CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 20219/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
glimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 14 marzo 2022 la Corte di appello di Napoli confermava la decisione con la quale il G.i.p. del Tribunale cli Avellino, ad esito del giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di quattro anni, sei mesi di reclusione e 8.000 euro di multa per usura aggravata commessa in danno di due diverse persone offese, per estorsione consumata e tentata nei confronti di una di esse nonché per il delitto di esercizio abusivo di attività creditizia e finanziaria, previsto dall'art. 132 del decreto legislativo n. 385 del 1993. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge penale e/o processuale e vizio motivazionale, in relazione a otto diversi profili, evidenziati in altrettanti motivi. 2.1. Con il primo motivo si sostiene che la Corte d'appello non ha dato conto compiutamente delle censure difensive circa la sussistenza degli elementi costitutivi dei reati di usura aggravata e non ha accertato l'entità del tasso usurario e dei ratei pattuiti, oltre che il tempo e la durata del prestito. 2.2. Con specifico riferimento al reato di usura commesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], contestato al capo a), la difesa censura la motivazione omessa, contraddittoria con gli atti e manifestamente illogica della sentenza, che non ha risposto alle doglianze proposte nell'atto di appello riguardanti la infondatezza del delitto ascritto all'imputato e i non univoci dati probatori, con particolare riguardo all'esito negativo della perquisizione domiciliare e alla mancata escussione di possibili tesi a riscontro. 2.3. La difesa evidenzia altresì che la Corte territoriale erra nel punto in cui, in assenza di un'autonoma denuncia della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], "crea una prova a carico" dell'imputato, utilizzando le intercettazioni per il reato di cui al capo a) per dimostrare la sussistenza di quello di cui al capo b), omettendo di motivare su punti segnalati come emblematici nel devoluto, e non sondando, invece, il carattere equivoco delle dichiarazioni della persona offesa, che con il ricorrente aveva un rapporto paritetico e piuttosto confidenziale. La sentenza impugnata, inoltre, non fornisce alcuna motivazione in ordine alla ipotizzata, e per la difesa insussistente, minaccia, quale elemento costitutivo del contestato reato di estorsione, con conseguente mancato superamento di ogni ragionevole dubbio. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso si contesta la violazione degli artt. 56 e 629 cod. pen. per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto, con motivazione omessa e apparente, la sussistenza del delitto di estorsione, sia consumata che tentata: Grasso, infatti, non prese parte ad alcun episodio intimidatorio, non pose in essere alcuna condotta violenta né cercò di ottenere alcun ingiusto vantaggio se non la restituzione dei propri soldi. 2.5. Con il quinto motivo si denuncia la violazione dell'articolo 393 cod. pen.: la sentenza impugnata, con motivazione omessa e contraddittoria con i dati captativi, erroneamente non sussume l'atteggiamento dell'imputato nella più confacente fattispecie dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni. 2.6. Con il sesto motivo la difesa lamenta l'omessa motivazione circa il mancato riconoscimento dell'esimente della desistenza relativamente ai reati di cui ai capi b) e c). 2.7. Con il settimo motivo di ricorso si contesta l'assenza degli elementi costitutivi del reato di esercizio abusivo di attività creditizia e finanziaria, in mancanza di condotte attuate in forma professionale, organizzate su scala imprenditoriale e rivolte al pubblico. 2.8. Infine, sotto il profilo della dosimetria della pena, il ricorrente deduce la violazione degli articoli 132 e 133 cod. pen., perché la Corte territoriale, con motivazione contraddittoria e omessa rispetto al devoluto, ha confermato la pena irrogata in primo grado, ingiustificatamente severa con riferimento sia al delitto di estorsione sia alla quantificazione dell'aumento per la continuazione con gli altri reati; inoltre, il giudice di appello ha erroneamente affermato che per il reato ex art. 132 d. Igs. n. 385 del 1993 il Tribunale ha inflitto in aumento la sola pena pecuniaria, quando invece è stata anche aumentata (di cinque mesi) la pena della reclusione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente al punto inerente alla determinazione delle pene per i reati posti in continuazione con il più grave delitto di estorsione. L'impugnazione è inammissibile nel resto, perché proposta con motivi non consentiti o manifestamente infondati. 2. La motivazione della sentenza impugnata in ordine alla conferma della responsabilità per i reati di usura, censurata nei primi tre motivi di ricorso, non è affatto apparente (mentre la "inadeguatezza" della stessa motivazione, genericamente dedotta, non è uno dei vizi denunciabili ex art. 606, comma 1, lett. e), del codice di rito). 2.1. La valutazione fondamentale dei giudici di merito è stata quella relativa alla credibilità delle due persone offese, non costituitesi parti civili, valutazione che «rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (così Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; di recente v. Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609), circostanza del tutto assente nel caso di specie, in ragione dell'ampia, specifica e conforme analisi svolta in proposito dal primo giudice (pagg. 93-96) e dalla Corte di appello (pagg. 4-8). I giudici di merito hanno richiamato e applicato il principio affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità secondo il quale occorre effettuare un rigoroso riscontro della credibilità soggettiva ed oggettiva della persona offesa, specie se costituita parte civile, accertando l'assenza di elementi che facciano dubitare della sua obiettività, senza la necessità, però, della presenza di riscontri esterni, stabilita dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per il dichiarante coinvolto nel fatto (cfr., ex plurimis, Sez. U„ n. 41461 del 19/07/2012, cit.; Sez. 4, n. 410 del 09/11/2021, dep. 2022, Aramu, Rv. 282558; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489). Le due sentenze di merito - che costituiscono un unico complessivo corpo argomentativo, avendo concordato nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615) - hanno evidenziato la precisione, coerenza e costanza delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo determinatosi a riferire dei prestiti ricevuti e delle minacce subite soltanto a seguito delle risultanze delle operazioni di intercettazione. Proprio queste risultanze, delle quali dà atto, in particolare, la prima sentenza, richiamando ampi stralci di numerose e rilevanti intercettazioni, sono state con fondamento valorizzate dai giudici di merito sia come autonoma fonte di prova sia quali conferma dell'attendibilità delle dichiarazioni di Scarpato e Salvatore, unitamente anche al contenuto di una conversazione registrata dal primo di un colloquio che egli ebbe con [OSCURATO:PERSONA], la persona che presentò alle due persone offese [OSCURATO:PERSONA], della quale poi questi si serviva a volte per sollecitare il pagamento degli interessi. Va ribadito sul punto che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata dalla Corte di cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. In questa sede, dunque, è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. U, n. 22,171 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164). E consolidato anche il principio secondo cui gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia partecipato l'imputato costituiscono fonte di prova diretta, soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611; Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 2016, Ambroggio, Rv. 265747; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260842; da ultimo v. Sez. 2, n. 11985 del 10/01/2023, Patanè, non mass.). 2.2. Dall'adeguata e logica valutazione dei giudici di merito sull'attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese discende la manifesta infondatezza del motivo di ricorso riguardante specificamente il mancato accertamento della natura usuraria del tasso praticato. I giudici di merito, infatti, hanno riportato le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in sede di denuncia, integrazione di denuncia- querela e sommarie informazioni (tre di questi atti sono stati integralmente allegati al ricorso), per rimarcare non solo la indicazione del tasso concordato con Grasso (rispettivamente il 7% mensile e il 10% mensile: I primo beneficiò di un trattamento più favorevole in quanto "amico di Cosimo"), ma anche quella specifica delle somme effettivamente ricevute e poi restituite a titolo di interessi in determinati periodi, analiticamente indicati, con una piena e coerente corrispondenza con la iniziale pattuizione. E' stato quindi rispettato il principio affermato da questa Corte secondo il quale, nella usura mediante dazione, che configura una ipotesi di reato "a condotta frazionata", è «necessario che, nei limiti di quanto consentito dalle evidenze processuali, siano esattamente determinati il tempo e la durata del prestito, nonché la data dei singoli pagamenti effettuati dall'usurato, in modo da individuare il trimestre di riferimento. D'altronde è sufficiente che in un solo trimestre tale soglia sia stata superata perché possa dirsi consumato il reato di usura» (così Sez. 2, n. 26771 del 25/03/2021, Biondillo, Rv. 281551; in precedenza, nel medesimo senso, v. Sez. 2, n. 39334 del 12/07/2016, Friscina, Rv. 268375). Nel caso di specie, nella ipotesi più favorevole all'imputato, il tasso di interesse praticato era quello dell'84°/0 annuo, che in tutti i trimestri in cui furono effettuati i prestiti risultava ovviamente ed enormemente superiore al tasso soglia consentito. 3. Prive di ogni fondamento sono le censure del ricorrente in ordine alla mancanza di motivazione sulla sussistenza dell'elemento costitutivo della minaccia, in relazione al reato di estorsione. La Corte di appello ha specificamente motivato sul punto (pagg. 10-11), richiamando le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e le risultanze delle intercettazioni, più ampiamente indicate dal primo giudice, con riferimento anche al verbale di integrazione di denuncia-querela del 1° luglio 2015, nel quale la persona offesa affermò di avere ricevuto minacce non solo da Farro quale intermediario di Grasso ma anche da quest'ultimo direttamente, che pure implicitamente era solito evocare la famiglia criminale di appartenenza (il clan camorristico dei Cava): Salvatore fu "rabbrividito dalla sua freddezza". A questo proposito va ribadito che la minaccia costitutiva del delitto di estorsione, oltre che essere esplicita, palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita e indeterminata, purché sia idonea ad incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera (cfr., ad es., Sez. 2, n. 3724 del 29/10/2021, dep. 2022, Zaccardi, Rv. 282521; Sez. 2, n. 11107 del 14/02/2017, Tessitore, Rv. 269905; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261553; Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, dep. 2013, Lavitola, Rv. 254797). 