CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2022
Cassazione n. 13070/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2018 del TRIBUNALE di CREMONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Brescia ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e 2-sexies, cod. strada, commesso in Cremona il 13/12/2015, è stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1500,00 di ammenda. [OSCURATO:PERSONA] ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni uno. 2. A motivi di ricorso il ricorrente sì duole della concessione delle circostanze attenuanti generiche, beneficio accordato in assenza delle condizioni di legge per la incensuratezza dell'imputato e per ragioni di adeguamento della pena ai fatto; si duole altresì della mancata confisca della vettura, lamentando carenza di motivazione sul punto. 3. Si osserva come il reato ascritto al ricorrente sia estinto per intervenuta prescrizione, essendo maturato il termine massimo di anni cinque dalla data di consumazione. Sussistono le condizioni per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine massimo di prescrizione e non presentando l'impugnazione profili d'inammissibilità, capaci d'incidere sulla valida instaurazione del rapporto di impugnazione. E' il caso di aggiungere che risulta non necessario ogni altro approfondimento riguardo alle doglianze proposte dalla parte ricorrente. Invero, a prescindere dalla fondatezza o meno delle doglianze, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, anche di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. U, n. 1021 del 28/11/ 2001, dea. 2002, Cremonese, Rv. 220511). Per altro verso, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso in esame, della causa di estinzione del reato della prescrizione (così Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275:"In presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva"). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto reato e la estraneità ad esso dell'imputato. 4. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Si dispone la trasmissione di copia della presente sentenza al Prefetto di Cremona per quanto di competenza ex art. 224, comma 3, cod. strada. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Dispone trasmettersi copia della presente sentenza al Prefetto di Cremona per quanto di competenza ex art. 224 comma 3 cds„ Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA]! Ferranti DEPOS!TATA1