblicazione 31/03/2026sussiste l’errore denunziato.Difatti, questa Corte ha precisato che la minima unità suscettibile diacquisire la dignità e la stabilità del giudicato è integrata dalla sequenzalogica “fatto, norma ed effetto giuridico” (Cass. n. 1422/2021). Nel caso dispecie il Tribunale ha ravvisato il fatto nell’intervenuta rinunzia ai diritti e,sulla base della disciplina dell’atto negoziale abdicativo, ne ha tratto l’effettogiuridico dell’estinzione dei diritti rivendicati dal lavoratore. Dunque questocapo della decisione di primo grado rappresenta senza alcun dubbio la“minima unità” idonea al giudicato in conseguenza della mancataimpugnazione.Per il resto le censure sono inammissibili, atteso che il vizio motivazionaleoggi sindacabile è solo quello dell’omesso esame di fatto decisivo econtroverso (art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.), neppure prospettato dalricorrente.2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 5) e3), c.p.c. il ricorrente lamenta un vizio di motivazione e la violazione delCCNL di riferimento per avere la Corte territoriale omesso ogniconsiderazione, valutazione e decisione della questione di merito.Il motivo è assorbito.3.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare le spese delpresente giudizio di legittimità, che liquida in favore di ciascunacontroricorrente in euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltrerimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, indata 11/02/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]