4. La palese illegittimità della richiesta di interessi usurari - come correttamente osservato nella sentenza impugnata (pag. 12) - preclude la riqualificazione nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 cod. pen., configurabile solo quando l'agente sia animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente: pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, essa non può essere del tutto arbitraria ovvero sfornita di una possibile base legale (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027; Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362; Sez. 2, n. 8096 del 04/02/2016, Anglisani, Rv. 266203; Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014, dep. 2015, Angelotti, Rv. 263589). In particolare, è configurabile il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, nei confronti del creditore che, a fronte di un'iniziale pattuizione usuraria, contraddistinta da prestiti successivi gravati da interessi parimenti illeciti, si rivolga al debitore con violenza o minaccia per ottenerne la restituzione (Sez. 2, n. 55137 del 03/07/2018, Arcifa, Rv. 274469; Sez. 2, n. 26235 del 12/05/2017, Nicosia, Rv. 269968; Sez. 2, n. 9931 del 01/12/2014, dep. 2015, Iovine, Rv. 262566). Ne consegue la manifesta infondatezza anche del quinto motivo di ricorso. 5. E' manifestamente infondato anche il sesto motivo in ragione del principio secondo il quale la desistenza volontaria, nei reati di danno a forma libera quali l'estorsione e l'usura, può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto; Sez. 5, n. 17241 del 20/01/2020, P., Rv. 279170; Sez. 2, n. 16054 del 20/03/2018, Natalizio, Rv. 272677; Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, Mayer, Rv. 271435; Sez. 5, n. 18322 del 30/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269797; Sez. 2, n. 24551 del 08/05/2015, Supino, Rv. 264226). 6. E' privo di ogni fondamento anche il successivo motivo con il quale si è censurata la mancanza di motivazione sulla sussistenza del reato di esercizio abusivo di attività creditizia e finanziaria. La motivazione è stata ampia sul punto (pagg. 12-14), avendo indicato una serie di mutuatari che ricevettero prestiti, sia pure a tassi non usurari, da [OSCURATO:PERSONA], la cui attività, dunque, era sistematica e non occasionale. Peraltro, ai fini della integrazione del reato previsto dall'art. 132 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (testo unico bancario), non sono neppure richieste continuità, organizzazione e professionalità: integra il reato di esercizio abusivo dell'attività finanziaria, «l'erogazione anche di un solo finanziamento in violazione dell'obbligo di iscrizione negli elenchi di cui agli artt. 106 e 133 dello stesso testo unico, non essendo richiesta una stabile organizzazione né una specifica professionalità [...] A differenza, infatti, del reato di cui all'art. 348 c.p., non è affatto richiesta dalla fattispecie incriminatrice una attività svolta in forma continua e professionale né è in alcun modo indispensabile l'approntamento e la disponibilità di una stabile struttura organizzativa» (così Sez. 2, n. 51744 del 13/12/2013, Torti, Rv. 258119; in senso conforme v. Sez. 2, n. 4651 del 21/11/2020, dep. 2021, Calabretto, Rv. 280561; Sez. 5, n. 21927 del 17/04/2018, Gigantini, non mass. sul punto; Sez. 5, n. 8026 del 14/12/2016, Manzini, Rv. 269451; Sez. 5, n. 2404 del 16/09/2009, dep. 2010, Sganga, Rv. 245832).7. E' parzialmente fondato, invece, il motivo inerente al trattamento sanzionatorio. Del tutto generica è la censura alla sentenza impugnata là dove ha confermato la determinazione della pena in misura non coincidente con il minimo edittale. La difesa, nella sostanza, ha rivendicato un inesistente diritto al minimo della pena. La graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e in particolare, quando la pena si attesti in misura non troppo distante dal minimo, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua" o "pena equa" (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153), mentre «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così, di recente, Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, non mass. sul punto). Nel caso di specie, la pena base per l'estorsione continuata è stata determinata in misura di poco superiore al minimo edittale e sono state riconosciute le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante. Tuttavia, a fronte di uno specifico motivo di appello che aveva riguardato anche gli aumenti determinati a titolo di continuazione per gli altri reati, la sentenza impugnata ha omesso di rispondere, incorrendo anche in un errore là dove si è affermato che il primo giudice, per il reato sub d) (esercizio abusivo di attività creditizia e finanziaria), ha aumentato la sola pena pecuniaria. Invero, il G.u.p., indicato in un anno e quattro mesi di reclusione e settemila euro di multa l'aumento complessivo per la continuazione con i due reati di usura sub A) e B), ha ulteriormente aumentato la pena di cinque mesi di reclusione e duemila euro di multa - sempre prima della riduzione per il rito - "per gli ulteriori reati in contestazione", da intendere quali la tentata estorsione sub b) e il reato sub d), non essendovi alcun elemento per ritenere che il primo giudice abbia per questo ultimo reato (erroneamente) aumentato la sola pena pecuniaria. Va altresì ricordato che di recente le Sezioni Unite hanno affermato che il giudice di merito ha l'onere di esprimere una specifica motivazione sull'aumento di pena per ciascuno dei reati satellite, precisando che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia surrettiziamente operato un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 41127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). La sentenza impugnata, pertanto, va annullata limitatamente al punto inerente alla determinazione della pena in aumento per i reati in continuazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionator