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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10954/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Ancona in data 11/6/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 11/6/2020, il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di riconoscimento della continuazione formulata, ex artt. 81 cpv. cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati accertati con le sentenze pronunciate dal: Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ancona in data 22/2/2018, irrevocabile dal 30/5/2019, di condanna alla pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione e di 6.000,00 euro di multa; Tribunale in composizione monocratica di Ancona in data 27/4/2017, di condanna alla pena di 10 mesi di reclusione e di 2.000,00 euro di multa; Tribunale in composizione monocratica di Ancona in data 20/7/2017.

2. Paiotta ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. in relazione alla errata determinazione della pena base per il reato più grave.

L'ordinanza impugnata avrebbe identificato il reato più grave in quello di cui alla sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ancona del 22/2/2018, indicato al capo 14) della rubrica, per il quale era stata applicata la pena di 3 anni di reclusione e di 6.000,00 euro di multa.

In realtà, si sarebbe stati al cospetto di plurime cessioni di sostanze stupefacente, commesse dal 24/2/2017 al maggio 2017, rispetto alle quali la pena indicata sarebbe stata già frutto dell'aumento per la cd. continuazione interna, indicata dal Giudice della cognizione soltanto nel suo ammontare finale.

Pertanto, il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto scorporare i reati unificati dal Giudice della cognizione, individuare il più grave e solo successivamente, sulla pena così determinata, operare autonomi aumenti per ciascuno dei reati satelliti, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione errata determinazione degli aumenti di pena per i reati satelliti e la violazione del divieto di reformatio in peius.

Sotto altro profilo, il provvedimento impugnato sarebbe contraddittorio in quanto, per i cinquantadue episodi di piccolo spaccio da ritenere in continuazione con quelli di cui al reato contestato al capo 14) della rubrica, gli aumenti sarebbero pari a 11 giorni di reclusione e 35 euro di multa per ciascuno, arrotondati, per difetto, nell'aumento complessivo di 18 mesi di reclusione e di 1.800,00 euro di multa, fronte di un aumento disposto dal Giudice della cognizione pari a 2 anni di reclusione e tremila euro di multa.

Viceversa, in relazione a due diverse condanne, per reati singolarmente presi, ciascuna a 10 mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa, il Giudice dell'esecuzione avrebbe operato un aumento pari a 1 anno di reclusione, ferma la pena pecuniaria di cui alle relative sentenze.

Detta operazione, motivata con l'obbligo di un aumento per la continuazione, per l'applicata recidiva, non inferiore ad un terzo della pena base, presenterebbe un duplice profilo di illegittimità.In primo luogo, in quanto l'ordinanza in executivis avrebbe introdotto aumenti maggiori rispetto alla pena principale applicata per essi dal Giudice del merito con la sentenza irrevocabile di condanna.

Inoltre, il provvedimento impugnato non avrebbe spiegato per quale motivo si sia provveduto, per tali episodi, in maniera difforme, sul piano quantitativo, rispetto agli aumenti disposti per ognuno dei cinquantadue reati satellite oggetto della pronuncia del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ancona in data 22/2/2018, pur trattandosi di fatti analoghi, per l'identica portata criminosa e per la relativa contestualità spazio-temporale.

Infine, si evidenzia come, malgrado il riconoscimento della recidiva reiterata, il Tribunale di Ancona, con la pronuncia del 20/7/2017, abbia condannato Paiotta alla pena di 10 mesi di reclusione e di 2.000,00 euro di multa, 'ovvero a una pena ritenuta minima, sul presupposto che la condotta dell'imputato non avesse carattere di gravità.

Viceversa, il Giudice dell'esecuzione avrebbe operato un radicale sovvertimento di tali indicazioni.

3. In data 30/12/2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

2. Il primo motivo ha correttamente evidenziato come l'ordinanza impugnata abbia errato nell'individuare, quale pena del reato base sulla quale operare i successivi aumenti per i reati satellite, quella di 3 anni di reclusione e di 6.000 euro di multa, senza tenere conto del fatto che essa era stata a sua volta determinata in applicazione della ritenuta continuazione interna da parte del Giudice della cognizione.

In questo modo, il Giudice dell'esecuzione non ha fatto buon governo del principio secondo il quale il giudice dell'esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n. 21424 del 19/3/2019, Scanferla, Rv. 275845-01).Pertanto, già sotto tale profilo si impone l'annullamento del provvedimento impugnato.

3. Fondato è, anche, il secondo motivo.

L'ordinanza impugnata, invero, ha ulteriormente errato quando ha rideterminato nella misura di 1 anno di reclusione e di 2.000 euro di multa la pena da applicare per alcuni reati per cui il Giudice della cognizione aveva inflitto la pena di 10 mesi di reclusione e di 2.000 euro di multa.

Ciò alla luce del principio secondo cui il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez.

U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735-01).

Né è stato adeguatamente spiegato per quale motivo in relazione a taluni episodi di cessione di modesti quantitativi di stupefacente, in alcuni casi sia stato operato un aumento di soli 11 giorni di reclusione e di 35 euro di multa e, in altri casi, che dalla lettura del provvedimento parrebbero analoghi, abbia invece disposto un aumento pari a 1 anno di reclusione e 2.000 euro di multa.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Ancona. [OSCURATO:PERSONA] Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ancona.

Così deciso in data 23/2/2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Ancona in data 11/6/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 11/6/2020, il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di riconoscimento della continuazione formulata, ex artt. 81 cpv. cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati accertati con le sentenze pronunciate dal: Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ancona in data 22/2/2018, irrevocabile dal 30/5/2019, di condanna alla pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione e di 6.000,00 euro di multa; Tribunale in composizione monocratica di Ancona in data 27/4/2017, di condanna alla pena di 10 mesi di reclusione e di 2.000,00 euro di multa; Tribunale in composizione monocratica di Ancona in data 20/7/2017. 2. Paiotta ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. in relazione alla errata determinazione della pena base per il reato più grave. L'ordinanza impugnata avrebbe identificato il reato più grave in quello di cui alla sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ancona del 22/2/2018, indicato al capo 14) della rubrica, per il quale era stata applicata la pena di 3 anni di reclusione e di 6.000,00 euro di multa. In realtà, si sarebbe stati al cospetto di plurime cessioni di sostanze stupefacente, commesse dal 24/2/2017 al maggio 2017, rispetto alle quali la pena indicata sarebbe stata già frutto dell'aumento per la cd. continuazione interna, indicata dal Giudice della cognizione soltanto nel suo ammontare finale. Pertanto, il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto scorporare i reati unificati dal Giudice della cognizione, individuare il più grave e solo successivamente, sulla pena così determinata, operare autonomi aumenti per ciascuno dei reati satelliti, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione errata determinazione degli aumenti di pena per i reati satelliti e la violazione del divieto di reformatio in peius. Sotto altro profilo, il provvedimento impugnato sarebbe contraddittorio in quanto, per i cinquantadue episodi di piccolo spaccio da ritenere in continuazione con quelli di cui al reato contestato al capo 14) della rubrica, gli aumenti sarebbero pari a 11 giorni di reclusione e 35 euro di multa per ciascuno, arrotondati, per difetto, nell'aumento complessivo di 18 mesi di reclusione e di 1.800,00 euro di multa, fronte di un aumento disposto dal Giudice della cognizione pari a 2 anni di reclusione e tremila euro di multa. Viceversa, in relazione a due diverse condanne, per reati singolarmente presi, ciascuna a 10 mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa, il Giudice dell'esecuzione avrebbe operato un aumento pari a 1 anno di reclusione, ferma la pena pecuniaria di cui alle relative sentenze. Detta operazione, motivata con l'obbligo di un aumento per la continuazione, per l'applicata recidiva, non inferiore ad un terzo della pena base, presenterebbe un duplice profilo di illegittimità.In primo luogo, in quanto l'ordinanza in executivis avrebbe introdotto aumenti maggiori rispetto alla pena principale applicata per essi dal Giudice del merito con la sentenza irrevocabile di condanna. Inoltre, il provvedimento impugnato non avrebbe spiegato per quale motivo si sia provveduto, per tali episodi, in maniera difforme, sul piano quantitativo, rispetto agli aumenti disposti per ognuno dei cinquantadue reati satellite oggetto della pronuncia del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ancona in data 22/2/2018, pur trattandosi di fatti analoghi, per l'identica portata criminosa e per la relativa contestualità spazio-temporale. Infine, si evidenzia come, malgrado il riconoscimento della recidiva reiterata, il Tribunale di Ancona, con la pronuncia del 20/7/2017, abbia condannato Paiotta alla pena di 10 mesi di reclusione e di 2.000,00 euro di multa, 'ovvero a una pena ritenuta minima, sul presupposto che la condotta dell'imputato non avesse carattere di gravità. Viceversa, il Giudice dell'esecuzione avrebbe operato un radicale sovvertimento di tali indicazioni. 3. In data 30/12/2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto. 2. Il primo motivo ha correttamente evidenziato come l'ordinanza impugnata abbia errato nell'individuare, quale pena del reato base sulla quale operare i successivi aumenti per i reati satellite, quella di 3 anni di reclusione e di 6.000 euro di multa, senza tenere conto del fatto che essa era stata a sua volta determinata in applicazione della ritenuta continuazione interna da parte del Giudice della cognizione. In questo modo, il Giudice dell'esecuzione non ha fatto buon governo del principio secondo il quale il giudice dell'esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n. 21424 del 19/3/2019, Scanferla, Rv. 275845-01).Pertanto, già sotto tale profilo si impone l'annullamento del provvedimento impugnato. 3. Fondato è, anche, il secondo motivo. L'ordinanza impugnata, invero, ha ulteriormente errato quando ha rideterminato nella misura di 1 anno di reclusione e di 2.000 euro di multa la pena da applicare per alcuni reati per cui il Giudice della cognizione aveva inflitto la pena di 10 mesi di reclusione e di 2.000 euro di multa. Ciò alla luce del principio secondo cui il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735-01). Né è stato adeguatamente spiegato per quale motivo in relazione a taluni episodi di cessione di modesti quantitativi di stupefacente, in alcuni casi sia stato operato un aumento di soli 11 giorni di reclusione e di 35 euro di multa e, in altri casi, che dalla lettura del provvedimento parrebbero analoghi, abbia invece disposto un aumento pari a 1 anno di reclusione e 2.000 euro di multa. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Ancona. [OSCURATO:PERSONA] Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ancona. Così deciso in data 23/2/2022 [OSCURATO:PERSONA]
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